La decadenza dal Concordato Preventivo Biennale dopo l’Omnibus: quando si rischia ancora

Sandra Pennacini - Dichiarazione dei redditi

Ecco le nuove regole sulla decadenza dal Concordato Preventivo Biennale 2026 2027 alla luce delle novità introdotte dal Decreto Omnibus

La decadenza dal Concordato Preventivo Biennale dopo l'Omnibus: quando si rischia ancora

La svolta epocale sulle dichiarazioni integrative introdotta dal Decreto Omnibus non cancella le fattispecie di decadenza dall’accordo, al verificarsi delle quali il contribuente si trova nella peggiore situazione possibile: perdita di tutti i benefici del CPB, per l’intero biennio, e contestuale vincolo a calcolare imposte e contributi sull’ammontare maggiore tra reddito e valore della produzione netta IRAP concordati e quelli effettivi.

La decadenza dal CPB, dunque, resta assolutamente attuale, seppure rivista, ed interviene nei casi in cui il contribuente compie violazioni gravi.

Le novità riguardano l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2026 2027 e non le adesioni già avvenute per le prime due edizioni.

Di seguito la disamina di tutte le casistiche tuttora attuali.

Tutte le ultimissime novità introdotte dal Decreto Omnibus in materia di Concordato Preventivo Biennale 2026 2027 saranno oggetto di approfondimento in due imperdibili webinar formativi:

  • il prossimo giovedì 10 settembre alle 15.00 in un webinar formativo gratuito organizzato in collaborazione con TeamSystem e nel quale approfondiremo, in particolare, il rapporto tra la corretta compilazione e gestione degli ISA e l’adesione e il successivo mantenimento del CPB;
  • il prossimo mercoledì 16 settembre alle 15.00 in un webinar formativo sull’Academy di Informazione Fiscale faremo un vero e proprio tavolo operativo di due ore e mezza nel quale illustreremo tutte le novità introdotte dal Decreto Omnibus in materia di Concordato Preventivo Biennale ma non solo. Risponderemo a tutti i quesiti e le considerazioni dei partecipanti. Porteremo all’attenzione dei partecipanti i vantaggi della nuova sanatoria fiscale (“ravvedimento speciale”) riservata agli aderenti al CPB 2026-2027 più una serie di casi pratici e la risoluzione degli stessi, soffermandoci su tutti gli elementi utili per la valutazione di convenienza dell’adesione. Il webinar del 16 settembre su Academy consente di ottenere 2 crediti validi per la formazione obbligatoria continua di dottori commercialisti ed esperti contabili.

Novità Omnibus e focus sulle cause di decadenza

Come abbiamo approfondito nel precedente intervento (al quale si rimanda per tutti i dettagli operativi), il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (noto come “decreto correttivo Omnibus”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2026 ed entrato in vigore il 13 agosto 2026) ha introdotto una novità di estremo rilievo per i contribuenti che aderiscono al CPB e successivamente si avvedono di aver compiuto degli errori che influenzano l’ammontare della proposta accettata.

Grazie all’inserimento del nuovo comma 3-bis all’articolo 19 del D.Lgs. 13/2024

chi corregge spontaneamente i propri dati presentando una dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998) non rischia più la decadenza: l’accordo viene fatto salvo e la proposta viene semplicemente rideterminata dall’Agenzia delle Entrate sui dati corretti

Ad essere premiata è la rettifica dei dati effettuata spontaneamente dal contribuente. Questo comportamento virtuoso gli consente, infatti, di salvare il concordato.

Non così avviene, invece, se il contribuente non si attiva in tempo e viene “pizzicato” dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo, oppure se commette altre violazioni gravi.

In questi casi, infatti, il concordato può essere travolto dalla decadenza, ai sensi dell’articolo 22 del decreto CPB D.Lgs. 13/2024, che attualmente prevede ancora numerose fattispecie, alcune delle quali particolarmente pericolose, in quanto facilmente verificabili da parte dell’amministrazione finanziaria, anche grazie alla velocità assunta in sede di controllo per mezzo del “fisco elettronico”.

Vediamo quindi quando la decadenza resta pienamente operativa e quali sono le fattispecie a cui prestare la massima attenzione dopo la riscrittura dell’articolo 22 operata dall’Omnibus.

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Errori sui dati storici accertati dall’ufficio

L’articolo 22, comma 1, lett. b), è stato profondamente novellato dal decreto Omnibus.

In passato, la semplice presentazione di un’integrativa che modificava i dati originari di accesso determinava la decadenza automatica (come successivamente chiarito, in presenza di uno scostamento al rialzo di oltre il 30%).

Dal Decreto Omnibus - e quindi dal CPB 2026-2027, non per le precedenti edizioni - la decadenza si attiva solo se gli errori o le omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta (riferiti al periodo d’imposta precedente a quelli concordati, es. dati ISA o dei quadri dichiarativi storici) vengono rilevati dall’ufficio in sede di accertamento e solo se, sulla base dei dati corretti dall’ufficio, il reddito o il valore IRAP teorico risulti superiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello originariamente concordato e accettato dal contribuente

Se lo scostamento calcolato dall’ufficio è inferiore al 30%, o se il contribuente ha corretto l’errore spontaneamente prima del controllo, la causa di decadenza non sussiste.

Accertamento di attività non dichiarate o passività inesistenti

Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto concordato, sussiste causa di decadenza quando un controllo ordinario sui periodi d’imposta coperti dal concordato (o su quello immediatamente precedente) rivela che il contribuente ha nascosto materia imponibile o gonfiato i costi.

La decadenza scatta se l’accertamento rileva l’esistenza di attività non dichiarate (es. ricavi o compensi omessi) o l’inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate (es. costi fittizi o indeducibili) per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati

Si osservi che l’Omnibus ha inserito espressamente la locuzione «o compensi» accanto a «ricavi», chiarendo una volta per tutte che lo scudo e la relativa soglia del 30% si applicano con le medesime regole anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, sanando quello che fin dall’inizio era apparso come un mero refuso della norma originaria.

Le violazioni di non lieve entità

La lettera c) dell’articolo 22, comma 1, fa rinvio alle violazioni qualificate come di non lieve entità elencate al comma 2.

Si tratta di una vera e propria “lista nera” di comportamenti sanzionabili che fanno saltare il concordato:

  • reati tributari (Art. 22, comma 2, lett. a): violazioni constatate che integrano le fattispecie penali del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (es. dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti) relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato. Sul punto si osservi che non è necessaria la condanna, è sufficiente la semplice constatazione. Non si tratta affatto di un dettaglio, bensì di un aspetto che meriterebbe anch’esso di essere oggetto di riscrittura normativa, posto che basta la semplice constatazione (che poi potrebbe rivelarsi priva di fondamento) per far saltare il concordato.
  • Dati ISA inesatti nei periodi concordati (Art. 22, comma 2, lett. b): comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini della compilazione dei modelli ISA negli anni del concordato, qualora tale infedeltà abbia determinato la formulazione di una proposta basata su un minor reddito o valore IRAP superiore al 30 per cento rispetto a quello corretto. Questa specifica violazione non comporta decadenza se il contribuente regolarizza spontaneamente la propria posizione con il ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. 472/1997) prima che la violazione sia formalmente constatata o inizino accessi, ispezioni e verifiche (Art. 22, comma 3).
  • Gravi violazioni dichiarative e strumentali (Art. 22, comma 2, lett. c):
    • mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA o IRAP relative agli anni del concordato;
    • mancata emissione di scontrini fiscali, ricevute o documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre violazioni commesse in giorni diversi nel corso del biennio;
    • omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
    • Omessa installazione del registratore di cassa o mancata tempestiva richiesta di intervento tecnico in caso di guasto.

Si ritiene utile porre l’accento sulla causa di decadenza correlata alle contestazioni afferenti alla mancata emissione dello scontrino fiscale (documento commerciale), posto che grazie ai controlli incrociati POS/RT la verifica sulla corretta certificazione dei corrispettivi è divenuta estremamente incisiva e rapida.

Omesso versamento delle somme da controlli automatici

Il concordato non protegge chi presenta la dichiarazione e poi non versa le imposte e i contributi.

Ai sensi dell’articolo art. 22, comma 1, lett. e), la decadenza si perfeziona qualora sia omesso il versamento delle somme dovute a titolo di saldo o di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni (in cui si è applicato il CPB) a seguito delle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. 633/1972).

Anche sotto questo profilo è doveroso sottolineare un “ammorbidimento” della norma.

Se in fase di prima stesura l’unico rimedio ad un mancato versamento era quello di ravvedere prima della ricezione dell’avviso bonario, con il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81 è stata introdotta un’ultima possibilità di salvare il concordato: il contribuente ha la possibilità di evitare la decadenza pagando integralmente le somme richieste (comprensive di sanzioni e interessi) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità (il cosiddetto avviso bonario).

Decorso inutilmente questo termine, la decadenza diventa definitiva

Le cause di decadenza cancellate

Per completezza, occorre evidenziare non solo la già trattata possibilità di evitare la decadenza presentando dichiarazione integrativa in caso di errore nella formulazione della proposta di CPB, ma anche l’avvenuta abrogazione della lettera d) del comma 1 dell’articolo 22.

In precedenza, questa disposizione prevedeva la decadenza automatica dall’accordo qualora, nel corso del biennio concordatario, fossero venuti meno i requisiti di accesso legati ai debiti tributari dell’articolo 10, comma 2 (ad esempio a seguito della presenza di un debito di importo superiore a 5.000 euro irrilevante in sede di adesione, in quanto oggetto di rateazione, che “riemergeva” a seguito di decadenza dalla rateazione stessa), oppure venisse rilevato che l’adesione era avvenuta in presenza di una causa di esclusione (art. 11).

Con l’abrogazione della lettera d), il legislatore ha eliminato la decadenza per queste fattispecie, rimpiazzandola con due regole ben più favorevoli e razionali, gli articoli 10, comma 2-bis e 11, comma 1-bis, secondo i quali, se il concordato viene concluso in assenza iniziale dei requisiti di accesso o in presenza iniziale di una causa di esclusione, l’adesione è qualificata come priva di effetti (inefficace) fin dal principio.

Non si tratta di una causa di decadenza, che costringerebbe al versamento sul pattuito se superiore al reale, bensì di nullità dell’accordo: il contribuente viene ricollocato nella situazione ordinaria, calcolando imposte e contributi solo sulle basi imponibili effettive.

È altresì da notare, sotto il profilo del rispetto dei requisiti, che il concordato è nullo laddove il requisito (debiti inferiori a 5.000 euro) non sia rispettato all’atto dell’adesione, ma è solo tale momento a rilevare.

In altri termini, laddove un debito dovesse riemergere a causa della decadenza di una pregressa rateazione, gli effetti del concordato sono comunque salvi.

Doppio e imperdibile appuntamento formativo a settembre a tema Concordato Preventivo Biennale per le Partite IVA:

  • il prossimo giovedì 10 settembre alle 15.00 in un webinar formativo gratuito organizzato in collaborazione con TeamSystem approfondiremo il rapporto tra la corretta compilazione e gestione degli ISA e l’adesione e il successivo mantenimento del CPB;
  • il prossimo mercoledì 16 settembre alle 15.00 in un webinar formativo sull’Academy di Informazione Fiscale faremo un vero e proprio tavolo operativo di due ore e mezza nel quale illustreremo tutte le novità introdotte dal Decreto Omnibus in materia di Concordato Preventivo Biennale ma non solo. Porteremo all’attenzione dei partecipanti una serie di casi pratici e la risoluzione degli stessi, approfondiremo tutti i vantaggi della nuova sanatoria fiscale (“ravvedimento speciale”) riservata agli adrenti al CPB 2026-2027, soffermandoci su tutti gli elementi utili per la valutazione di convenienza dell’adesione. Il webinar del 16 settembre su Academy consentirà di ottenere 2 crediti validi per la formazione obbligatoria continua di dottori commercialisti ed esperti contabili. Con l’acquisto del corso i partecipanti otterranno anche una guida con schemi e schede di sintesi e una raccolta ragionata di approfondimenti di Informazione Fiscale a tema CPB.

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