Senza il quadro RW scatta la presunzione di fruttuosità del bene all’estero

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Quadro RW, se non viene presentato per la dichiarazione di detenzioni di capitali all'estero opera, in automatico, la presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie. Lo spiega l’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 16517/2022, in tema di monitoraggio fiscale. Spetta al contribuente di dimostrare e documentare la dismissione delle attività finanziarie precedenti.

Senza il quadro RW scatta la presunzione di fruttuosità del bene all'estero

In caso di mancata presentazione del quadro RW per dichiarare la detenzione di capitali all’estero opera automaticamente la presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie, salvo che il contribuente dimostri e documenti l’avvenuta dismissione delle disponibilità finanziarie costituite in precedenza.

Inoltre, in caso di mancata presentazione del quadro RW per più anni, è applicabile l’istituto della continuazione previsto dall’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi di imposta.

Sono queste le interessanti indicazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16517 pubblicata il 23 maggio 2022 in tema di monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990.

Quadro RW Dichiarazione dei redditi 2022 e presunzione di fruttuosità del bene: il fatto oggetto di analisi nella recente ordinanza della Cassazione

La controversia è sorta a seguito dell’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale da parte di un contribuente fiscalmente residente in Italia riguardo alle attività finanziarie detenute all’estero nel 2005.

Giunta la controversia in CTR, i giudici hanno accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, rilevando la corretta applicazione della presunzione di equivalenza con la redditività realizzata nel corso del 2003, come emergente dai documenti, in mancanza di prova contraria della contribuente, che avrebbe avuto l’onere di dimostrare la minore o nulla fruttuosità dei cespiti nell’anno 2005, stante l’omessa compilazione del quadro RW per l’ipotesi di eventuali rientri in Italia delle attività estere successivi al novembre del 2003.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR lamentando, per quanto di interesse, violazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 del DL. 167/1990.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo propugnato dal ricorrente e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Quadro RW Dichiarazione dei redditi 2022: anche l’istituto della continuazione nell’ordinanza della Cassazione

Il tema verte sulla corretta applicazione dell’art. 6 del DL 167/1990 che stabilisce che

“gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d’imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi.

La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall’ufficio delle imposte.”

Il Legislatore ha previsto quindi una presunzione legale relativa che opera automaticamente in caso di omessa presentazione il quadro RW della dichiarazione, salvo prova contraria da parte del contribuente.

A tal riguardo la Corte ha ribadito che il trasferimento di capitali all’estero non si esaurisce in una condotta istantanea, ma determina effetti permanenti, costituiti dal persistere della disponibilità all’estero delle attività occultate, con la conseguenza che la presunzione prevista dalla norma in parola riguarda sia la redditività dei capitali esportati e nascosti al fisco, sia la presunzione di mantenimento della disponibilità finanziaria per gli anni successivi e prossimi all’anno di costituzione della disponibilità estera non dichiarata.

A parere della Corte di Cassazione l’Ufficio accertatore può quantificare in concreto i redditi effettivi derivanti dalle disponibilità estere, operando uno specifico accertamento che si sostituisca alla quantificazione di cui alla presunzione di fruttuosità in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta.

Dal lato probatorio il contribuente può evitare la ripresa a tassazione dei frutti pecuniari di cui all’art. 6 potendo questi accedere alla documentazione attestante l’avvenuta dismissione delle disponibilità finanziarie costituite in precedenza.

Nel caso di specie il contribuente non è stato in grado di ottemperare adeguatamente all’onere probatorio, non fornendo alcuna documentazione atta a dimostrare la dismissione, totale o parziale, dei possedimenti esteri.

In calce alla sentenza i giudici di legittimità hanno fornito anche un’importante precisazione sull’aspetto sanzionatorio affermando che, in caso di mancata presentazione del quadro RW per più anni, è applicabile l’istituto della continuazione previsto dall’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi di imposta.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 16517 del 23 maggio 2022
In caso di mancata presentazione del quadro RW, per dichiarare la detenzione di capitali all’estero opera automaticamente la presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie.

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