CPB e associazione professionale

Sandra Pennacini - Domanda e risposta

Professionista che esercita in proprio e in associazione dentro uno studio professionale multidisciplinare: come devo comportarmi col concordato preventivo biennale considerando che uno degli associati cesserà di esserlo nel 2026?

CPB e associazione professionale

Domanda - Sono un professionista che esercita attività di lavoro autonomo in proprio (articolo 54 TUIR) ed è anche associato in una associazione professionale (art. 5 TUIR).

Lo studio è composto da tre associati, tutti anche lavoratori in proprio.

Per il biennio 2025-2026 vorrei aderire al concordato preventivo biennale.

Ho chiaro il fatto che deve aderire anche l’associazione per lo stesso periodo, ma non mi è chiaro se gli altri associati sono liberi di aderire o meno

Inoltre, è probabile che un associato cessi l’attività nel 2026 in quanto va in pensione, chiudendo la sua partita IVA e lasciando l’associazione professionale.

Questo impedisce all’associazione di aderire? È causa di decadenza? Oppure, il concordato cesserà solo per lui nel 2026 se chiude la partita IVA? E che succede al concordato dell’associazione e degli associati che restano?


Risposta - Per rispondere al quesito posto occorre guardare alle disposizioni contenute nel decreto CPB, d.lgs. 13/2024, che a seguito del cd. “secondo decreto correttivo” ha visto l’introduzione di disposizioni specificatamente dedicate ai professionisti che esercitano attività in forma individuale e che, contemporaneamente, partecipano ad associazioni o società tra professionisti.

In ordine all’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, affinché Lei possa aderire al concordato è necessario che anche l’associazione nella quale partecipa aderisca a sua volta, per il medesimo biennio 2025/2026.

Quanto sopra in forza di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto CPB e, nello specifico, con decorrenza dalle opzioni esercitate per il biennio 2025-2026:

  • un contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo (ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del TUIR) e partecipa contemporaneamente a un’associazione professionale o a una società tra professionisti è escluso dal concordato;
  • tuttavia, questa esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono anch’esse al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.

Quanto alla libertà in termini di adesione da parte degli altri associati, occorre ricordare che il medesimo articolo 11, simmetricamente, prevede che

un’associazione professionale (e allo stesso modo la società tra professionisti) è esclusa dalla possibilità di aderire dal concordato se ha soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo (ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del TUIR), a meno che questi ultimi (tutti) non aderiscano a loro volta al concordato per i medesimi periodi di imposta

In sintesi, per il concordato preventivo biennale relativo al biennio 2025-2026

affinché lei possa aderire al concordato, è necessario che anche l’associazione aderisca e, al fine di rispettare quest’ultima condizione, è indispensabile che tutti e tre gli associati, inclusi gli altri due che sono anche lavoratori autonomi in proprio, aderiscano anch’essi per i medesimi periodi d’imposta

Non vi è ovviamente un obbligo: gli altri associati sono liberi di non aderire, ma se ciò avviene anche solo in capo ad uno di essi, allora l’associazione non potrà concordare e, di conseguenza, nemmeno Lei potrà concordare.

Laddove tutti i soggetti interessati (i tre associati e l’associazione) aderiscano al CPB 2025/2026, occorre poi analizzare il diverso aspetto della futura cessazione dell’attività da parte di un associato nel 2026 (ad esempio, come nel caso proposto, per pensionamento).

Quanto alle cause “generiche” di cessazione del concordato, e più precisamente quella prevista per la diminuzione del numero degli associati (articolo 21 CPB), non emerge alcun problema, in quanto le modifiche alla compagine sociale rilevano solo nel caso in cui il numero dei soci o degli associati aumenti.

Tuttavia, qui siamo nel particolare caso di professionisti che partecipano ad associazione professionale.

Sul punto è bene ricordare che

se un associato cessa la propria attività, il suo concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica tale cessazione (art. 21 decreto CPB)

Quanto sopra genera un effetto a cascata sull’Associazione e sugli altri Associati.

Infatti, a causa dell’avvenuta cessazione dell’attività di quell’associato, e conseguente cessazione degli effetti del concordato, quell’associato non determinerà più il proprio reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.

Da ciò deriva il fatto che si applichino le nuove cause di cessazione introdotte a decorrere dalle opzioni espresse per il biennio 2025-2026:

  • Art. 21, comma 1, lettera b-quinquies): Il concordato cessa se “il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo [...] e l’associazione [...] cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato”;
  • Art. 21, comma 1, lettera b-sexies): Il concordato cessa “se l’associazione [...] e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo [...] non determinano il reddito sulla base dell’adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata”.

In conclusione, ipotizzando la cessazione dell’attività da parte di un associato nel 2026, visto che il suo concordato individuale cessa, questa cessazione fa sì che non venga più rispettata la condizione di mutua adesione e determinazione del reddito concordato per i medesimi periodi d’imposta tra l’associato e l’associazione.

Di conseguenza, si verificherà la cessazione del concordato anche per l’associazione professionale e, per estensione, anche per gli altri associati che ne fanno parte, in quanto la condizione di adesione congiunta e mantenimento del concordato da parte di tutti i soggetti collegati viene meno.

Se quindi la diminuzione del numero degli associati non cessare il concordato, le specifiche cause di cessazione previste per i professionisti che contestualmente partecipano ad associazioni professionali o società tra professionisti determinano che la cessazione di uno associato si riflette sull’intero “sistema associativo” che ha aderito congiuntamente al concordato 2025/2026.

Si evidenzia che si tratta di causa di cessazione, e non di decadenza. Ciò significa che associati e associazione potranno godere pienamente del concordato per il 2025, mentre “usciranno” dal concordato nel 2026 a seguito appunto dell’ipotizzata cessazione dell’attività da parte di uno degli associati.

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