Concordato 2026-2027: le super agevolazioni valide per tutti

Sandra Pennacini - Dichiarazione dei redditi

Ecco una guida alle super agevolazioni introdotte in materia di concordato preventivo biennale 2026 2027 per tutte le partite IVA, sia quelle che aderiscono per la prima volta, sia per quelle che rinnovano l'adesione precedente

Concordato 2026-2027: le super agevolazioni valide per tutti

Il decreto correttivo Omnibus - D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2026 ed entrato in vigore il 13 agosto 2026 - ha ridisegnato in modo profondo la disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per le partite IVA.

L’articolo 28, comma 3, del citato decreto stabilisce espressamente che tutte le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027 (il cui termine per l’adesione scade il 31 ottobre 2026, di fatto slittato a lunedì 2 novembre 2026 in quanto il 31 ottobre cade di sabato).

Tutte le novità, quindi, sono valide per i “nuovi concordati”, mentre per quelli conclusi in precedenza occorre rifarsi alle normative precedenti.

La strategia di lungo periodo è chiara: da un lato, semplificare e alleggerire le regole di gestione per tutti i contribuenti; dall’altro, inserire anche ulteriori norme di favore straordinarie, riservate esclusivamente a chi rinnova l’adesione (ovvero a chi ha già applicato il CPB per il biennio 2024-2025 ed effettua la seconda adesione per il biennio 2026-2027), con il preciso intento di fidelizzare i contribuenti all’istituto.

È evidente come l’intero intervento normativo sia teso a scongiurare il temuto rischio di allontanamento dal concordato non solo da parte di chi non ha mai inteso sottoscriverlo, ma anche da parte degli entusiasti della prima ora

Circostanza, quest’ultima, tutt’altro che improbabile in presenza di avvenuto innalzamento del reddito effettivo.

Le proposte 2026/2027, infatti, poggiano su due fondamentali pilastri: il reddito (e il VPN IRAP) del 2025 e l’esito ISA riferibile al medesimo anno di imposta.

Nel caso in cui un contribuente abbia espresso adesione per il biennio 2024-2025 e abbia “vinto la scommessa” del concordato, realizzando valori effettivi superiori a quelli concordati, tale contribuente probabilmente si troverà ora dinanzi a una proposta decisamente più alta rispetto alla precedente (in quanto basata sui nuovi valori effettivi) e, quindi, meno appetibile.

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Come si è detto, il D.Lgs. 148/2026 introduce modifiche “per tutti”, valevoli in caso di adesione espressa a partire dal biennio 2026/2027, cui si affiancano modifiche “ad hoc”, riservate all’ipotesi di rinnovo.

È ovviamente fondamentale non confondere i due piani e comprendere come muoversi sulla “mappa” del concordato, che appare sempre più complessa.

Facciamo quindi ordine e analizziamo nel dettaglio come si distribuiscono le novità introdotte dall’articolo 28 (e dall’articolo 29, dedicato al ravvedimento speciale) distintamente tra le due casistiche: nuova adesione e rinnovo.

In questo primo intervento l’attenzione viene posta alle modifiche valevoli per tutti i contribuenti che esprimono adesione al concordato, applicabili sia ai soggetti che si affacciano per la prima volta al concordato per il biennio 2026-2027, sia a coloro che lo rinnovano.

Inefficacia originaria anziché decadenza in caso di vizi d’accesso - (Riferimento art. 10, comma 2-bis e Art. 11, comma 1-bis)

Se un contribuente aderisce, seppure privo dei requisiti d’accesso di cui all’articolo 10 del decreto CPB (per esempio in presenza di...

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