Nulla da sempre l’adesione al CPB in presenza di debiti oltre soglia

Salvatore Cuomo - Dichiarazione dei redditi

L’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per le partite IVA in assenza dei requisiti d’accesso configura un vizio genetico che comporta l’inefficacia assoluta e la nullità dell’atto fin dall’origine e non la sua decadenza. Il tema è molto delicato perché nei prossimi anni si rischia una forte disparità di trattamento - con annesso rischio di contenzioso - per le adesioni alle prime due edizioni del CPB rispetto all'edizione 2026-2027

Nulla da sempre l'adesione al CPB in presenza di debiti oltre soglia

Il caso di un contribuente che ha formulato la proposta di adesione al Concordato Preventivo Biennale convinto di non avere debiti fiscali e previdenziali scaduti oltre la soglia dei 5.000 euro, fatto poi rivelatosi non veritiero a seguito di un pignoramento presso terzi, offre lo spunto per verificare gli effetti dell’assenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 10 del D.Lgs. 13/2024.

Mentre l’Agenzia delle Entrate ha tentato di assimilare questa fattispecie a una causa di decadenza sanzionatoria il D.Lgs. 148/2026 - il cosiddetto Decreto Omnibus - è intervenuto per fare chiarezza.

Il Legislatore ha modificato il testo normativo introducendo la sanzione della nullità radicale e inefficacia ab origine dell’accordo; tuttavia la nuova disposizione porta con sé un’evidente anomalia temporale che merita un’attenta analisi critica, soprattutto per evitare che questo passaggio normativo, paradossalmente, possa creare delle disparità di trattamento tra i titolari di partita IVA che hanno aderito alle prime due edizioni rispetto a coloro che aderiranno all’edizione 2026-2027.

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Il quadro normativo originario e la posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che

possono accedere al CPB i contribuenti che non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi definitivamente accertati pari o superiori a 5.000 euro

La Circolare 18/E 2024 ha chiarito che tale verifica va riferita al 31 dicembre dell’anno precedente all’adesione.

Nel caso di specie, la causa ostativa del debito oltre soglia era maturata ben prima di tale data. Nelle Circolari 18/E 2024 al paragrafo 2.6 e 9/E 2025 al punto 1.11 l’Agenzia ha sostenuto che l’insussistenza originaria dei requisiti comportasse la decadenza dal concordato ai sensi dell’articolo 22.

Concordato preventivo biennale - la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Clicca per scaricare la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024
Concordato preventivo biennale partite IVA 2025-2026: guida dell’Agenzia delle Entrate
Circolare Agenzia delle Entrate numero 9 E del 24 giugno 2025

Tale lettura generava conseguenze pesantissime per il contribuente:

  • l’obbligo di versare comunque le imposte calcolate sulle maggiori somme concordate per entrambe le annualità anche a fronte di redditi effettivi inferiori;
  • l’impossibilità di aderire a un nuovo CPB prima del decorso del biennio di quello dichiarato decaduto.

Il correttivo del Decreto Omnibus

Per risolvere i dubbi interpretativi il Decreto Legislativo numero 148/2026 ha riscritto i confini delle patologie del CPB introducendo una disposizione netta che sancisce l’inefficacia delle adesioni prive di presupposti.

Ecco quanto all’articolo 28 comma 1 lettera a:

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L’adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è priva di effetti.»

La disposizione sposa la tesi della nullità per vizio genetico, affermando che

se il requisito d’accesso manca al momento della firma l’atto è giuridicamente nullo fin dal principio

Non si può, in sostanza, decadere da un istituto a cui non si aveva il diritto di accedere.

Il paradosso della decorrenza dal 2026

L’elemento fortemente critico della nuova disposizione risiede nella sua clausola di decorrenza. Il Legislatore ha infatti stabilito al comma 3 dello stesso articolo 28 che:

3. Le disposizioni introdotte con il presente articolo si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026 2027

Ciò significa che la norma che sancisce la nullità e l’inefficacia all’origine entra formalmente in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2026 valevole per il nuovo biennio 2026/2027 e seguenti.

Il cortocircuito interpretativo

Ora, non so se per una svista o per espressa volontà del Legislatore, ma questa limitazione temporale crea un inaccettabile paradosso e rischia di generare un trattamento asimmetrico:

  • dal 2026 in poi chi sbaglia a valutare i propri debiti pregressi subisce la semplice nullità del CPB, calcola le imposte sul reddito effettivo e può riprovare ad aderire l’anno successivo.
  • per il passato l’Agenzia delle Entrate si sentirà maggiormente legittimata a richiedere le sanzioni e le imposte calcolate sulle eccedenze della decadenza, applicando una lettura ultrattiva delle sue rigide circolari e facendo forza sulla applicazione letterale della nuova disposizione.

È irragionevole ipotizzare che la natura giuridica di un vizio all’origine cambi a seconda dell’anno solare.
Se la mancanza iniziale di un requisito è un vizio genetico e quindi causa di nullità nel 2026 deve esserlo logicamente e dogmaticamente anche per le adesioni sottoscritte nel 2024 e nel 2025.

A maggior ragione quando si legge il comma 1 lettera d) dell’articolo 22 del Dlgs 13/2024 che fin dall’origine dispone:

…ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2

È evidente il riferimento ad una condizione preesistente che non vi è più, come nel caso di una rateazione in corso del debito all’atto dell’adesione al CPB poi revocata in un successivo momento.

Una possibile strategia difensiva per il passato

La scelta del legislatore di non accordare espressamente la retroattività alla norma non deve disarmare i contribuenti e i loro consulenti fiscali, anzi.

La modifica introdotta dal Decreto Omnibus per il 2026 costituisce una fondamentale norma di interpretazione logica del sistema utilizzabile in sede di contenzioso o in autotutela per il passato:

  • la distinzione tra Cessazione, Decadenza e Nullità: il dettato del D.Lgs. 13/2024 distingue nettamente la cessazione di cui all’art. 21, che elenca eventi modificativi sopravvenuti come il cambio ISA o la cessazione attività, dalla decadenza regolamentata dall’art. 22. Il concetto di decadenza presuppone per definizione che il diritto sia validamente sorto al momento dell’adesione e si perda successivamente. Se la causa ostativa era preesistente alla firma l’accordo non è mai venuto ad esistenza;
  • l’assenza di danno erariale: nel caso esaminato il contribuente ha liquidato e pagato le imposte ordinariamente dovute sul reddito effettivo il quale è risultato persino superiore a quello proposto dal CPB. Non essendoci stata sottrazione di materia imponibile né intento fraudolento l’applicazione della decadenza sanzionatoria risulterebbe del tutto sproporzionata;
  • nessun blocco informatico: la riprova della fluidità del sistema è data dal fatto che predisponendo il modello Redditi 2026 la nuova proposta viene formulata regolarmente senza che il software Sogei evidenzi blocchi immediati a dimostrazione che il file ISA non contiene traccia di preclusioni derivanti dall’adesione viziata dell’anno precedente.

Profili di responsabilità e buona fede

Resta da valutare la portata della barratura della casella al rigo P01 del modello CPB 2024/2025, con cui si attestava la presenza dei requisiti.

Sebbene le circolari richiamino le sanzioni penali del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, tale richiamo è espressamente limitato all’autocertificazione sull’assenza di condanne penali di cui all’art. 11 del D.Lgs. 13/2024.

Una dichiarazione non veritiera sui debiti tributari formulata per mera negligenza o mancata tempestiva verifica, ma in palese buona fede, non integra la fattispecie penalmente rilevante del reato di falso, la quale richiederebbe la prova rigorosa del dolo specifico del dichiarante.

L’intervento del Decreto Omnibus ha formalizzato una sacrosanta verità giuridica, ovvero che la mancanza dei requisiti ex ante comporta la nullità dell’adesione e non la decadenza.

Nonostante la previsione del Legislatore di limitare l’efficacia della norma a partire dal 2026 i principi generali del diritto impongono di considerare nullo per vizio all’origine anche le adesioni formulate nel 2024 e 2025, inficiate da debiti preesistenti sopra soglia.

Di conseguenza, deve ritenersi a modesto parere di chi scrive legittima la facoltà per il contribuente di ripresentare una nuova e valida proposta concordataria già a partire dall’anno successivo, ad esempio ora nel 2026 pur in presenza di una adesione 2025 viziata all’origine, previa rimozione della causa ostativa.

Ma su questo tema il rischio di contenzioso, purtroppo, sarà molto alto.

Per affrontare insieme la rivoluzione del Concordato Preventivo Biennale per le Partite IVA portata dal Decreto Omnibus abbiamo organizzato due imperdibili appuntamenti a settembre:

  • il prossimo giovedì 10 settembre alle 15.00 un webinar formativo gratuito organizzato in collaborazione con TeamSystem dedicato al rapporto tra la corretta compilazione e gestione degli ISA e l’adesione e il successivo mantenimento del CPB;
  • il prossimo mercoledì 16 settembre alle 15.00 un webinar formativo sull’Academy di Informazione Fiscale nel quale abbiamo organizzato un vero e proprio tavolo operativo di confronto di due ore e mezza nel quale illustreremo tutte le novità introdotte dal Decreto Omnibus in materia di Concordato Preventivo Biennale ma non solo. Porteremo all’attenzione dei partecipanti una serie di casi pratici e la risoluzione degli stessi, approfondiremo tutti i vantaggi della nuova sanatoria fiscale (“ravvedimento speciale”) riservata agli adrenti al CPB 2026-2027, soffermandoci su tutti gli elementi utili per la valutazione di convenienza dell’adesione. Il webinar del 16 settembre su Academy consentirà di ottenere 2 crediti validi per la formazione obbligatoria continua di dottori commercialisti ed esperti contabili. Con l’acquisto del corso i partecipanti otterranno anche una guida con schemi e schede di sintesi e una raccolta ragionata di approfondimenti di Informazione Fiscale a tema CPB.

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