Spese sanitarie, comunicazione sistema TS 2020: scadenza e nuovi soggetti obbligati

Anna Maria D’Andrea - Modello 730

Spese sanitarie, comunicazione sistema Tessera sanitaria 2020: è fissata al 31 gennaio la scadenza per l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate, necessari per la predisposizione del modello 730. Tutte le regole e novità sui soggetti obbligati.

Spese sanitarie, comunicazione sistema TS 2020: scadenza e nuovi soggetti obbligati

Spese sanitarie, comunicazione sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio 2020: il nuovo anno si apre con un’importante scadenza.

L’invio dei dati relativi agli oneri sostenuti nell’anno 2019, che saranno inseriti nel modello 730 precompilato, apre la strada ai preparativi che vedono impegnati Agenzia delle Entrate, intermediari e professionisti, e che serviranno per la predisposizione della dichiarazione dei redditi online.

La comunicazione al sistema TS si caratterizza, poi, per continue novità in merito ai soggetti obbligati all’invio. Già relativamente alle spese sostenute nel 2019, e quindi alla scadenza del 31 gennaio 2020, l’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie si estende anche ai professionisti iscritti agli albi delle professioni sanitarie.

Spese sanitarie, comunicazione sistema TS 2020: scadenza 31 gennaio

L’invio delle spese sanitarie è uno degli adempimenti caratterizzanti del mese di gennaio 2020.

La comunicazione al sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sostenute nel 2019 è il primo passo utile alle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il termine del 31 gennaio 2020 comporta quindi l’onere, per medici, farmacie e professionisti del settore sanitario di trasmettere i documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti ai fini della detrazione da parte del cittadino.

Tali oneri saranno inseriti all’interno del 730 precompilato, accessibile da aprile. Per le spese sanitarie c’è tuttavia un’ulteriore scadenza da ricordare: il cittadino può manifestare la propria opposizione all’inserimento dei dati in dichiarazione dei redditi, seguendo i seguenti termini di scadenza:

  • dal 9 febbraio all’8 marzo 2020, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Spese sanitarie, comunicazione sistema TS 2020: soggetti obbligati all’invio e novità

Se il termine di scadenza per l’invio delle spese sanitarie resta immutato rispetto allo scorso anno, non mancano le novità per il 2020 in merito ai soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria.

È ormai annuale l’estensione del campo d’applicazione dell’adempimento. Già dal 2020, in relazione alle spese sostenute nel 2019, anche i nuovi iscritti agli albi delle professioni sanitarie sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie.

Così come disposto dal decreto MEF del 22 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019, la trasmissione dei dati al sistema TS riguarda anche gli iscritti ai seguenti albi:

  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista;
  • Tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario.

Dal 1° gennaio 2019, l’invio riguarda inoltre:

  • le strutture della Sanità militare,
  • la farmacia assistenziale ANMIG,
  • gli iscritti all’Albo dei biologi.

I soggetti tenuti all’invio delle informazioni al sistema Tessera Sanitaria, secondo quanto stabilito dal decreto lesgislativo n. 175 del 2014, sono inoltre:

  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004 (cd. parafarmacie);
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi (L. n. 56/89);
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri (DM n. 739/94);
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i (DM n. 740/94);
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94)
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva);
  • delle strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari (cioè nei cui confronti la regione ha emanato l’apposito provvedimento in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per operare in tale ambito) ancorché non accreditate con il SSN (cioè nei cui confronti la Regione non ha ritenuto convenzionarsi con apposito provvedimento al fine di esternalizzare parte dei servizi che deve garantire al pubblico).

Comunicazione sistema TS: i dati delle spese sanitarie da inviare

Sul sito del sistema Tessera Sanitaria è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti. Una di queste concerne la categoria dei dati relativi alle spese sanitarie da inviare.

L’obbligo di trasmissione entro il 31 gennaio 2020 riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. Come sottolineato sul sito del sistema TS:

“vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.”

A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito alcuni dei dati da inviare distinti per tipologia di struttura o ente erogatore:

  • Farmacie pubbliche e private:
    • ticket (Quota fissa e/o differenza con generico);
    • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
    • acquisto di medicinali;
    • spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
    • altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc);
    • altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.
  • Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN:
    • ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto)
    • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
    • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
    • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
    • prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
    • protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate) Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia e medicina estetica;
    • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;
    • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica;
    • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
    • cure termali, previa prescrizione medica;
    • altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.
  • Iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri:
    • visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
    • prestazioni chirurgiche escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
    • prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;
    • certificazioni mediche;
    • altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

Per ulteriori dettagli si rimanda al portale del Sistema Tessera Sanitaria.

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