Ridimensionato il bonus barriere architettoniche, che a partire dal 1° gennaio 2024 lascia fuori le spese per il rifacimento di bagni e infissi. Limitata la possibilità per optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Un focus sulle novità e sui lavori ammessi alla detrazione del 75 per cento
Bonus barriere architettoniche in versione ristretta dal 1° gennaio 2024.
Il decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023 interviene anche sul bonus del 75 per cento disciplinato dall’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 e, in particolare, la possibilità di accedere alla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche viene meno per i lavori di sostituzione degli infissi e per il rifacimento dei bagni.
La possibilità di beneficiarne sarà limitata ai lavori relativi a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici e, in ogni caso, il rispetto dei requisiti specifici in materia di eliminazione delle barriere architettoniche dovrà essere asseverato da tecnici abilitati.
Novità anche sul fronte della possibilità di optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura, limitata ai lavori sui condomini a prevalente destinazione abitativa, ai titolari di redditi bassi e ai soggetti con disabilità.
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Bonus barriere architettoniche 2024, cosa cambia? Le novità sui lavori ammessi
Fino al 31 dicembre 2023, il bonus del 75 per cento era fruibile per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Una dicitura generica che, nel novero dei lavori ammessi, ha quindi incluso anche quelli relativi alla sostituzione di infissi o al rifacimento dei servizi igienici, nel rispetto dei requisiti generalmente previsti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Regole riviste dall’articolo 3 del decreto legge n. 212 del 29 dicembre, che interviene su quanto previsto dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio n. 34/2020.
Il nuovo comma 1 prevede che:
“Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.”
Dal 1° gennaio 2024 quindi, nel bonus del 75 per cento per l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano esclusivamente i lavori relativi a:
- scale,
- rampe,
- ascensori,
- servoscala,
- piattaforme elevatrici.
L’agevolazione incentiva quindi l’eliminazione degli ostacoli verticali, ma non è questa l’unica novità prevista.
Si introduce l’obbligo di pagare le somme mediante bonifico parlante, al pari dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazione.
Queste le novità previste che, in ogni caso, non si applicheranno alle spese sostenute prima dell’entrata in vigore del decreto n. 212/2023, ossia il 30 dicembre, per le quali risulti presentata la richiesta di un titolo abilitativo o, nei casi in cui non fosse necessario, per i lavori avviati o non ancora iniziati ma per i quali risulti stipulato un accordo vincolante tra le parti e sia stato versato un acconto.
Bonus barriere architettoniche 2024, tra le novità l’asseverazione obbligatoria
Per fruire del bonus fiscale, anche nella nuova versione ristretta prevista dal 1° gennaio 2024, il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento del Ministero dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 dovrà essere certificato da apposita asseverazione.
Sarà quindi necessaria l’attestazione di un tecnico abilitato ai fini di fruire della detrazione fiscale del 75 per cento.
Bonus barriere architettoniche 2024, accesso limitato a cessione del credito e allo sconto in fattura
Limiti anche alla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura nell’ambito del bonus barriere architettoniche, rimasto escluso dalla stretta introdotta dal decreto legge n. 11/2023.
L’accesso libero alle due modalità alternative all’utilizzo in detrazione fiscale sarà limitato alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Una salvaguardia viene introdotta in specifiche fattispecie, per le quali resterà possibile optare per la monetizzazione del bonus spettante. Si tratta in particolare dei seguenti casi:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche con reddito fino a 15.000 euro, determinato secondo quanto previsto dal quoziente familiare introdotto per il superbonus, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- soggetti in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 104 presente nel nucleo familiare del contribuente.
Al di fuori dei casi di cui sopra quindi, l’unica modalità di fruizione del bonus barriere architettoniche sarà l’indicazione in dichiarazione dei redditi e l’utilizzo della detrazione spettante nelle cinque quote previste.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus barriere architettoniche 2024: cosa cambia? Lavori ammessi e novità