Bonus assunzioni nei flussi Uniemens: ulteriori chiarimenti dell’INPS

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Bonus assunzioni nei flussi Uniemens: dalla circolare INPS numero 832 del 25 febbraio 2021 arrivano chiarimenti sulla compilazione delle dichiarazioni contributive per gli agli arretrati di novembre e dicembre 2020. Queste istruzioni integrano la circolare numero 133 del 24 novembre 2020.

Bonus assunzioni nei flussi Uniemens: ulteriori chiarimenti dell'INPS

Bonus assunzioni nei flussi Uniemens: nuovi chiarimenti dell’INPS sulle istruzioni contabili di compilazione delle dichiarazioni contributive.

Arriva a seguito di svariate richieste di spiegazioni il messaggio numero 832 del 25 febbraio 2021, con cui l’Istituto aggiusta il tiro rispetto alla precedente circolare del 24 novembre 2020, la numero 133.

Il primo documento di prassi, infatti, forniva le prime indicazioni operative sull’esonero contributivo applicabile mediante conguaglio.

La misura a cui si riferiscono sia la circolare che il messaggio è quella introdotta dal decreto Agosto, ovvero l’esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di sei mesi, applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto stipulato tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.

Ecco, quindi, che il messaggio numero 832 interviene per chiarire i dubbi sollevati dalle primissime istruzioni diramante dall’INPS a novembre dell’anno scorso.

Bonus assunzioni nei flussi Uniemens: ulteriori chiarimenti dell’INPS

Le iniziali istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione dell’esonero contributivo, come abbiamo detto, sono state rese note a novembre con la circolare numero 133. Queste indicazioni, a quanto pare, hanno avuto però bisogno di un chiarimento, arrivato con il messaggio numero 832 del 25 febbraio 2021.

Il documento di prassi ha, in particolare, ampliato la validità del codice causale “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”.

Detto ampliamento, infatti, consiste nella possibilità di esporre come importo arretrato dell’incentivo IREC anche quello dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.

Si ricorda, infatti, che la circolare di novembre aveva previsto, ai fini della fruizione dell’esonero mediante conguaglio, che l’esposizione dell’importo corrente del beneficio spettante a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020 e quello arretrato di agosto 2020-ottobre 2020, venisse compilato nei rispettivi flussi Uniemens di competenza novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

L’INPS sul punto, quindi, chiarisce che il codice causale “L537”, nelle dichiarazioni contributive, potrà riferirsi anche all’importo dell’esonero delle mensilità di novembre e dicembre 2020.

Bonus assunzioni 2020: a quali contratti si applica

La misura dell’esonero contributivo è stata introdotta dall’articolo 6 del decreto Agosto con lo scopo di incentivare le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o le le trasformazioni di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sono esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

Il periodo di riferimento, entro cui le assunzioni e le trasformazioni dovevano avvenire, è quello che che va dall’entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) al 31 dicembre 2020.

Lo sgravio, per un importo massimo di 8.060 all’anno, si applica anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque non oltre i tre mesi.

INPS - messaggio numero 832 del 25 febbraio 2021
Scarica il messaggio INPS su Circolare n. 133 del 24 novembre 2020. Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 (c.d. incentivo IREC). Ulteriori chiarimenti

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