Bonus assunzioni, le istruzioni INPS: requisiti, destinatari e adempimenti

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Bonus assunzioni, nella circolare numero 133 del 24 novembre 2020 l'INPS fornisce le istruzioni per ottenere lo sgravio contributivo del 100% per sei mesi per i contratti a tempo indeterminato stipulati tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020. Requisiti, destinatari ed adempimenti a carico dei datori di lavoro per l'agevolazione del decreto Agosto.

Bonus assunzioni, le istruzioni INPS: requisiti, destinatari e adempimenti

Bonus assunzioni, con la circolare numero 133 del 24 novembre 2020 arrivano le istruzioni INPS relative all’esonero contributivo per i nuovi contratti a tempo indeterminato, previsto dal decreto Agosto.

Nel documento di prassi l’INPS specifica quali sono i requisiti da rispettare, chi sono i datori di lavoro che possono beneficiare della misura e quali modalità devono essere utilizzate per richiedere l’agevolazione.

L’articolo 6 del DL Agosto prevede l’esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di sei mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato con contratto stipulato tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.

Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo e i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

I lavoratori non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso lo stesso datore di lavoro.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa in vigore.

Il documento di prassi dell’INPS specifica quali sono le condizioni da rispettare per avere diritto all’agevolazione ed a quali adempimenti devono provvedere i datori di lavoro.

Bonus assunzioni, le istruzioni INPS: requisiti, destinatari e adempimenti

Con la circolare INPS numero 133 del 24 novembre 2020 arrivano le istruzioni per il bonus assunzioni previsto dal decreto Agosto.

INPS - Circolare numero 133 del 24 novembre 2020
Articoli 6 e 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020). Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

l’articolo 6 di del DL numero 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni con contratto a tempo determinato del periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.

Tale esonero è previsto per un massimo di sei mesi e sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo e i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa in vigore e i lavoratori non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso lo stesso datore di lavoro.

L’articolo 7 del decreto Agosto amplia la misura anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un massimo di tre mesi.

Bonus assunzioni, le istruzioni INPS: le condizioni da rispettare per avere diritto all’esonero

Il paragrafo 5 della circolare INPS ricapitola quali sono le condizioni da rispettare per avere diritto all’agevolazione.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Devono inoltre essere rispettati i principi generali in materia di incentivi all’occupazione, secondo quanto previsto dall’articolo 31 del D.lgs n.
150/2015.

Nello specifico devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:

  • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Le comunicazioni telematiche obbligatorie tardive relative all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione.

La misura intende, infatti, stimolare nuova occupazione.

L’INPS ricorda inoltre quanto segue:

“Infine, si conferma che, per l’esonero in trattazione, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 150/2015, a mente del quale “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.”

Bonus assunzioni, le istruzioni INPS: i datori di lavoro che possono richiedere l’incentivo

Nella circolare INPS sono elencate le categorie dei datori di lavoro che possono accedere all’esonero.

Possono beneficiare della misura tutti i datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo.

L’esonero contributivo non si applica per la Pubblica Amministrazione. Sono inclusi inoltre i seguenti soggetti:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Al contrario sono esclusi dal beneficio i soggetti compresi nel seguente elenco:

  • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni anche le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario.

Sono esclusi dal beneficio anche:

  • la Banca d’Italia;
  • la Consob;
  • le Autorità Indipendenti;
  • le Università non statali legalmente riconosciute.

Bonus assunzioni, le istruzioni INPS: i rapporti di lavoro per cui spetta l’esonero

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato: sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine, con contratti stipulati nel periodo tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020.

Sono compresi i contratti part-time mentre sono esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

Rientrano nell’agevolazione anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili il contratto di lavoro
intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato.

Nel caso di conversione di contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, applicati ai datori di lavoro del settore del turismo e degli stabilimenti termali, si può richiedere l’esonero contributivo.

A riguardo il documento di prassi sottolinea che:

“in tali ipotesi, troverà applicazione l’esonero contributivo di cui al predetto articolo 6, venendo in rilievo una fattispecie di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.”

Bonus assunzioni, le istruzioni INPS: come richiedere l’agevolazione

Per ottenere l’esonero contributivo il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, tramite istanza on-line “DL104-ES” nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.

Il soggetto deve fornire le seguenti informazioni:

  • il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

Il modulo è accessibile, dopo l’autenticazione nel sito internet dell’Istituto, seguendo il percorso:

  • “Accedi ai servizi”;
  • “Altre tipologie di utente”;
  • “Aziende, consulenti e professionisti”;
  • “Servizi per le aziende e consulenti”;
  • “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sul rapporto di lavoro e sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero.

In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Bonus assunzioni, le istruzioni INPS: importi e risorse a disposizione

L’esonero spetta per la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

Tale importo è riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo
indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

La soglia massima mensile è dunque di 671,66 euro (€ 8.060,00/12). Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, il limite deve essere riproporzionato considerando l’importo di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In tal caso:

“La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.”

Per i contratti di lavoro part-time, gli importi sono ridotti proporzionalmente.

Non rientrano nello sgravio contributivo le seguenti voci:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Rientrano nell’esclusione anche le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Bonus assunzioni, le istruzioni INPS: la compatibilità con gli aiuti di stato e con lgi altri incentivi

Per quanto riguarda la compatibilità con gli aiuti di Stato, l’esonero contributivo assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.

Il documento di prassi specifica che:

“Si ritiene, conseguentemente, che il predetto esonero non sia sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.”

Il beneficio contributivo previsto all’articolo 7 del decreto Agosto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, invece, è una misura selettiva che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Pertanto, l’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

L’approvazione è arrivata il 30 ottobre 2020 con la decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

Le condizioni di compatibilità degli aiuti di stato da rispettare sono le seguenti:

  • importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 30 giugno 2021.

Il documento di prassi richiama inoltre le circolari n. 105 del 18 settembre 2020 e n. 122 del 22 ottobre 2020, con le quali sono state fornite indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle
agevolazioni contributive “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione” e “Decontribuzione Sud”.

L’esonero in questione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

In merito l’INPS sottolinea che:

“Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.”

Nel documento di prassi sono inoltre dettagliati i seguenti aspetti, per i quali si rimanda alla lettura integrale del testo:

  • modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens;
  • modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione ListaPosPA del flusso Uniemens;
  • istruzioni contabili.

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