Il registro dei titolari effettivi è realtà

Emiliano Marvulli - Leggi e prassi

Prende forma la procedura per la trasmissione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di società e trust: le novità nell'ultimo dei decreti attuativi previsti che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023

Il registro dei titolari effettivi è realtà

Tutto pronto per l’invio in Camera di Commercio dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di società e trust.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 l’ultimo dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze, emanato di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, per dare concreta operatività al Registro sulla titolarità effettiva previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 231/2007.

Il provvedimento del MIMIT del 29 settembre attesta, in pratica, l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del provvedimento decorre il termine perentorio di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto n. 55 del 2022.

Il registro dei titolari effettivi e gli obblighi di comunicazione

L’obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio riguarda la comunicazione dell’identità del titolare effettivo come definito nel primo comma dell’art. 20 del D.Lgs. 231/2007, ossia la persona fisica (o le persone fisiche) a cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta, ovvero il relativo controllo, di un’entità societaria o di natura diversa.

Sono tenuti alla comunicazione:

  • a) le imprese dotate di personalità giuridica, quindi: società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società in accomandita per azioni;
  • b) le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
  • c) i trust espressi produttivi di effetti giuridici in Italia e gli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti nel Territorio dello Stato.

I soggetti obbligati dovranno rendere i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva mediante autodichiarazione, da fornire per la prima volta entro sessanta giorni dal momento in cui il Registro sarà operativo.

Dovranno inoltre essere comunicate tutte le variazioni nella composizione della titolarità effettiva, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che darà luogo a detta variazione, e dovranno essere confermati i dati ogni dodici mesi, dalla prima comunicazione o dall’ultima variazione (o ultima conferma).

Le informazioni da inviare, indicate puntualmente nell’art. 4 del decreto 55/2022, includono i dati identificativi, i criteri che determinano la titolarità effettiva delle società di capitali (proprietà, controllo e titolarità del potere di amministrazione e direzione) e la presenza di eventuali “controinteressati all’accesso”, ossia di soggetti che rivestono lo status di titolari effettivi ma che per circostanze eccezionali potrebbero essere esclusi dall’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

I dati e le informazioni saranno resi disponibili nell’apposita sezione autonoma (società e persone giuridiche private) e nella sezione speciale (trust espressi e istituti giuridici affini) del Registro delle imprese per un periodo di dieci anni dalla data dell’ultima comunicazione di variazione inviata o dall’ultima conferma annuale.

Sarà inoltre la Camere di Commercio competente ad accertare ed eventualmente contestare le violazioni degli obblighi di comunicazione secondo le previsioni di cui all’art. 2630 cod. civ, con la sanzione pecuniaria amministrativa da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se la comunicazione avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza.

Il registro dei titolari effettivi: il diritto di accesso

L’accesso ai dati contenuti nella sezione ordinaria e in quella speciale, che potrà essere puntuale, massivo o periodico, sarà consentito:

  • alle Autorità: Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza in veste di Polizia Valutaria, senza alcuna restrizione; alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali; alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, esclusivamente nei limiti di tale finalità;
  • ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio indicati all’art. 3 del decreto antiriciclaggio, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica della clientela;
  • al pubblico, salvo la presenza di controinteressati all’accesso.

Le regole di accesso da parte del pubblico sono diverse a seconda che si tratti di società e persone giuridiche private oppure di trust.

Nel primo caso il “pubblico” potrà accedere ai dati e alle informazioni confluite nell’apposita sezione autonoma del Registro delle Imprese a richiesta e senza limitazioni, salvo la presenza di controinteressati all’accesso.

Nel caso invece le informazioni riguardino i titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini il richiedente dovrà vantare un interesse giuridico rilevante e dovrà presentazione una richiesta motivata di accesso, che dovrà essere vagliata e autorizzata dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

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