Agenzie di viaggi e tour operator: come fruire dell’esonero dei contributi INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS con il messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022 fornisce le istruzioni per fruire dell'esonero dei contributi previdenziali in favore di agenzie di viaggi e tour operator. Si tratta dello sgravio per il periodo aprile-agosto 2022 previsto dal decreto Sostegni ter. I datori di lavoro dovranno esporre nel flusso UNIEMENS di ottobre, novembre e dicembre il codice causale L572.

Agenzie di viaggi e tour operator: come fruire dell'esonero dei contributi INPS

Agenzie di viaggi e tour operator, via libera all’esonero dei contributi INPS previsto dal Decreto Sostegni ter per il periodo aprile-agosto 2022.

Lo chiarisce l’Istituto che, tramite il messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022, fornisce le istruzioni per la fruizione e per presentare eventuali richieste di riesame.

I datori di lavoro con i codici ATECO 2007 della divisione 79 che abbiano ricevuto il codice di autorizzazione2J” e abbiano inviato correttamente la domanda entro lo scorso 9 settembre potranno fruire dello sgravio esponendo nel flusso UNIEMENS il codice causale L572.

Le richieste di riesame possono essere inviate entro il 13 ottobre presso la struttura territoriale competente, utilizzando direttamente modulo di domanda “AT_2TER”.

Agenzie di viaggi e tour operator: come fruire dell’esonero dei contributi INPS

L’INPS, tramite il messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022, fornisce le istruzioni necessarie per poter fruire dell’esonero dei contributi in favore di agenzie di viaggi e tour operator.

Questo consiste nello sgravio totale (esclusi premi e contributi INAIL), previsto dal Decreto Sostegni ter, riconosciuto per un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, nel periodo di competenza aprile-agosto 2022.

Possono usufruirne, entro il 31 dicembre 2022, i datori di lavoro nell’ambito di agenzie di viaggi e tour operator, in particolare delle attività che rientrano nei codici ATECO 2007 della divisione 79.

Questi devono aver ricevuto il codice autorizzazione2J” e aver inviato correttamente la domanda tramite il moduloAT_2TER” entro lo scorso 9 settembre 2022 .

Come specificato anche nelle precedenti circolari INPS che disciplinano la misura, lo sgravio sarà riparametrato e applicato su base mensile, mentre resta invariata l’aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.

L’istituto comunica di aver terminato l’elaborazione delle domande pervenute e pertanto i datori di lavoro in questione portanno fruire dell’esonero esponendo nel flusso UNIEMENS di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 il nuovo codice causale L572 e indicando l’importo del conguaglio.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni UNIEMENS/VIG per poter fruire dell’esonero spettante.

Agenzie di viaggi e tour operator: come chiedere il riesame della domanda

L’INPS sottolinea come alcune delle domande, in seguito all’elaborazione, possano aver dato l’esito accolta parziale provvisoria.

In questo caso significa che:

  • l’importo richiesto è risultato superiore rispetto a quanto calcolato dall’INPS ed è stata autorizzata la fruizione per l’importo calcolato dall’Istituto;
  • l’Istituto non è riuscito a quantificare l’ammontare dell’esonero spettante.

Il datore di lavoro che rientra in uno di questi due casi può inviare entro il 13 ottobre 2022 una richiesta di riesame alla struttura territoriale competente.

L’istanza potrà essere trasmessa utilizzando direttamente il modulo di domandaAT_2TER”.

All’interno della sezione “Allega documentazione” del modulo sarà possibile inserire le prove che legittimano il riconoscimento di un ammontare superiore per l’esonero.

La struttura procederà alle verifiche necessarie e in caso determinerà l’importo effettivamente spettante. Se non si riceve risposta entro 30 giorni significa che la richiesta è stata respinta e pertanto l’agevolazione sarà fruibile nei limiti individuati in precedenza.

In ogni caso l’importo non può superare il totale dei contributi dovuti.

INPS - Messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022
Articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e deitour operator.Elaborazione delle istanze e richieste di riesame. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network