CIG ed esonero contributivo 2021: con quali altre agevolazioni è cumulabile?

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

CIG ed esonero contributivo 2021: con quali altre agevolazioni è cumulabile? Il veto in caso del bonus IoLavoro e il via libera in presenza degli incentivi per l'assunzione di disabili. Con la circolare numero 30 del 19 febbraio 2021, l'INPS fornisce le risposte sulla misura alternativa alle settimane di cassa integrazione previste dalla Legge di Bilancio.

CIG ed esonero contributivo 2021: con quali altre agevolazioni è cumulabile?

CIG ed esonero contributivo 2021: con quali altre agevolazioni è cumulabile? A fornire le risposte sulla misura alternativa alle settimane di cassa integrazione previste dalla Legge di Bilancio è l’INPS con la circolare numero 30 del 19 febbraio 2021.

L’Istituto riepiloga le regole per accedere ai benefici previsti dall’ultima Manovra e fa una panoramica sul tema, soffermandosi anche sulla cumulabilità con altre misure.

In particolare il testo approfondisce i seguenti punti:

  • datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
  • assetto e misura dell’esonero;
  • condizioni di spettanza dell’esonero;
  • compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
  • coordinamento con altre misure.

CIG ed esonero contributivo 2021: le indicazioni INPS sulla misura

La Legge di Bilancio 2021, sulla scia delle disposizioni adottate in precedenza, accanto alle nuove settimane di cassa integrazione accessibili fino al 31 marzo 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

L’esonero CIG è accessibile per un massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Cassa integrazione ed esonero contributivo 2021, come in passato, sono tra loro alternativi: una scelta esclude l’altra.

Come si legge nella circolare numero 30 del 19 febbraio 2021, requisito fondamentale da rispettare per i datori di lavoro che intendono richiedere l’agevolazione e quindi rinunciano ad accedere agli ammortizzatori sociali è aver fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Il valore dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020. Restano comunque esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Per calcolare, poi, l’ammontare effettivo è necessario riparametrare l’importo su base mensile per un periodo di 8 settimane: il suo valore, in ogni caso, non può superare i contributi dovuti nel mese di fruizione dell’agevolazione.

L’INPS poi mette in guardia:

“Si evidenzia che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, come previsto dal comma 308 del menzionato articolo 1 della legge n. 178/2020”.

Il messaggio riporta le indicazioni sulle novità della Legge di Bilancio 2021, per delle istruzioni operative vere e proprie bisognerà ancora attendere:

“Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro”.

CIG ed esonero contributivo 2021: i requisiti da rispettare per accedere all’agevolazione

Oltre ai requisiti che definiscono la platea di potenziali beneficiari dell’esonero contributivo 2021 alternativo alla cassa integrazione, i datori di lavoro devono rispettare anche una serie di condizioni per poter godere delle agevolazioni previste.

Prima di tutto, devono essere in regola con le norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, vale a dire:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ma non solo, è necessario anche rispettare il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 marzo 2021, a prescindere dal periodo in cui effettivamente si beneficia dell’esonero.

CIG ed esonero contributivo 2021: con quali altre agevolazioni è cumulabile?

Passando a rassegna tutti i fattori da considerare per verificare se si ha diritto o meno all’esonero contributivo 2021 collegato alla CIG bisogna tenere conto anche di altre eventuali agevolazioni contributive.

Nel testo della circolare si legge:

“L’esonero in trattazione, in continuità con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi”.

In tabella alcuni esempi di altri bonus cumulabili o non cumulabili con l’esonero connesso alla cassa integrazione 2021.

Altre agevolazioniCumulabilità
Bonus assunzione giovani, articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Non cumulabile
Bonus IO Lavoro, articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Non cumulabile
Incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 Cumulabile
Incentivo all’assunzione di disabili, articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 Cumulabile
incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 Cumulabile

In presenza di altri regimi agevolati, che riguardano l’azienda nel suo complesso o i singoli lavoratori, visto che l’esonero consiste in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, la cumulabilità è possibile solo in caso di un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta”.

In altre parole è questa la regola da seguire:

“Laddove l’esonero in commento risulti cumulabile con un’altra agevolazione, per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione dovuta, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua dovuta, in ragione del primo esonero applicato”.

CIG ed esonero contributivo 2021 cumulabile con altre misure: le istruzioni INPS

La circolare INPS numero 30 del 19 febbraio 2021 illustra anche come procedere dal punto di vista operativo se è possibile cumulare l’esonero CIG 2021 con altre misure: l’ultima approvata si aggiunge a quella prevista in principio e si applica alla contribuzione residua dovuta.

Il testo fornisce degli esempi pratici. Se il datore di lavoro ha accesso contemporaneamente all’agevolazione per l’assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi che è pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l’esonero CIG 2021 per gli stessi lavoratori trova applicazione a seguito dell’abbattimento del 50% della contribuzione.

Ma cosa accade, invece, se le due agevolazioni sono state introdotte dalla stessa norma e quindi contemporaneamente?

L’INPS riporta l’esempio della decontribuzione Sud: in questo caso l’applicazione dell’esonero contributivo per la rinuncia ai trattamenti di integrazione salariale, in virtù della sua entità, non permette di accedere anche all’altra agevolazione per tutto il periodo di fruizione della misura.

Dopo il 31 marzo, però, termine ultimo beneficiare dell’agevolazione connessa alla CIG, il datore di lavoro interessato e in possesso dei requisiti richiesti può accedere alla decontribuzione Sud.

Tutti i dettagli sulla cumulabilità degli esoneri e non solo nel testo integrale della circolare INPS numero 30 del 19 febbraio 2021.

INPS - Circolare numero 30 del 19 febbraio 2021
Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

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