Bonus affitto, qual è la scadenza per il pagamento dei canoni di locazione?

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus affitto imprese turistiche: qual è la scadenza per il pagamento dei canoni di locazione, operazione necessaria per accedere al credito d'imposta? Le somme che danno diritto all'agevolazione devono essere pagate entro la scadenza del 29 agosto. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 426 del 12 agosto 2022.

Bonus affitto, qual è la scadenza per il pagamento dei canoni di locazione?

Bonus affitto imprese turistiche: entro quale scadenza è necessario procedere con il pagamento dei canoni di locazione? L’operazione che sblocca la possibilità di usufruire del credito d’imposta deve essere effettuata entro il 29 agosto 2022.

In linea con lo Statuto dei diritti del contribuente, è stato esteso il termine previsto dal Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato Covid nel quale l’agevolazione rientra.

I chiarimenti, che riprendono una FAQ, risposta a domande frequenti, sono contenuti nella risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate numero 426 del 12 agosto 2022.

Bonus affitto imprese turistiche, entro quale scadenza effettuare il pagamento dei canoni di locazione?

Come di consueto, lo spunto per fare luce sui tempi per effettuare il pagamento dei canoni di locazione e beneficiare del bonus affitto previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società con tre contratti di locazione d’azienda e quattro contratti di locazione di immobili a uso non abitativo.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha istituito un credito d’imposta per canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive, misura poi prorogata e ampliata con i successivi interventi.

Pur avendo i requisiti richiesti per beneficiarne, la società non ha ancora pagato i canoni di locazione. Consapevole del fatto che è necessario procedere con il versamento delle somme dovute per poter accedere effettivamente all’agevolazione, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere i tempi da rispettare.

In particolare, il quesito è finalizzato a verificare l’accesso all’agevolazione anche nel caso in cui il versamento dei canoni non sia effettuato nell’anno immediatamente successivo a quello in cui i canoni erano dovuti.

Con la risposta all’interpello numero 426 del 2022, si chiarisce la scadenza da rispettare:

“Al ricorrere dei requisiti richiesti dalla norma, per i periodi oggetto di agevolazione, l’istante potrà fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto rilancio con riferimento alle mensilità per cui i canoni risultino versati entro il 29 agosto 2022.

Bonus affitto, chiarimenti sulla scadenza per effettuare il pagamento dei canoni di locazione

Al centro dei chiarimenti forniti c’è il bonus affitto, il credito d’imposta, pari al 30 o al 60 per cento delle somme versate per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Solo in alcuni casi la percentuale scende al 10 o al 20 per cento.

A regolarlo è l’articolo 28 del Decreto Rilancio più volte modificato in riferimento ai periodi coperti dall’agevolazione, anche in base al settore di appartenenza, e ai requisiti da rispettare per l’accesso.

Il testo della norma stabilisce che l’agevolazione è accessibile tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione dopo l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione.

La circolare numero 14/E del 2020 ha chiarito:

“Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento si ritiene che i soggetti beneficiari, in assenza di un’espressa previsione normativa sul tema, debbano rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (articolo 109 del TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento”.

La misura deve essere applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia dell’attuale emergenza del COVID-19” ed è stato stabilito che il bonus affitto
può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022, data di scadenza del Temporary Framework.

Dati i tempi stretti con cui è stato comunicato, il termine è stato spostato al 29 agosto.

Nel testo della risposta all’interpello numero 426 del 2022, infatti, si legge:

“Pur tuttavia, in considerazione delle difficoltà che potrebbero aver incontrato i destinatari della presente misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea, l’Agenzia delle entrate - a mezzo di una Faq pubblicata sul proprio sito - ha ritenuto «di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione del richiamato articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente»”.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risposta all’interpello numero 426 del 12 agosto 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 426 del 12 agosto 2022
Articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34- Bonus affitti

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