Credito d’imposta locazioni: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Guendalina Grossi - Leggi e prassi

Credito d'imposta affitti: ecco le istruzioni e le ultime novità nella circolare numero 14/E dell'Agenzia delle Entrate.

Credito d'imposta locazioni: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Credito d’imposta locazioni: l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 14/E del 6 giugno 2020 ha fornito le prime indicazioni sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del Decreto Rilancio.

Il Decreto Rilancio ha previsto l’istituzione di un credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

L’Agenzia delle Entrate, con la suddetta circolare, ha cercato di fare chiarezza indicando quali sono i requisiti per accedere al beneficio e le modalità di fruizione del credito.

Il documento di prassi si sofferma inoltre, sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

Circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Credito d’imposta affitti aprile: in cosa consiste e a chi spetta?

Con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa i requisiti e le modalità di utilizzo del credito d’imposta al 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

Possono beneficiare del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Possono inoltre beneficiare del credito d’imposta gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.

Il credito d’imposta locazioni spetta infine ai forfettari e alle imprese agricole.

Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale: in questo caso, i mesi da prendere in considerazione ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Credito d’imposta affitti aprile: i requisiti per beneficiarne

Il comma 5 dell’art. 28 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, ha stabilito che il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.

La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica e non riguarda, quindi, gli enti non commerciali per i quali non è prevista tale verifica.

Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta, oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro, è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta ammonta:

  • al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.

Nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto non si potrà beneficiare del credito d’imposta fino a che non si procederà al versamento.

Se il canone, invece, è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E ha spiegato inoltre che quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

Credito d’imposta affitti aprile: la modalità di utilizzo e il divieto di cumulabilità

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 o, in alternativa, può essere ceduto.

La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Nel caso in cui il credito d’imposta sia ceduto al locatore o al concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Ciò vuol dire che in questo caso è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi.

Resta fermo che, per le imprese o esercenti arti e professioni, che non hanno fruito del “Credito d’imposta per botteghe e negozi” in relazione al mese di marzo 2020, perché non soddisfavano i requisiti, potranno fruire del credito d’imposta per le locazioni previsto da DL Rilancio.

Credito d’imposta affitti aprile: codice tributo 6920 per la compensazione in F24

Con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

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