Aumentano i tassi di dilazione e le sanzioni civili: dal 16 settembre 2026 sarà più caro pagare i contributi INPS in ritardo
Contributi INPS, sanzioni e interessi più cari a partire dal 16 settembre 2026.
Questo l’effetto della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 10 settembre, che ha portato al rialzo di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale, portandolo al 2,65 per cento.
L’INPS adegua di conseguenza le regole sul fronte contributivo con la circolare n. 98/2026.
Contributi INPS in ritardo, come cambiano le sanzioni dal 16 settembre 2026
La circolare INPS pubblicata l’11 settembre 2026 illustra il nuovo quadro economico per il calcolo degli interessi di dilazione, differimento e delle sanzioni civili dovute per i contributi previdenziali e assistenziali, a seguito del rialzo del tasso di interesse da parte della BCE.
Per quel che riguarda il pagamento a rate dei debiti contributivi, i piani di ammortamento presentati dal 16 settembre 2026 saranno sottoposti al tasso di interesse del 4,65 per cento annuo. I piani già notificati o emessi in precedenza con il vecchio tasso non subiranno alcuna modifica.
Il nuovo tasso del 4,65 per cento trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Il documento pubblicato dall’INPS fornisce quindi il quadro puntuale del nuovo assetto delle sanzioni civili, disciplinate dall’art. 116 della legge n. 388/2000 (come da ultimo modificato dal D.L. n. 19/2024).
In caso di contributi omessi (mancato o ritardato pagamento), la sanzione civile è pari dal 16 settembre all’8,15 per cento in ragione d’anno (tasso base 2,65 per cento + maggiorazione di 5,5 punti).
Nell’ipotesi di ravvedimento entro 120 giorni, in un’unica soluzione e prima di qualsiasi contestazione, si applica la misura agevolata del 2,65 per cento, senza quindi maggiorazioni.
Evasione contributiva, cambia il ravvedimento
La sanzione nelle ipotesi di evasione contributiva, collegata ad omissioni o denunce irregolari finalizzate al mancato pagamento, resta fissata al 30 per cento annuo (con un tetto massimo del 60 per cento dei contributi dovuti).
In questo caso, il ravvedimento operoso entro 12 mesi con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia consente di beneficiare della riduzione della sanzione, che passa all’8,15 per cento annuo (2,65 per cento + 5,5 punti).
Nell’ipotesi di pagamento tra il 31° e il 90° giorno dalla denuncia, la sanzione sale al 10,15 per cento annuo (2,65 per cento + 7,5 punti).
Se invece l’omesso versamento è legato a incertezze interpretative, sono dovuti unicamente gli interessi legali (pari all’1,60 per cento annuo dal 1° gennaio 2026), purché il versamento avvenga entro i termini stabiliti dall’ente impositore.
Procedure concorsuali, l’impatto della riduzione delle sanzioni
La circolare dell’INPS si sofferma poi sulla riduzione delle sanzioni prevista in caso di procedure concorsuali, con il pagamento integrale dei contributi e delle spese.
In tale fattispecie la misura minima delle sanzioni ridotte segue il tasso di rifinanziamento BCE.
Considerando che il tasso del 2,65 per cento è superiore al tasso di interesse legale vigente per il 2026 (1,60 per cento), a partire dal 16 settembre 2026 la riduzione per le procedure concorsuali calcolerà le sanzioni secondo la seguente articolazione:
- al 2,65 per cento (pari al tasso di riferimento) nei casi di omissione contributiva;
- al 4,65 per cento (tasso di riferimento + 2 punti) nei casi di evasione contributiva.
In tabella la sintesi del nuovo quadro delle sanzioni applicabili dal 16 settembre 2026.
| Fattispecie | Tasso / Sanzione applicata | Note |
|---|---|---|
| Interesse di Dilazione e Differimento | 4,65% | Applicabile a rateazioni dal 16/09/2026 e contribuzione da agosto 2026 |
| Omissione Contributiva (ordinaria) | 8,15% | Tasso base 2,65% + 5,5% |
| Omissione - Ravvedimento (entro 120 giorni) | 2,65% | Senza maggiorazione |
| Evasione Contributiva (ordinaria) | 30,00% | Limite max 60% dei contributi non versati |
| Evasione - Ravvedimento (entro 30 giorni) | 8,15% | Tasso base 2,65% + 5,5% |
| Evasione - Ravvedimento (31-90 giorni) | 10,15% | Tasso base 2,65% + 7,5% |
| Procedure concorsuali (Omissione) | 2,65% | Pari al tasso BCE in vigore |
| Procedure concorsuali (Evasione) | 4,65% | Pari al tasso BCE + 2 punti |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi INPS, sanzioni e interessi più cari dal 16 settembre 2026