Agevolazione “prima casa” spettante sul secondo immobile se il primo è inidoneo alle esigenze abitative

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Agevolazione prima casa: il possesso della casa di abitazione ostacola l'accesso alle agevolazioni per l'acquisto di un altro immobile nello stesso Comune solo se la prima è già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 29365 depositata il 10 ottobre 2022.

Agevolazione “prima casa” spettante sul secondo immobile se il primo è inidoneo alle esigenze abitative

In tema di agevolazione prima casa, il possesso di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un’altra casa, ubicata nello stesso Comune, soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

Pertanto, la disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato e della propria famiglia, non preclude l’applicazione dell’agevolazioni prima casa sul successivo acquisto.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 29365 depositata il 10 ottobre 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 29365 del 10 ottobre 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 29365 del 10 ottobre 2022

La sentenza – Nel caso in esame la Commissione Regionale, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate in una causa concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro, emesso a seguito della revoca delle agevolazioni “prima casa”, essendo il contribuente già proprietario di un altro immobile sito nello stesso Comune dell’immobile agevolato.

Avverso la decisione ha opposto ricorso l’Amministrazione finanziaria, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.1 parte 1, nota II-bis, del DPR n.131 del 1986 e dell’art.2697 del codice civile.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato tale motivo di doglianza, così affermando la legittimità del beneficio spettante all’acquirente di immobile, già proprietario di altro immobile, ma inidoneo alle sue esigenze abitative.

Secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il concetto di idoneità dell’immobile da adibire ad abitazione principale deve ritenersi intrinseco alla nozione di abitazione e ciò anche alla luce della ratio della disciplina, che è quella di agevolare l’acquisto di un alloggio, finalizzato a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente e della sua famiglia.

In buona sostanza, in tema di agevolazioni prima casa l’idoneità della casa di abitazione, posseduta prima dell’acquisto dell’alloggio agevolato, va valutata sia in senso “oggettivo” (effettiva inabitabilità), che in senso “soggettivo” (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative).

Di conseguenza l’applicazione del beneficio ricorre anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione di tale principio, affermando che non costituisce ostacolo all’applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario di un altro immobile, purché questo non sia idoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione, dovendosi valutare anche dal punto di vista soggettivo, le esigenze abitative del nucleo familiare. Da qui il rigetto del ricorso proposto dalla parte pubblica.

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