Il fabbricato da demolire che viene venduto con annessa area pertinenziale non può essere considerato terreno edificabile e, di conseguenza, l'operazione va qualificata come cessione di fabbricato, con tutte le relative conseguenze fiscali. Di Gianfranco Antico

La Corte di Cassazione ha confermato più volte che il fabbricato da demolire non è riqualificabile come terreno edificabile attraverso l’articolo 20 del T.U. numero 131/86.
L’Agenzia delle Entrate ha riqualificato la compravendita intervenuta tra le parti, avente ad oggetto un edificio destinato ad albergo, in compravendita di terreno edificabile, con determinazione di una maggiore imposta, valorizzando, ai fini interpretativi, alcuni comportamenti delle parti anteriori e successivi alla conclusione del contratto (in particolare, la richiesta di permesso di costruire da parte dell’alienante, con previsione della demolizione e ricostruzione del fabbricato).
L’articolo 20 del testo unico in materia di imposta di registro - Dpr 131/1986
La Corte di Cassazione prende le mosse dall’articolo 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che anteriormente alle modifiche ad esso apportate con la Legge di Bilancio 2018, prevedeva che:
“l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”
Secondo un primo orientamento la disposizione richiamata richiedeva che ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro si dovesse avere riguardo precipuamente al contenuto delle clausole negoziali e agli effetti giuridici dell’atto soggetto a registrazione, indipendentemente dal nomen iuris ad esso attribuito e aldilà dalla volontà delle parti, a nulla rilevando gli effetti economici di tale atto e gli elementi esterni all’atto stesso (Cass. n. 25005 del 2016; Cass. 2054 del 2017, Cass. n. 11959 del 1993, Cass. n. 75 del 1997).
Negli ultimi quindici anni, tuttavia, ...
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