Partite IVA, la sanatoria è legge: come funziona il ravvedimento speciale

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Ufficiale la nuova sanatoria per le partite IVA: chi aderirà al concordato preventivo biennale 2025-2026 potrà optare per il ravvedimento speciale. Come funziona e quali sono i vantaggi

Partite IVA, la sanatoria è legge: come funziona il ravvedimento speciale

Partite IVA, ufficiale la sanatoria per il periodo dal 2019 al 2023.

Con l’ok definitivo alla legge di conversione del DL Fiscale 2025 è confermato il ravvedimento speciale abbinato al concordato preventivo biennale 2025-2026.

Grazie a un emendamento approvato in Commissione Finanze della Camera sarà possibile sanare a costo ridotto le irregolarità dichiarative commesse negli anni passati. Si tratta di una riproposizione di un meccanismo già introdotto lo scorso anno, con il fine di dare uno sprint al patto tra Fisco e partite IVA.

Non cambiano le regole del ravvedimento speciale che, in caso di adesione al patto con il Fisco, consente di regolarizzare le omissioni dichiarative pagando un’imposta scontata e su una base imponibile determinata forfettariamente.

Partite IVA, la sanatoria è legge: come funziona il ravvedimento speciale

Una pace fiscale in saldo.

Torna il ravvedimento speciale per favorire le adesioni al concordato preventivo biennale.

La legge di conversione del DL Fiscale 2025 richiama in campo lo strumento che lo scorso anno ha dato maggior appeal al patto tra Fisco e partite IVA.

Riprendendo la struttura della sanatoria retroattiva già prevista per la scorsa annualità, la proposta a firma Osnato (FdI) prevede per le partite IVA che applicano gli ISA la possibilità di versare un’imposta sostitutiva su una base imponibile forfettaria per le annualità dal 2019 al 2023, determinata sulla base del punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

In particolare, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

  • 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

L’idea di fondo è semplice: consentire alle partite IVA di far emergere redditi di fatto non dichiarati, ai fini della loro regolarizzazione, versando una flat tax ridotta, pari al:

  • 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Sul fronte dell’IRAP, l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura unica del 3,9 per cento.

Il valore dell’imposta sostitutiva è ancor più basso per gli anni 2020 e 2021: le percentuali di cui sopra sono ridotte del 30 per cento in considerazione della crisi Covid-19.

In tutti i casi è prevista una soglia minima pari a 1.000 euro per ciascun anno “regolarizzato” mediante il ravvedimento speciale.

Sanatoria anche per le partite IVA escluse dagli ISA

La misura riprende dalla prima edizione del ravvedimento speciale anche l’inclusione per le partite IVA escluse dall’applicazione degli ISA (con ricavi fino a 5.164.569 euro e che non hanno applicato regimi forfettari di determinazione del reddito) se, in uno degli anni dal 2019 al 2023 sono incorse in una delle seguenti circostanze:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In questi casi cambiano i criteri per l’applicazione della sanatoria e, in particolare:

  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento.

Sul fronte dell’IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento e l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 3,9 per cento.

Ravvedimento in un’unica soluzione o a rate dal 15 marzo 2026, stop agli accertamenti

Il versamento dell’imposta sostitutiva non sarà immediato: la prima scadenza è fissata dal 1° gennaio al 15 marzo 2026 e si potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 24 rate.

Tra i vantaggi della sanatoria non vi è solo la possibilità di regolarizzarsi a prezzo ridotto, ma anche lo stop agli accertamenti sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo relativi alle annualità interessate.

Una limitazione che incontra però delle eccezioni, ad esempio in caso di decadenza dal concordato preventivo biennale, ma anche in caso di mancato versamento delle rate dovute. In questi casi lo “scudo” viene meno e l’Agenzia potrà riprendere i controlli, con un anno in più di tempo: i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati fino al 31 dicembre 2028.

Stop al ravvedimento speciale sul 2023 per chi ha aderito al CPB 2024-2025

Nella formulazione originaria, l’emendamento Osnato guardava anche alle partite IVA che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024 e 2025, consentendo di applicare il ravvedimento speciale anche all’annualità 2023, secondo le stesse regole e tempistiche previste per la generalità dei contribuenti.

Un’estensione dei benefici già accordati alle 190.000 partite IVA che hanno scelto di applicare la sanatoria lo scorso anno che però è stata esclusa dall’emendamento riformulato dopo i pareri del MEF.

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