Se moglie e marito risiedono in comuni diversi non spetta l’esenzione IMU sull’abitazione principale

L'agevolazione IMU sull'abitazione principale non si applica se marito e moglie hanno fissato la propria residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020.

Se moglie e marito risiedono in comuni diversi non spetta l'esenzione IMU sull'abitazione principale

L’agevolazione IMU sull’abitazione principale spetta solo a condizione che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano fissato la residenza anagrafica presso la stessa unità immobiliare, dove dimorano stabilmente. In caso contrario non spetta l’agevolazione IMU.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020.

Corte di Cassazione - ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020
Se moglie e marito risiedono in comuni diversi non spetta l’esenzione IMU sull’abitazione principale

La sentenza - La controversia attiene al ricorso proposto da un contribuente avverso avvisi di accertamento ai fini Imu con cui era stata disconosciuta l’agevolazione IMU riferita all’abitazione principale per difetto di un requisito essenziale, in quanto il nucleo familiare aveva fissato residenze in immobili localizzati in comuni diversi.

In particolare il contribuente aveva la residenza anagrafica presso l’immobile che fruiva dell’agevolazione mentre il coniuge, per esigenze lavorative, aveva spostato la propria residenza in altro comune.

Il ricorso è stato accolto dalla CTR e avverso tale decisione la società di riscossione locale ha proposto ricorso per cassazione, contestando violazione dell’art. 13, co. 2 del D.L. n. 201 del 2011, per essere stata riconosciuta l’esenzione malgrado l’immobile non fosse stato adibito a dimora abituale dell’intero nucleo familiare.

La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo fondato cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha disposto il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

La lettera della norma invocata dall’amministrazione prevede che l’imposta “non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa …. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”

Pertanto, ai fini dell’esenzione, è necessario che tutto il nucleo familiare, non solo dimori stabilmente, ma risieda anche anagraficamente nella medesima unità immobiliare, conformemente all’indirizzo della Cassazione “in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative”.

Ne consegue che se, come nel caso di specie, i coniugi non legalmente separati hanno fissato la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in due comuni diversi, nessuno dei due potrà fruire dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale.

Il medesimo principio è applicabile alla fattispecie, introdotta dalla L. n. 208 del 2015 con decorrenza 1° gennaio 2016, di riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti (in linea retta entro il primo grado) che le utilizzano come abitazione principale.

Anche in questo caso è stata posta la condizione necessaria che “comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.”

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