Un recente documento del Cndcec in merito all'ammissibilità al tirocinio di un dipendente pubblico è l'occasione per fare una analisi della prassi di riferimento
Con il recente documento del 27 febbraio 2026 in risposta ad un quesito posto dall’Ordine di Cremona, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha ritenuto che non esiste una incompatibilità assoluta a priori tra il pubblico impiego e lo svolgimento del tirocinio professionale.
E questo rappresenta sicuramente un punto di vista interessante e da approfondire, non solo nell’ottica specifica ma anche, in generale, per le altre professioni intellettuali.
L’iscrizione al registro dei praticanti è subordinata alla coesistenza di tre pilastri:
- la gratuità della prestazione;
- la collocazione temporale in orario extra lavorativo;
- e, soprattutto, l’autorizzazione formale dell’Amministrazione di appartenenza la quale, anche per il CNDCEC, rimane l’“arbitro ultimo” della fattibilità del percorso.
Il documento in commento in effetti richiama la nota della Direzione generale del personale della Agenzia
delle Entrate protocollo n. 2004/74427 la quale riporta:
“il tirocinio e il praticantato per il conseguimento del titolo di avvocato o di dottore commercialista e le altre attività propedeutiche all’iscrizione in albi professionali sono consentite previa comunicazione, a condizione che si svolgano a titolo gratuito al di fuori dell’orario di lavoro e che il dipendente tirocinante si impegni ad astenersi dalla trattazione di questioni che possano interferire con le attività istituzionali dell’Agenzia”
Quanto sopra è, a modesto parere di chi scrive, del tutto incompatibile con quanto disposto in diversi punti dal Codice di Comportamento del personale della stessa Agenzia delle Entrate ed in particolare riguardo ai seguenti punti:
- Conflitto di interesse;
- Divieto di consulenza;
- Danno d’immagine;
- Segreto d’ufficio.
Il Conflitto di Interessi e articolo 5 del Codice di Comportamento
La principale criticità risiede nell’articolo 5 del Codice di Comportamento dell’Agenzia delle Entrate.
La norma impone al dipendente un dovere di astensione, non solo in presenza di un interesse proprio o di congiunti, ma in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Nel caso del tirocinante, il conflitto non è solo diretto come il trattare la pratica di un cliente dello studio ma potenziale e sistemico.
La mera appartenenza a uno studio professionale che si occupa di consulenza tributaria pone il dipendente in una posizione di vulnerabilità in quanto ogni sua azione in ufficio potrebbe essere sospettata in via astratta di poter favorire, direttamente o indirettamente, la clientela del professionista presso cui svolge la pratica.
In questo senso, è evidente che l’imparzialità dell’Agenzia deve essere non solo reale, ma anche apparente agli occhi della collettività.
Il divieto di consulenza e la missione istituzionale
L’articolo 4 del Codice vieta espressamente al personale di prestare consulenza in materie che rientrano
nelle competenze istituzionali dell’ente.
Qui emerge un paradosso ontologico:
- la missione dell’Agenzia è il contrasto all’evasione fiscale e la corretta applicazione dei tributi dal lato dell’amministrazione;
- lo scopo del tirocinio professionale è l’apprendimento delle tecniche di assistenza e difesa del contribuente, spesso in opposizione all’Agenzia delle Entrate.
Questa divergenza di obiettivi rende estremamente difficile dimostrare che l’attività svolta presso lo studio non configuri anche solo potenzialmente ed in astratto una forma di consulenza parallela vietata, specialmente se il tirocinante viene coinvolto in pratiche di pianificazione fiscale o contenzioso tributario.
Non dovrebbe, poiché il tirocinio è per sua natura formativo, quindi il tirocinante non erogherebbe consulenze ma il dubbio astratto viene.
Il tema del potenziale danno d’immagine
Per l’Agenzia delle Entrate, garantire l’impermeabilità potrebbe significare monitorare costantemente ogni accesso informatico del dipendente e verificare l’elenco clienti dello studio professionale.
Tale attività di controllo è ovviamente onerosa... e qui mi sorgono due dubbi ulteriori:
- questa attività è comunque sufficiente a eliminare il potenziale danno d’immagine di cui all’ articolo 16?
- ha senso per la Pubblica Amministrazione? Non si rischia di voler garantire il diritto alla formazione a discapito della tutela della macchina statale?
La pubblica opinione potrebbe percepire la figura del funzionario-praticante come una figura strana, minando la credibilità dell’intera istituzione.
La tutela della privacy e l’accesso alle banche dati
Un profilo di rischio elevatissimo riguarda il trattamento dei dati personali e il segreto d’ufficio richiamato dall’articolo 17 del Codice.
Il dipendente dell’Agenzia delle Entrate ha accesso a poteri e banche dati quali Anagrafe Tributaria, flussi finanziari, segnalazioni per operazioni sospette, che sono preclusi ai privati.
È possibile accettare che lo stesso dipendente frequenti uno studio professionale privato, ancorché per un tirocinio formativo?
Il rapporto tra il diritto alla formazione e l’equilibrio di sistema
In definitiva, sebbene il diritto alla formazione sia e debba essere sempre e comunque tutelato, esso non può che recedere di fronte al preminente interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità della macchina della Pubblica Amministrazione.
La strada per ottenere l’autorizzazione è quindi molto stretta e percorribile, ma sempre con molti, forse troppi dubbi.
Anche se l’oggetto del tirocinio venisse limitato ad ambiti estranei al diritto tributario, quali ad esempio la curatela fallimentare, la consulenza del lavoro od anche la revisione legale di enti non profit, si ridurrebbe magari il rischio sopra rappresentato, ma apparirebbero confermati i diversi punti di frizione con il Codice di Comportamento e le normative sulla privacy.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: C’è compatibilità tra pubblico impiego e un tirocinio professionale?