La sinteticità degli atti processuali: non solo una questione di stile

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 802/2026, ha affrontato il tema della chiarezza e sinteticità degli atti processuali e dei possibili effetti giuridici della sua mancanza.

La sinteticità degli atti processuali: non solo una questione di stile

Nel caso di specie, il curatore di un fallimento aveva convenuto in giudizio l’amministratore di fatto della società fallita unitamente agli amministratori di diritto in carica e cessati, oltre che ai membri del collegio sindacale (nei cui confronti la domanda veniva successivamente rinunciata), per sentirli dichiarare responsabili dei danni causati alla società dichiarata fallita e condannarli al risarcimento dei danni.

Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti dei convenuti, condannandoli in solido al risarcimento dei danni nella misura di più di 3 milioni di euro.

La Corte di Appello rigettava poi l’appello dagli stessi presentato avverso la sentenza di primo grado, trovando conferma, tra le altre, la qualifica di amministratore di fatto di uno dei convenuti dalla sua partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e all’assemblea straordinaria convocata per una fusione.

Il giudice desumeva poi, in particolare, la qualità di amministratore di fatto anche dalle deposizioni dei testi e dalla corrispondenza per e-mail della società dichiarata fallita, ritenendo che l’attività svolta esorbitasse dai contenuti delle deleghe a lui attribuite, in quanto attività gestionale non occasionale, svolta con caratteri di sistematicità e completezza.

Quest’ultimo proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, tra le altre, la violazione dell’art. 2639 cod. civ., per avere i giudici ritenuto che rivestisse la qualità di amministratore di fatto, laddove tale la qualità doveva presupporre la prova, a suo avviso nella specie mancante, della sussistenza di condotte ripetute nel tempo, di carattere non occasionale, tali da far ritenere l’esistenza di una ingerenza e di un potere di controllo, espressione di un vincolo gerarchico.

Secondo la Suprema Corte la censura era inammissibile, avendo la sentenza impugnata correttamente accertato, ai fini dell’accertamento dello status di amministratore di fatto, il compimento di atti da parte di una persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, aveva sicuramente compiuto atti di ingerenza gestoria non occasionali, in quanto assistiti da sistematicità e completezza (cfr., Cass., n. 23213/2025).

La sinteticità degli atti processuali: non solo una questione di stile

Al di là comunque del merito della vicenda, quello su cui, in termini più generali, preme in questa sede appuntare l’attenzione è la parte della decisione relativa alla condanna delle spese di giudizio, laddove la Cassazione rileva che non solo le spese seguivano il criterio della soccombenza, ma, quanto al criterio determinativo del quantum delle stesse, doveva essere anche valorizzato il fatto che era stato violato il Protocollo di intesa sul processo civile in Cassazione del 1° marzo 2023 e il DM n. 110/2023 (trattandosi di giudizio di impugnazione successivo al 1° settembre 2023), attuativo dell’art. 46, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell’art. 121 cod. proc. civ. (come modificato dal Dlgs. n. 149/2022), secondo cui “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.

La modifica normativa, evidenzia la Suprema Corte, tiene infatti conto, da un lato – come indicato nella Relazione illustrativa al citato Dlgs. n. 149/2022 – delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili “tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici”, e, dall’altro, dell’elaborazione giurisprudenziale del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti, “funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo (…) e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice”.

Rileva la Corte di Cassazione che il D.M. n. 110/2023 dispone, all’art. 3, comma 1, che l’atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell’atto a esse successive (art. 4 D.M. cit.), e potendo la parte derogare a tali limiti solo ove ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.).

La violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023, conclude sul punto la Cassazione, si traduce in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, che, in linea generale, “comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ.” (Cass. n. 37552/2021).

La sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110 cit., integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce dunque sempre una adeguata modulazione (leggasi maggiorazione) della liquidazione delle spese processuali (cfr., Cass., n. 27552/2025), non indicando a tal fine il detto D.M. n. 110/2023 i parametri di liquidazione delle spese e dovendo quindi farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.

Dato che nella specie del caso sopra esaminato il format del ricorso per cassazione non rispettava il precetto dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ. e violava il D.M. n. 110/2023, essendo strutturato su circa 120 pagine e 200.000 caratteri, né rispettava il limite di trenta pagine di esposizione introduttiva, senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga e per giunta a fronte di un ricorso inammissibile, si reputava quindi opportuno liquidare le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, “attesa l’inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale”.

Il requisito di sinteticità

Tanto premesso in ordine allo specifico caso processuale, in termini più generali giova anche evidenziare quanto segue, anche con riferimento al processo tributario.

A partire dal 1° settembre 2023, infatti, per effetto del citato Dm Giustizia n. 110 del 7 agosto 2023, per i nuovi procedimenti (escluse le controversie al di sopra dei 500.000 euro di valore), tutti i ricorrenti devono essere “sintetici”.

L’art. 46 disp. Att. Cpc già citato, stabilisce che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto “non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”. E l’art. 121 c.p.c, anch’esso già citato, poi, alla indicazione secondo cui “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo” ha aggiunto la precisazione che “Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, inserendo quindi ufficialmente nel codice di procedura civile, con portata generale (compreso quindi il processo tributario, per il rinvio espresso del Dlgs 546/92), il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali. Non essere sintetici, del resto, come visto, ha precise conseguenze anche in termini di condanna alle spese di giudizio.

Nel processo tributario, come noto, le spese del giudizio, che comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali, oltre il contributo previdenziale e l’IVA, se dovuti, seguono la soccombenza.

Le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado, per effetto del comma 2 dell’art. 15 del Dlgs 546/92, possono compensare in tutto o in parte le spese solo in caso di soccombenza reciproca o sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice, ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Nella liquidazione delle spese, ex comma 2-nonies, art. 15 del Dlgs 546/92, si tiene inoltre conto anche del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

Quest’ultimo comma è da leggersi in combinato disposto con l’art. 17 ter, comma 1, del Dlgs 546/92: “gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico”.

Il Dlgs n. 220/2023 ha esteso quindi questa regola anche al giudizio dinanzi alle Corti di giustizia tributarie, prevedendo, nel comma 1 dell’articolo 17-ter del Dlgs n. 546/1992, che “Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico”.

Il requisito della chiarezza è riferito al modus della narrazione dei fatti e delle argomentazioni in diritto, che devono risultare univocamente intellegibili, senza contenere parti oscure.

Il requisito di sinteticità, invece, attiene al quid e al quantum dei fatti e delle argomentazioni in diritto, essendo necessario che gli atti espongano solo ciò che è rilevante per il giudizio, indispensabile alla comprensione dei motivi contenenti le censure al provvedimento impugnato.

In sostanza, il testo degli atti non deve risultare prolisso e ridondante, nonché contenere ripetizioni inutili.

In caso di violazione di tale principio incombe inoltre anche il rischio della inammissibilità, laddove il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali esprime un principio generale del diritto processuale, potendo quindi essere il ricorso dichiarato inammissibile non già e non solo per l’irragionevole estensione del ricorso, ma in quanto espressione di mancanza di intellegibilità delle questioni, oscurità dell’esposizione dei fatti di causa e confusione in ordine alle censure mosse (cfr., Cass., n. 25254/2023), tutti elementi che peraltro si pongono anche in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

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