Proroga versamento Irap al 30 settembre 2021: comunicato ufficiale MEF

Proroga Irap al 30 settembre 2021: slitta di 5 mesi la scadenza in caso di errata applicazione dell'esonero previsto dal decreto Rilancio per le imprese che hanno superato il limite agli aiuti di Stato. La novità è contenuta nel comunicato stampa MEF pubblicato il 30 aprile 2021, giorno della scadenza ordinaria di regolarizzazione.

Proroga versamento Irap al 30 settembre 2021: comunicato ufficiale MEF

Proroga versamento Irap al 30 settembre 2021, la novità arriva dal comunicato stampa MEF pubblicato il 30 aprile 2021.

Il giorno stesso della scadenza ordinaria per regolarizzare l’errata applicazione dell’esonero Irap previsto dal decreto Rilancio, il Ministero dell’Economia annuncia che ci saranno 5 mesi in più di tempo per pagare.

La proroga interessa le imprese che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili, secondo quanto previsto dal Temporary Framework.

Proroga versamento Irap al 30 settembre 2021: comunicato ufficiale MEF

Si riporta di seguito il testo del comunicato stampa pubblicato il 30 aprile 2021:

“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.”

Arriva in extremis la proroga della scadenza per pagare l’Irap non versata per effetto dell’errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto Rilancio.

La scadenza del 30 aprile 2021 è prorogata al 30 settembre 2021 e, come indicato nel comunicato stampa del MEF, è in arrivo una norma di prossima emanazione per ufficializzare il rinvio.

MEF - Comunicato Stampa n. 87 del 30 aprile 2021
Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto rilancio”

Proroga Irap al 30 settembre 2021 per chi ha superato il limite agli aiuti di Stato

Insomma, è un comunicato-legge a rinviare la scadenza per pagare l’Irap non versata e dovuta in caso di superamento del limite relativo agli aiuti di Stato concedibili.

Il saldo 2019 e il primo acconto 2020 dell’Irap è stato cancellato dal decreto Rilancio in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato, introdotto dalla Commissione Europea in considerazione dell’emergenza Covid-19.

Ed è proprio a causa dell’errata applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare per i gruppi societari, che molte imprese si sono trovate a fare i conti con l’obbligo di regolarizzare l’omesso versamento della prima rata di acconto Irap 2020.

Ai fini della verifica del limite degli Aiuti di Stato previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, pari a 1.800.000 euro per effetto della quinta modifica approvata dalla Commissione Europea (2021/C 34/06), ai fini della definizione di impresa si fa riferimento alla nozione assunta nel diritto della concorrenza, e quindi:

“le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo devono essere effettuate rispetto non alla singola impresa ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un’unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche”.

In relazione alla verifica relativa a soglie e limiti di cumulo per l’impresa, il calcolo deve essere effettuato rispetto all’unità economica a cui la singola impresa appartiene, identificando tale “unità economica” con il “gruppo”.

Quindi, in caso di diverse entità legali che fanno parte di un unico gruppo, è questo che deve essere considerato impresa, ai fini della determinazione della soglia massima di 1.800.000 euro.

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