Compensi erogati a terzi e soggettività IRAP

I compensi corrisposti a terzi non implicano in automatico il requisito dell'autonoma organizzazione e l'assoggettamento ai fini Irap. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 27423 del 29 ottobre 2018.

Compensi erogati a terzi e soggettività IRAP

La presenza di compensi corrisposti a fronte di prestazioni di consulenza di terze figure professionali non implica automaticamente il requisito dell’autonoma organizzazione da parte del professionista e il conseguente assoggettamento ad IRAP.

A tal fine è sempre necessario valutare l’effettiva natura e l’ammontare dei compensi pagati, in quanto è assoggettabile all’imposta solo chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità.

Questo l’importante principio contenuto nell’Ordinanza n. 27423 del 29 ottobre 2018.

Corte di Cassazione - ordinanza n. 27423/2018
I compensi erogati a terzi non giustificano automaticamente l’assoggettamento a IRAP

I fatti – La controversia nasce dall’impugnazione di una professionista avverso un atto di diniego di rimborso dell’Irap, avanzata dalla contribuente per mancanza dei presupposti impositivi.

La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello della professionista che, a sua volta, aveva proposto ricorso in cassazione lamentando violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/97, istitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive.

A parere della contribuente, i giudici d’appello erano incorsi in errore perché avevano ritenuto sussistenti i requisiti per l’assoggettamento all’imposta basandosi esclusivamente sulla presenza di costi sostenuti dalla professionista per remunerare la prestazione di terzi. Da qui i giudici di merito hanno dedotto la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento all’IRAP.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente e ha deciso per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR in diversa composizione per il riesame e per le statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione – I giudici di Cassazione sono tornati a pronunciarsi in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni riguardanti la sussistenza dei requisiti dell’imposta regionale sulle attività produttive in capo ai professionisti e al correlato tema dei rimborsi IRAP.

Come noto, l’attività esercitata dalle società costituisce in ogni caso presupposto di imposta in quanto l’attività di impresa implica ex se l’elemento organizzativo.

Diversamente, per quanto riguarda i liberi professionisti, il requisito oggettivo è legato all’esercizio abituale di una attività “autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.”

Secondo la giurisprudenza prevalente che si è sviluppata negli anni, l’attività “autonomamente organizzata” sussiste quando l’esercente attività di lavoro autonomo:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione;
  • si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nel caso in esame la CTR ha ritenuto sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione esclusivamente perché nella contabilità del professionista sono stati rilevati costi per remunerare la prestazione di terzi.

Tali spese sono state considerate indici della presenza di lavoro altrui nell’attività professionale, benché la professionista “non possedesse alcuna struttura organizzativa a lei imputabile, negli anni in contestazione, in quanto si avvaleva della consulenza di figure professionali della cui organizzazione non era responsabile.”

In altre parole il giudice di merito ha dedotto la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione sulla base di un solo elemento, cioè la presenza di compensi corrisposti a fronte di prestazioni di consulenza di terze figure professionali, sebbene il professionista non fosse in alcun modo responsabile dell’organizzazione dell’attività dei soggetti terzi di cui si avvaleva.

A parere degli ermellini la decisione dei giudici di merito è confliggente con un orientamento oramai consolidato della stessa Corte di Cassazione che, in riferimento al parametro dell’erogazione di compensi a terzi, ritiene “che occorra valutarne l’effettiva natura …, in quanto, è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità.”

Tale principio implica, da un lato, che i compensi (anche se di ammontare elevato) che un professionista paga ad altri consulenti per prestazioni non afferenti alla propria attività, ad esempio per competenze specifiche estranee al proprio lavoro, non rappresentano un elemento che fa scattare automaticamente anche il pagamento dell’IRAP.

In senso opposto, invece, possono configurare autonoma organizzazione, con il conseguente assoggettamento ad IRAP, i compensi corrisposti a terzi per prestazioni che afferiscono il proprio lavoro, indipendentemente dal fatto che si faccia ricorso a lavoratori dipendenti, ad una società di servizi o ad una associazione professionale. È il caso, ad esempio, del commercialista che per i servizi legati alla tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionali all’attività propria di consulenza, impiega in maniera non occasionale una società di servizi, a cui corrisponde compensi significativi per le sue prestazioni.

Nel caso di specie, i giudici di Piazza Cavour non hanno ravvisato il requisito dell’autonoma organizzazione perché il giudice di merito non ha chiarito “la natura e l’entità dei compensi e la tipologia delle prestazioni di cui la ricorrente si sarebbe avvalsa”. Infatti, solo l’accertamento della natura e dell’entità dei compensi corrisposti ai terzi avrebbe potuto integrare (o meno) il requisito dell’autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.

La controversia è stata pertanto inviata nuovamente alla CTR per un nuovo esame di merito alla luce del summenzionato principio.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network