Partite IVA, alla cassa per la flat tax. Chi ha aderito al concordato preventivo biennale dovrà versare l'importo dovuto entro il 30 giugno 2025. Aliquote, regole e modalità di calcolo

Concordato preventivo biennale, è ora di pagare.
Chi ha aderito al patto con il Fisco per il biennio 2024-2025 dovrà versare entro il 30 giugno il saldo dovuto, applicando la flat tax opzionale.
Dopo la fase di adesione, con la stagione dichiarativa partono le procedure di gestione degli adempimenti necessari per evitare la decadenza dal patto siglato e il versamento del saldo è uno dei più importanti.
Sul reddito concordato eccedente rispetto all’importo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (2023), sarà possibile applicare una flat tax a tre aliquote per i soggetti ISA, pari al 10, al 12 o al 15 per cento, e ancora più bassa per i forfettari che hanno aderito alla prima annualità sperimentale dello strumento, pari al 10 e al 3 per cento.
È la sezione I del quadro CP del modello Redditi 2025 ad accogliere la scelta di applicazione dell’imposta sostitutiva. Due i codici tributo da indicare nel modello F24.
Partite IVA, è l’ora della flat tax per chi ha aderito al concordato: si paga entro il 30 giugno 2025
L’introduzione della flat tax è stata una delle novità più interessanti nel primo anno di avvio del concordato preventivo biennale.
Alle partite IVA che applicano gli ISA, così come ai forfettari che hanno aderito allo strumento per la prima annualità, è concesso di applicare una tassazione sostitutiva sui maggiori redditi concordati.
Un’imposta ultra-agevolata, che riduce la pretesa del Fisco sui redditi proposti e accettati dal contribuente e che dovrà essere versata entro il prossimo 30 giugno 2025.
Quattro aliquote, flat tax con regole diverse per ISA e forfettari
Vale quindi la pena ricordare che, sul fronte delle partite IVA che applicano gli ISA, il reddito derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto a quanto versato nel periodo d’imposta precedente, potrà essere assoggettato a un’imposta sostitutiva di imposte sul reddito e addizionali pari al:
- 10 per cento in caso di punteggio ISA superiore a 8 nel periodo d’imposta 2023;
- 12 per cento, in caso di ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15 per cento, in caso di ISA inferiore a 6.
Per i forfettari, la flat tax è pari al 10 per cento, ulteriormente ridotta al 3 per cento per i forfettari startup.
Flat tax CPB - Aliquote | Tipologia di contribuente |
---|---|
3% | Contribuenti in regime forfettario startup |
10% | Contribuenti in regime forfettario e ISA con punteggio superiore a 8 |
12% | Contribuenti ISA con punteggio compreso tra 6 e 8 |
15% | Contribuenti ISA con punteggio inferiore a 6 |
Come espressamente previsto dal decreto legisalativo n. 13/2024, agli articoli 20 bis e 31 bis, il versamento dovrà avvenire entro il 30 giugno (data di pagamento del saldo delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi), così come entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Flat tax nella Sezione I quadro CP del modello Redditi 2025
Nel modello Redditi 2025 bisognerà compilare la sezione I del quadro CP ai fini dell’applicazione della flat tax sui redditi incrementali concordati.
Come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, nei righi CP1 e CP2 va indicato:
- in colonna 1, il reddito d’impresa (rigo CP1) o il reddito di lavoro autonomo (rigo CP2) derivante dall’adesione al concordato, di cui al rigo P06 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente il biennio;
- in colonna 2, il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB. Il reddito da indicare corrisponde a quello rilevante ai fini del CPB dichiarato al rigo P04 del modello CPB relativo al periodo d’imposta precedente il biennio. In caso di perdita, la colonna non va compilata;
- in colonna 3, l’imponibile soggetto a imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2;
- in colonna 4, il codice corrispondente all’aliquota e all’imposta sostitutiva applicabile;
- 1 - aliquota del 10 per cento – imposta sostitutiva art. 20 -bis
- 2 - aliquota del 12 per cento – imposta sostitutiva art. 20 -bis
- 3 - aliquota del 15 per cento – imposta sostitutiva art. 20 -bis
- 4 - aliquota del 3 per cento – imposta sostitutiva art. 31 -bis
- 5 - aliquota del 10 per cento – imposta sostitutiva art. 31 -bis
- in colonna 5, l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’art. 20-bis del decreto CPB.
Nel caso in cui siano state applicate le aliquote previste dall’art. 31-bis (per i forfettari), l’imposta dovuta va esposta nella colonna 5A ed il relativo importo va riportato nel rigo RX37, colonna 1 del quadro RX.
Nel caso di impresa familiare o azienda coniugale svolta in forma non societaria che abbia aderito al concordato preventivo biennale, il titolare della stessa indica nel quadro RS, nei corrispondenti campi dei righi RS6, RS7 le quote degli importi di rigo CP1 imputate ai singoli collaboratori familiari o al coniuge.
Qualora il contribuente partecipi in qualità di socio ad una società fiscalmente trasparente, ai sensi degli articoli 5 e/o 116 del TUIR, ovvero sia collaboratore di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale non condotta in forma societaria, che ha aderito alla proposta di CPB e che ha optato per il regime dell’imposta sostitutiva, nei righi da CP3 a CP5 vanno indicati:
- in colonna 1 il codice fiscale della società trasparente partecipata, o del titolare dell’impresa familiare o del coniuge;
- in colonna 2, l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta dal dichiarante socio.
La somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi CP1 e CP2 e nella colonna 2 dei righi da CP3 a CP5, va riportata nel rigo RX39, colonna 1 del quadro RX.
Nel caso d’impresa familiare o di azienda coniugale svolta in forma non societaria, il titolare dichiarante deve ridurre l’importo di rigo CP1, colonna 5 delle eventuali quote imputate ai singoli collaboratori familiari o al coniuge, indicate nelle colonne 10A dei righi RS6 e RS7.
Codici tributo F24, come pagare la flat tax in un’unica soluzione o a rate
Così come disposto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, nel modello F24 bisognerà indicare i seguenti codici tributo:
- “4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4072” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Nel caso di versamento a rate, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
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