Regime forfettario 2019: requisiti partita IVA, regole e novità

Requisiti regime forfettario 2019, limiti e tabella coefficienti di redditività per i titolari di partita IVA. Ecco le novità e le regole per l'accesso al regime di tassazione agevolato con flat tax del 15% e del 5%.

Regime forfettario 2019: requisiti partita IVA, regole e novità

Il regime forfettario 2019 è stato oggetto di importanti novità, con una modifica profonda sui requisiti per l’accesso alla flat tax del 15% e del 5% per i titolari di partita IVA.

Sebbene siano rimasti immutati i coefficienti di redditività, suddivisi in base al codice ATECO attribuito all’attività esercitata, a partire dal 1° gennaio 2019 il limite di ricavi o fatturato per l’accesso al regime forfettario è stato fissato a 65.000 euro per tutti.

Nelle righe che seguono vedremo nel dettaglio cosa cambia e chi può accedere al regime di tassazione sostitutivo Irpef per le partite IVA, tenuto conto dell’eliminazione dei vecchi limiti e dell’introduzione di nuovi vincoli e cause d’esclusione per l’accesso al forfettario (analizzate in maniera puntuale dall’Agenzia delle Entrate).

Le novità per le partite IVA partiranno dal 2019 con le nuove regole per l’accesso al regime forfettario, ma arriveranno a compimento dal 2020, quando il regime forfettario sarà esteso fino a 100.000 euro.

L’imposta sostitutiva dovuta sarà pari al 20% per lo scaglione di reddito compreso tra 65.001 e 100.000 euro ma in tal caso non è previsto l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica stabilito per legge già ad oggi per tutti i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario.

Per evitare che la flat tax porti all’aumento del fenomeno delle false partite IVA sono tuttavia stati stabiliti specifici divieti, tra cui quello di percepire compensi da datori di lavoro dipendente o assimilati nei due anni precedenti.


Vediamo di seguito come funziona il nuovo regime forfettario per i titolari di partita IVA con flat tax al 15%, analizzando cosa cambia e quali le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Regime forfettario 2019: requisiti partita IVA, regole e novità

A spiegare come funziona il nuovo regime forfettario 2019 è la Legge di Bilancio, che ha modificato quanto previsto dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1.

Una delle principali regole in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 consiste nei nuovi limiti di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario per le partite IVA: è previsto un limite unico, pari a 65.000 euro calcolato sull’anno d’imposta precedente.

Per la verifica del limite di ricavi per l’accesso al nuovo regime forfettario, la Legge di Bilancio 2019 prevede che non rileveranno gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali (ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto dagli ISA).

Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO, il calcolo del limite di 65.000 euro dovrà essere effettuato in base alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Tra i requisiti per l’accesso al regime forfettario dal 2019 viene eliminato:

  • il limite di 5.000 euro relativo alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti;
  • il limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito;
  • il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.


Analizziamo punto per punto regole e novità previste nel 2019.

Regime forfettario 2019 partite IVA: i coefficienti di redditività

Con la Legge di Bilancio 2019 sono stati confermati i coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% per le partite IVA che rientreranno nel nuovo forfettario.

I coefficienti previsti dalla Legge di Bilancio 2019 suddivisi in base al codice ATECO sono quelli riportati nella seguente tabella:

Progressivo Gruppo di settore Codici attività ATECOCoefficiente di Redditività
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 -71 - 72 - 73 - 74 - 75) -(85) - (86 - 87 - 88) 78%
9 Altre attività economiche (01 -02 - 03) - (05-06-07-08- 09)- (12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 -19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24- 25 - 26- 27 - 28 - 29 - 30- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60-61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) -(84) - (90 -91 -92 - 93) - (94 - 95- 96) - (97 - 98) - (99) 67%

Nuovo Regime forfettario 2019: chi non può accedere alla flat tax partite IVA 15%

Tra le nuove regole per l’accesso al regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio modifica alcuni dei casi di esclusione previsti dal comma 57 della Legge di Stabilità 2015.

Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che sono esclusi dal regime forfettario 2019:

  • i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (causa ostativa presente anche in precedenza);
  • titolari di partita IVA che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova causa ostativa).

Per quel che riguarda le attività riconducibili, è possibile fare l’esempio dell’ingegnere che ha quote in una Srl che svolge attività di ristorazione. In tal caso potrà accedere al regime forfettario con la sua partita IVA avente codice Ateco appartenente all’area professionale di riferimento.

Un punto importante da chiarire è che per l’effettiva riconducibilità dell’attività esercitata non basta far riferimento al codice Ateco ma, come chiarito dal MEF, sarà necessario considerare l’effettiva correlazione tra le due attività.

Per quel che riguarda invece il concetto di controllo diretto o indiretto ci si riferisce invece a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti specifici sui requisiti per il regime forfettario 2019 con le risposte agli interpelli. Per consultarle si rimanda alla sezione dedicata.

Regime forfettario 2019 e divieto di compensi dall’ex datore di lavoro

Tra le novità, inoltre, la Legge di Bilancio 2019 prevede il divieto di accesso al regime forfettario per i titolari di partita IVA che percepiscono compensi da soggetti dai quali hanno percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti o da soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Tale vincolo vale solo per i rapporti di tipo subordinato? La nuova disposizione normativa prevista dalla Legge di Bilancio non specifica che si tratti esclusivamente di questi, anche se è in questa direzione che si spinge l’orientamento di molti esperti in materia. Si attendono gli opportuni chiarimenti, anche perché qualora si trattasse di rapporti generici di lavoro, il forfettario diventerebbe un regime davvero esclusivo e per pochi.

In ogni caso, il vincolo dei precedenti rapporti di lavoro sostituisce l’attuale limite di 30.000 euro previsto per coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati.

L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno delle false partite IVA che mascherano in realtà rapporti di lavoro dipendente.

Attenzione però: la Legge di Bilancio parla di causa ostativa nel caso in cui il fatturato nei confronti del datore di lavoro sia prevalente rispetto al totale.

Di conseguenza, ciò significa che possono accedere al forfettario anche coloro che fatturano fino a metà del volume complessivo del loro giro d’affari nei confronti del precedente datore di lavoro.

La collaborazione con l’ex datore di lavoro è tuttavia possibile quando sono stati percepiti redditi assimilati a lavoro dipendente che rientrano in specifiche categorie, come le borse di studio o premi. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 184 del 2019.


Si segnala inoltre come nel corso dell’iter di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, è stato approvato un emendamento che esclude tale causa ostativa per i professionisti ex praticanti.

Regime forfettario 5% startup: ecco requisiti e quando si applica per le nuove attività

Per i soggetti che avviano una nuova attività l’applicazione del regime forfettario è ancora più conveniente: per i primi 5 anni di attività l’imposta dovuta è pari al 5%.

I presupposti e i requisiti da analizzare per capire quando si applica la flat tax del 5% sono i seguenti:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • la start up non deve essere una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
  • se si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario (che si ricorda, è pari a 65.000 euro a partire dal 1° gennaio 2019).

Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo dedicato con tutte le istruzioni.

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