Naspi 2021, importo pieno per tutto l’anno. Non c’è la proroga REM nel Sostegni bis

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Naspi 2021, novità nel testo del decreto Sostegni bis: è sospeso per tutto l'anno il meccanismo di riduzione dell'importo, che riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2022. Non c'è la proroga del REM per gli ex titolari di disoccupazione, che accederanno al beneficio nel rispetto dei requisiti ordinari relativi al reddito di emergenza.

Naspi 2021, importo pieno per tutto l'anno. Non c'è la proroga REM nel Sostegni bis

Naspi 2021, il decreto Sostegni bis sospende il meccanismo di riduzione dell’importo, fino a fine anno.

Per le Naspi in pagamento dal 1° giugno 2021 sarà sospeso il decalage, ossia la riduzione del 3 per cento mensile, dal quarto mese in poi, dell’assegno di disoccupazione. Stessa regola si applicherà anche alle nuove prestazioni decorrenti da giugno e fino a fine settembre.

La novità è confermata dal testo definitivo del decreto Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021.

Se da un lato viene quindi rafforzata la Naspi 2021, dall’altro manca la proroga REM per gli ex Naspi.

Il primo decreto Sostegni aveva semplificato i requisiti per l’accesso al reddito di emergenza da parte dei titolari di indennità di disoccupazione scaduta. Un’agevolazione non confermata dal Sostegni bis.

Naspi 2021, importo pieno per tutto l’anno. Non c’è la proroga REM nel Sostegni bis

Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, l’importo della Naspi si riduce del 3 per cento al mese, a partire dal quarto mese di fruizione.

Il decreto Sostegni bis sospende l’applicazione del meccanismo di decalage dell’assegno di disoccupazione , dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021.

Nel dettaglio, il testo del decreto Sostegni bis prevede che fino a fine anno per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’applicazione della riduzione percentuale. È confermato l’importo in pagamento dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto n. 73/2021.

Lo stop al meccanismo di decurtazione si applicherà fino al 31 dicembre anche alle nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1 giugno e fino al 30 settembre 2021.

Le regole straordinarie in materia di Naspi si applicheranno quindi per tutto l’anno e, dal 1° gennaio 2022, l’importo spettante verrà invece calcolato applicando le riduzioni che sarebbero state applicate in via ordinaria.

Nel dettaglio, l’importo delle prestazioni in pagamento prima del 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Si ricorda che quello previsto dal decreto Sostegni bis è il secondo intervento in materia di Naspi.

Il decreto legge n. 41/2021 ha eliminato, sempre in via temporanea fino al 31 dicembre 2021, il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivi nei 12 mesi precedenti per fare domanda di disoccupazione.

Naspi 2021, non c’è la proroga REM nel testo del decreto Sostegni bis. Requisiti ordinari per richiedere il reddito di emergenza

Se da un lato viene quindi “rinforzata” la Naspi, il decreto Sostegni bis non contiene la proroga del REM per gli ex titolari di Naspi.

È stato il decreto Sostegni n. 41/2021, al comma 2 dell’articolo 12, ad aprire le porte del reddito di emergenza ai titolari di Naspi scadute tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021, con requisiti semplificati e a patto di rispettare il limite ISEE di 30.000 euro.

Una misura che ha portato al superamento del meccanismo della proroga dell’assegno di disoccupazione.

La versione definitiva del Sostegni bis, all’articolo 36, dispone esclusivamente la proroga del reddito di emergenza in riferimento al comma 1, articolo 12 del decreto n. 41/2021.

Si tratta del “REM ordinario”, rinnovato per ulteriori quattro quote, da giugno a settembre 2021, riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare per il mese di aprile 2021, inferiore alla soglia pari all’importo di 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero 2,1 in caso di presenza in famiglia di disabili gravi o persone non autosufficienti;
  • in caso di nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, il limite del reddito familiare è aumentato di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
    • valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro.

Viene meno quindi la semplificazione per l’accesso al REM da parte degli ex titolari di Naspi e, parimenti, non è prevista la proroga dell’indennità di disoccupazione arrivata a naturale scadenza.

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