Proroga NASpI grande assente nel Decreto Sostegni, ma arriva il Reddito di Emergenza

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Nessuna proroga NASpI nel Decreto Sostegni, ma spetta il Reddito di Emergenza in caso di indennità scaduta tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Questa la novità del DL 41 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021.

Proroga NASpI grande assente nel Decreto Sostegni, ma arriva il Reddito di Emergenza

Nessuna proroga NASpI nel Decreto Sostegni: svanisce così la possibilità di un eventuale allungamento del periodo di erogazione dell’indennità di disoccupazione.

Al suo posto però, arriva il Reddito di Emergenza, concesso anche a coloro cui l’indennità NASpI e DisColl sia scaduta, senza che presentino i requisiti necessari relativi al reddito familiare e per il solo importo spettante ad un nucleo composto da una sola persona.

Questo stabilisce il comma 2 dell’articolo 12 dell’appena varato Decreto Sostegni il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo del 2021.

Il Reddito di Emergenza, si ricorda, è la misura introdotta dal DL Rilancio e consiste in un sostegno al reddito per i nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Un aiuto economico, quello del REM, che il provvedimento appena varato ha concesso per tre quote anche ai disoccupati che hanno terminato il periodo di fruizione della relativa indennità, ma con significative differenze rispetto al regime generale.

Proroga NASpI grande assente nel Decreto Sostegno, ma arriva il Reddito di Emergenza

Il neo Governo Draghi e i suoi rappresentanti non si pongono in linea di continuità con i predecessori i quali, dalle dichiarazioni rilasciate prima della crisi, avevano annunciato la proroga dell’indennità NASpI di due mesi.

Eppure nel Decreto Sostegno di questa proroga non vi è traccia. Al suo posto arriva la temporanea estensione del Reddito di Emergenza a chi ha terminato il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI e DisColl tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 ed abbia un ISEE inferiore a 30.000 Euro annui.

In particolare, secondo quanto previsto dal citato comma 2 dell’articolo 12, gli ex beneficiari dell’assegno di disoccupazione potranno ricevere il REM per tre mensilità nella misura base prevista per i nuclei composti da un unico componente, 400 Euro .

Non si applicano, perciò, tutte le regole relative al numero dei componenti del nucleo familiare in base al quale si calcola l’importo dell’assegno commisurato al reddito della famiglia, alla spesa sostenuta per un eventuale affitto e, anche, al patrimonio mobiliare.

Insomma, l’ex percettore di NASpI e DisColl riceverà per tre mesi l’assegno minimo, pari a 400 Euro- 1.200 Euro in tutto - senza che l’importo venga moltiplicato per la scala di equivalenza in base al numero dei familiari, così come succede per il Reddito di Emergenza.

Una somma ben definita che per tre mesi prenderà il posto dell’annunciata proroga dell’indennità di disoccupazione la quale invece, in linea generale, si calcola in base all’ultimo stipendio percepito.

Decreto Sostegni, estensione del REM agli ex beneficiari di NASpI e DisColl: le incompatibilità

Il Decreto Sostegni permette, quindi, anche ai disoccupati ex percettori di NASpI e DisColl di ricevere il Reddito di Emergenza, seppur per un periodo molto limitato. Questa è la soluzione del Governo per permettere a questa platea di soggetti di ricevere un aiuto economico dal momento che l’attesa proroga dell’indennità non ha trovato spazio nel Decreto.

Tuttavia, restano in vigore anche per loro le cause incompatibilità previste per i beneficiari di REM. In particolare, anche il disoccupato che riceverà questo assegno al posto dell’indennità di disoccupazione non può essere titolare di altri sostegni al reddito o di rapporti di lavoro. In particolare non è ammesso al beneficio quando ha in corso:

  • un contratto di lavoro subordinato eccezion fatta per il contratto intermittente senza diritto di indennità di disponibilità;
  • un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • la titolarità di una qualsiasi pensione diretta e indiretta, ad eccezione dell’assegno di invalidità;
  • la titolarità del Reddito di cittadinanza per lo stesso periodo di riferimento;
  • la titolarità del bonus per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport previsto dall’articolo 10 del medesimo Decreto Sostegni.

L’ammontare complessivo delle risorse stanziate per il riconoscimento del Reddito di Emergenza agli ex beneficiari dell’indennità di disoccupazione ammonta a 856,8 milioni di Euro per il 2021.

Infine, si attende la circolare dell’INPS con le istruzioni necessarie per presentare domanda, dovrebbe in ogni caso essere pubblicata entro il 30 aprile 2021, termine ultimo fissato da Decreto Sostegni per l’invio delle richieste del Reddito di Emergenza in via telematica.

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