ISA 2019: sui benefici premiali pesa il rischio di modifica al punteggio

Anna Maria D’Andrea - Studi di settore

ISA 2019, benefici premiali da inizio anno, ma con il rischio che la modifica del punteggio porti all'applicazione di sanzioni. I chiarimenti nella circolare n. 20 dell'Agenzia delle Entrate.

ISA 2019: sui benefici premiali pesa il rischio di modifica al punteggio

I benefici premiali degli ISA 2019 possono essere utilizzati a partire dall’inizio dell’anno, ma con il rischio che una possibile modifica del punteggio faccia venir meno l’agevolazione e porti all’applicazione di sanzioni importanti.

È con la circolare n. 20 che l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sui vantaggi per i contribuenti con punteggio elevato e che, dal 8 in su, avranno accesso ai benefici premiali previsti dagli ISA a partire dal 2019.

Un documento che non aggiunge molto, ma che affronta temi specifici come quello dell’incrocio dei dati tra CU ed incarichi per i professionisti. È sui vantaggi fiscali che tuttavia cade l’occhio di molti contribuenti ed intermediari alle prese con i calcoli degli ISA in vista del primo banco di prova, quello del 30 settembre 2019, termine di versamento delle imposte dei redditi.

Non servirà attendere la scadenza per la presentazione del modello ISA e della dichiarazione dei redditi per avvalersi del regime premiale previsto per i contribuenti con punteggio elevato in termini di affidabilità fiscale.

Un’apertura che però necessità di cautela: se il calcolo ISA 2019 è effettuato con dati incompleti ed inesatti, e qualora una successiva rettifica modifichi il voto iniziale in chiave negativa, il godimento del beneficio premiale sarà ritenuto illegittimo e conseguentemente sanzionato.

ISA 2019: sui benefici premiali pesa la modifica del punteggio

Nel caso di presenza di un punteggio pari almeno ad 8 e calcolato in relazione agli ISA dell’anno di riferimento, il contribuente potrà avvalersi del beneficio premiale relativo alla compensazione senza visto di conformità a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui i relativi crediti sono maturati.

È questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate al punto 7.1 della circolare n. 20 del 9 settembre 2019. Non è necessario che venga presentato preventivamente il modello ISA che, come noto, si invia insieme alla dichiarazione dei redditi e quindi entro la scadenza del 30 novembre.

Il chiarimento si rivela particolarmente importante per il beneficio premiale rivolto ai contribuenti con punteggio ISA pari almeno ad 8, che potranno compensare senza preventiva apposizione del visto di conformità i crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap fino a 20.000 euro e fino a 50.000 euro per le compensazioni IVA.

Nel fornire le proprie spiegazioni, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto previsto dalla circolare n. 10/E del 2014:

“mancando nell’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 (che dispone l’obbligo di apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione delle eccedenze a credito delle II.DD. e IRAP) l’espresso obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale (a differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000 euro), detti crediti possono essere utilizzati già a partire dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati.”

Se quindi per le compensazioni dei crediti IVA superiori a 5.000 euro è necessario attendere il termine di presentazione della dichiarazione annuale, per quelli relativi ad imposte dirette ed Irap l’avvio dell’anno apre alla possibilità di utilizzo, senza obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione.

ISA 2019, benefici premiali da inizio anno ma solo con calcoli esatti

Se da un lato il riconoscimento del beneficio premiale sarà immediato, l’Agenzia delle Entrate sottolinea l’importanza che il calcolo ed il relativo punteggio attribuito dagli ISA sia esatto.

Sarà quindi necessario che:

  • il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi, compreso il calcolo del punteggio di affidabilità non inferiore a quello previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Eventuali modifiche agli ISA, integrazioni o correzioni successive, comportano il disconoscimento dei benefici premiali con tutte le conseguenze del caso in termini sanzionatori.

ISA 2019, modifica del punteggio con revoca e sanzioni sull’uso dei benefici premiali

È tutt’altro che infondata l’ipotesi di modifica al punteggio ISA di un contribuente e, nel caso di voto inferiore al 8, il venir meno dei benefici premiali come ad esempio l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulle compensazioni.

Si pensi alla possibilità che il contribuente o il proprio intermediario si accorga di aver commesso un errore di compilazione, oppure di invio di una lettera di compliance o sia presentata una dichiarazione integrativa.

In tal caso, l’Agenzia delle Entrate sarà tutt’altro che clemente.

Il punto 7.2 della circolare n. 20, facendo venir meno i facili entusiasmi dovuti alla risposta precedente, spiega che il riconoscimento dei benefici premiali a seguito dell’attribuzione del punteggio di affidabilità necessario è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari.

Il raggiungimento di un determinato punteggio in termini di affidabilità idoneo all’acceso ai benefici premiali è inoltre:

“subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi.”

Se l’accesso ad un beneficio premiale è l’effetto di una dichiarazione di dati incompleti o inesatti, ed in caso di modifiche agli ISA che comportino una revisione al ribasso del punteggio attribuito, il godimento degli stessi sarà ritenuto illegittimo.

Insomma, il contribuente potrà avvalersi dei vantaggi fiscali degli ISA anche ad inizio anno e prima della presentazione del modello definitivo, ma assumendosi tutti i rischi del caso.

La chiosa dell’Agenzia delle Entrate è sulle sanzioni:

“l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad euro 5.000, senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati”.

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