Fattura elettronica forfettari, stop alle deroghe: termine di emissione ordinario dal 1° ottobre 2022

Per la fattura elettronica dei forfettari si passa al regime ordinario: dal 1° ottobre 2022 vengono meno le deroghe in materia di emissione e l'invio al SdI dovrà essere effettuato entro il termine ordinario di 12 giorni, pena l'applicazione di sanzioni. Cosa cambia, tempi e novità.

Fattura elettronica forfettari, stop alle deroghe: termine di emissione ordinario dal 1° ottobre 2022

Fattura elettronica forfettari, dal 1° ottobre 2022 si cambia e si passa all’ordinario.

Dopo un primo periodo di deroghe, per i titolari di partita IVA obbligati all’e-fattura dal 1° luglio scorso è ora tempo di analizzare le novità relative al termine di emissione e alle sanzioni previste in caso di ritardi.

Sul punto si ricorda che l’avvio dell’obbligo per i forfettari e per gli altri soggetti precedentemente esonerati è stato accompagnato dalla previsione di regole specifiche sul regime sanzionatorio.

In particolare per il terzo trimestre dell’anno il termine di emissione delle fatture elettroniche è stato fissato al mese successivo a quello dell’operazione.

Una regola che si applica quindi fino al 30 settembre 2022, per lasciare il passo al regime ordinario dal 1° ottobre.

Fattura elettronica forfettari, stop alle deroghe: termine di emissione ordinario dal 1° ottobre 2022

Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 le fatture elettroniche dovranno essere emesse entro il termine ordinario di 12 giorni.

Si tratta del termine previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, che al comma 4 stabilisce per l’appunto che la fattura ordinaria è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Viene quindi meno la possibilità di inviare il file al SdI con tempi più lunghi, e nello specifico secondo le disposizioni previste per i mesi da luglio e settembre dal comma 3, articolo 18 del DL n. 36/2022, che per i primi tempi di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari ha consentito di evitare l’applicazione delle sanzioni per invio tardivo in caso di emissione entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La prima scadenza è stata quindi quella del 31 agosto scorso. Il 30 settembre è il termine per emettere le fatture del mese di agosto mentre alla fine di ottobre bisognerà emettere quelle di settembre.

Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 si riducono invece i giorni a disposizione del contribuente e quindi, ipotizzando un’operazione effettuata in questa data, ci sarà tempo fino a mercoledì 12 ottobre per emettere la fattura tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Periodo operazioneTermine emissione fattura elettronica
Dal 1° al 31 Luglio 31 agosto 2022
Dal 1° al 31 Agosto 30 settembre 2022
Dal 1° al 30 Settembre 31 ottobre 2022
Dal 1° ottobre Entro 12 giorni

Fattura elettronica forfettari, sanzioni ordinarie dal 1° ottobre 2022

Il termine di emissione più lungo previsto per il terzo trimestre 2022 ha consentito ai forfettari di adeguarsi in maniera soft all’obbligo di fatturazione elettronica, evitando l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in caso di sforamento del termine dei 12 giorni.

Si ricorda che la sanzione prevista in caso di tardiva emissione delle fatture elettroniche è:

  • di importo compreso tra il 5 e il 10 per cento;
  • pari ad un minimo di 250 e fino a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Queste le sanzioni previste e che per i forfettari si applicheranno secondo tempi differenziati:

  • per le fatture elettroniche dei mesi di luglio, agosto e settembre, in caso di emissione oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • per le fatture elettroniche dal 1° ottobre in caso di emissione oltre i 12 giorni a disposizione secondo le regole ordinarie.
Fattura elettronica forfettariDecorrenza sanzioni
Dal 1° luglio al 30 settembre 2022 Emissione tardiva dopo il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Dal 1° ottobre 2022 Emissione tardiva dopo i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione

Si ricorda che resta in ogni caso possibile accedere al ravvedimento operoso.

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