Modalità, regole e scadenze: guida completa alla dichiarazione dei redditi di dipendenti, pensionati, partite IVA e società in vista della scadenza per la presentazione

La presentazione della dichiarazione dei redditi è uno degli adempimenti fiscali più importanti previsti annualmente.
Dipendenti, pensionati e partite IVA sono chiamati a dichiarare al Fisco i redditi percepiti ai fini del calcolo delle imposte dovute, ma non solo.
Con la dichiarazione dei redditi è possibile beneficiare anche di importanti detrazioni e deduzioni fiscali, “bonus” che vanno a ridurre il valore delle imposte dovute e che permettono quindi di risparmiare sulle somme da versare nell’anno.
Come si fa la dichiarazione dei redditi, chi è obbligato all’invio e quali le scadenze da rispettare? Per rispondere è bene evidenziare le differenze, a partire dalla modulistica da usare e fino ad arrivare ai tempi.
Dichiarazione dei redditi: la guida completa
- Dichiarazione dei redditi, chi deve farla e come: la normativa di riferimento
- Dichiarazione dei redditi, quando è obbligatoria
- Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi
- Come fare? Modello 730 o Redditi
- Modello 730, chi può utilizzarlo
- Partite IVA e non solo, chi deve usare il modello Redditi PF
- Le scadenze da rispettare
- Modello 730 e Redditi PF nella modalità precompilata
- La dichiarazione dei redditi di società ed enti (Modello Redditi SC e SP
- La dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali (Redditi ENC)
- Cambia il modello, ma non la modalità: la dichiarazione dei redditi è telematica per tutti (o quasi)
Dichiarazione dei redditi, chi deve farla e come: la normativa di riferimento
La dichiarazione dei redditi consente ai contribuente di comunicare all’Agenzia delle Entrate una serie di dati e informazioni utili per adempiere correttamente ai propri obblighi con il Fisco.
In primis, serve per calcolare il proprio reddito imponibile, e quindi le imposte dovute. Fare la dichiarazione dei redditi consente però anche di accedere alle numerose agevolazioni fiscali che agiscono proprio sulle imposte da versare, come ad esempio le detrazioni sulle spese sanitarie, sugli affitti o sui costi legati all’istruzione.
Dal punto di vista normativo, è il TUIR (DPR n. 917/1986) il riferimento per comprendere le regole di tassazione dei redditi così come quelle che disciplinano detrazioni e deduzioni.
Sul fronte delle tempistiche e delle modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi bisogna invece far riferimento al DPR n. 322 del 1998.
Dichiarazione dei redditi, quando è obbligatoria
Dopo alcune necessarie premesse, scendiamo quindi al dunque specificando in prima battuta che l’invio della dichiarazione dei redditi non è sempre obbligatorio.
Dal punto di vista generale, l’obbligo di presentazione interessa coloro che:
- hanno conseguito redditi nell’anno di riferimento (il 2024, per la dichiarazione dei redditi 2025);
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
Per i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno percepito redditi da un solo datore di lavoro, l’invio non è obbligatorio se nel corso dell’anno sono stati percepiti solo redditi attestati nella CU. L’invio è in ogni caso consigliabile, per beneficiare di detrazioni e deduzioni sulla base delle spese sostenute.
Per i titolari di partita IVA invece la presentazione della dichiarazione dei redditi è sempre obbligatoria.
Scendendo nel dettaglio di chi deve fare la dichiarazione annuale, la trasmissione è obbligatoria per:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2025.
Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi
L’invio della dichiarazione dei redditi non è obbligatorio per i contribuenti - diversi dai titolari di partita IVA - che hanno percepito redditi dai quali deriva un’imposta non superiore ad euro 10,33
Non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi per il contribuente che possiede esclusivamente:
- redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, se il fabbricato non è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- redditi da lavoro dipendente o pensione, percepiti da un solo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio, e qualora siano state versate le addizioali IRPEF;
- redditi da lavoro dipendente o pensione e redditi da abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati se non situati nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto
Sono inoltre esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi coloro che hanno percepito solo:
- redditi esenti, come pensione di invalidità Inail, borse di studio, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensioni sociali, ecc;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), come interessi su BOT o altri titoli di debito pubblico;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come interessi sui conti correnti bancari o postali;
- redditi derivanti da lavori socialmente utili.
Gli esoneri dall’invio della dichiarazione dei redditi non si applicano a chi deve restituire in tutto o in parte il trattamento integrativo.
Esistono inoltre ulteriori casi di esonero con limite di reddito, relativi ad esempio a chi ha percepito redditi da terreni o fabbricati fino a 500 euro e redditi da lavoro dipendente o pensione pari a 8.500 euro per l’intero anno, a patto di non dover restituire detrazioni per coniuge o familiari erogate in busta paga o sulla pensione e di non dover pagare le addizionali IRPEF.
Come fare? Modello 730 o Redditi
Passando agli aspetti operativi, le modalità di invio della dichiarazione dei redditi variano in base alla categoria di contribuente.
I lavoratori dipendenti, i pensionati, così come i titolari di redditi da lavoro autonomo per i quali non è necessaria l’apertura della partita IVA e, in specifici casi, i titolari di redditi assoggettati a tassazione separata IRPEF, possono utilizzare il modello 730.
Si tratta della dichiarazione dei redditi semplificata, che permette di gestire le operazioni di conguaglio a credito o a debito direttamente sulla busta paga o sulla pensione.
In assenza di sostituto d’imposta, è possibile richiedere che sia direttamente l’Agenzia delle Entrate a gestire il pagamento dei rimborsi spettanti, mentre i versamenti dovuti dovranno essere effettuati direttamente dal contribuente mediante il modello F24.
Il modello Redditi è invece la dichiarazione presentata solitamente dalle partite IVA, quindi da professionisti, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, ma anche società ed enti non commerciali.
Quello che in passato era noto come “modello Unico” si differenzia in base alla categoria di dichiarante:
- le persone fisiche utilizzano il Modello REDDITI - PF;
- gli enti non commerciali ed equiparati utilizzano il Modello REDDITI - ENC;
- le società di capitali, gli enti commerciali ed equiparati utilizzano il Modello REDDITI - SC;
- le società di persone ed equiparate utilizzano il Modello REDDITI - SP.
Si tratta ovviamente di una dichiarazione più complessa rispetto al modello 730.
Per quanto riguarda poi il modello Redditi PF, il principale svantaggio rispetto al modello 730 consiste nella gestione dei conguagli a credito: i rimborsi vengono erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con tempistiche che solitamente sono di gran lunga più ampie rispetto al modello 730.
Modello 730, chi può utilizzarlo
Comprendere come gestire l’obbligo dichiarativo implica la necessità di analizzarne a fondo le regole. Per quel che riguarda il modello 730 è quindi bene soffermarsi sui casi specifici in cui può essere utilizzato.
Come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, può presentare il modello 730 chi:
- è pensionato o lavoratore dipendente (anche se il lavoro è svolto all’estero qualora il reddito sia determinato in base alla retribuzione convenzionale),
- percepisce indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- è socio di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- le persone impegnate in lavori socialmente utili;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2024 al mese di giugno dell’anno 2025;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.
In merito ai redditi che si possono dichiarare con il modello 730, sarà necessario che le somme percepite rientrino in una delle seguenti categorie:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostituiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro M e le plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro T.
Dal 2024 è inoltre possibile utilizzare il modello 730 anche per adempiere agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e per il pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W
Partite IVA e non solo, chi deve usare il modello Redditi PF
L’uso del modello Redditi è obbligatorio per le persone fisiche qualora in riferimento all’anno d’imposta di riferimento si siano percepite le seguenti categorie di redditi o si rientri nelle seguenti condizioni:
- redditi derivanti da produzione di agroenergie oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- residenza in Paesi esteri;
- obbligo di presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
- utilizzo di crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- percezione di redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, e che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- compilazione del prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24;
- destinazione a locazione breve di più di 4 appartamenti.
Anche chi ha percepito redditi da lavoro dipendente, qualora rientri in una delle casistiche sopra elencate, sarà quindi “vincolato” all’utilizzo del modello Redditi.
Le scadenze da rispettare
Conoscere le scadenze da rispettare è fondamentale, per evitare di incorrere in errori e quindi nell’applicazione delle sanzioni previste.
In prima battuta, è bene evidenziare che i termini di invio cambiano in base al modello da inviare:
- per il modello 730, la scadenza è fissata al 30 settembre;
- per il modello Redditi, la scadenza è invece fissata al 31 ottobre.
Non solo sull’invio, ma anche sulla gestione delle operazioni di versamento è importante annotare in calendario le scadenze da rispettare.
Se dalla dichiarazione dei redditi emerge un debito d’imposta, bisognerà pagare l’importo dovuto entro le seguenti date:
- 30 giugno, per il saldo dell’anno precedente e il primo acconto del periodo d’imposta in corso;
- 30 novembre, per il secondo acconto delle imposte dovute.
Il calendario dei versamenti è però spesso soggetto a rimodulazioni. Di anno in anno infatti si assiste a proroghe dei termini ordinari, in particolar modo per le partite IVA. Per il 2025, ad esempio, i soggetti ISA hanno potuto versare saldo e primo acconto entro il 21 luglio (o 30 agosto, con maggiorazione).
Saldo e primo acconto possono poi essere rateizzati e sul punto si riporta di seguito il calendario dei termini previsti per il 2025.
Dipendenti, pensionati ed esclusi dalla proroga:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 30 giugno | 0,00 | 30 luglio | 0,00 |
2ª | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
3ª | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
4ª | 16 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5ª | 16 ottobre | 1,17 | 17 novembre | 1,17 |
6ª | 17 novembre | 1,50 | 16 dicembre | 1,50 |
7ª | 16 dicembre | 1,83 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
Partite IVA beneficiarie della proroga al 21 luglio 2025:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 21 Luglio | 0,00 | 20 agosto | 0,00 |
2ª | 20 agosto | 0,18 | 16 settembre | 0,18 |
3ª | 16 settembre | 0,51 | 16 ottobre | 0,51 |
4ª | 16 ottobre | 0,84 | 17 novembre | 0,84 |
5ª | 17 novembre | 1,17 | 16 dicembre | 1,17 |
6ª | 16 dicembre | 1,50 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
Modello 730 e Redditi PF nella modalità precompilata
Per agevolare l’adempimento dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi “pronta all’uso”.
Il modello 730 precompilato, partito dal 2015, è rivolto a lavoratori dipendenti e pensionati. Accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, dal 30 aprile e fino alla scadenza ultima del 30 settembre è possibile consultare, modificare e inviare la dichiarazione in modalità telematica.
Per mettere a punto la dichiarazione dei redditi precompilata l’Amministrazione finanziaria utilizza le seguenti informazioni:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica inviate dai datori di lavoro e più in generale dai sostituti d’imposta: tra questi rientrano, ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute IRPEF;
- le spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni e i rimborsi, anche per i familiari a carico, ad esempio:
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi,
- spese per l’istruzione scolastica e universitarie;
- spese funebri;
- spese che danno diritto ai diversi bonus edilizi;
- somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che derivano dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- dati che derivano dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati o gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
In tabella una sintesi delle fonti utilizzate dall’Amministrazione finanziaria.
FRONTESPIZIO | Certificazione Unica e Anagrafe tributaria |
---|---|
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO | Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente |
QUADRO A | Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari |
QUADRO B | Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi |
QUADRO C | Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica |
QUADRO D | Altri redditi Certificazione Unica, Comunicazione da GSE |
QUADRO E | Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica |
QUADRO F | Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24 |
QUADRO G | Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica |
QUADRO M | Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica |
Il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente online da dipendenti e pensionati, ma c’è anche la possibilità di affidarsi ad altri:
- al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a patto che quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un CAF-dipendenti;
- a un professionista abilitato: consulente del lavoro, dottore commercialista, esperto contabile, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).
In questo caso si dovrà consegnare una delega per l’accesso alla propria dichiarazione dei redditi precompilata.
Anche i genitori possono procedere con la trasmissione per i figli e le figlie che non sono ancora maggiorenni. In generale è possibile abilitare un familiare o una persona di fiducia all’utilizzo dei servizi online e, in questo modo, consegnare anche le chiavi d’accesso al modello 730 online.
Anche il modello Redditi PF è disponibile in versione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le partite IVA che possono utilizzarlo sono imprenditori e professionisti. Al suo interno saranno riportati i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche, ma anche quelli relativi alle spese sostenute, ammesse in detrazione o deduzione, inviate da soggetti terzi.
La dichiarazione dei redditi di società ed enti (Modello Redditi SC e SP)
Nel panorama di regole da conoscere, vi sono quelle specifiche che interessano le società e gli enti commerciali ed equiparati.
In particolare, il modello Redditi SC - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati, deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:
- società per azioni e in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali;
- società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.
Lo stesso modello deve essere presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da parte di:
- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.
Il modello Redditi SP - Società di persone ed equiparate, è invece la tipologia di dichiarazione prevista per le seguenti categorie di soggetti:
- società semplici;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
- le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico (Geie)., imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.
Vale la pena specificare che le aziende coniugali non gestite in forma societaria non devono presentare il modello Redditi SP (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse). Esclusione anche per le società non residenti (chiamate a usare il modello SC o ENC) e i condomini, tenuti a presentare il modello 770 per la certificazione delle ritenute operate.
La dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali (Redditi ENC)
Anche i soggetti che esercitano attività di natura non commerciale sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi.
Nello specifico, il modello Redditi ENC - Enti non commerciali ed equiparati, deve essere presentato dai seguenti soggetti IRES:
- enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (Articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
- società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia;
- curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la dichiarazione si allinea al termine generale del 31 ottobre 2025.
Cambia il modello, ma non la modalità: la dichiarazione dei redditi è telematica per tutti (o quasi)
A fronte di regole specifiche, da analizzare caso per caso in ragione della natura del soggetto dichiarante, non cambiano le modalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Sia per chi può avvalersi della precompilata, che per chi opta per l’assistenza di intermediari e professionisti, l’invio dovrà avvenire in modalità telematica, utilizzando i canali gratuiti messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate o i software gestionali privati.
Ci sono tuttavia alcune casistiche in cui è ancora possibile fare la dichiarazione dei redditi in modalità cartacea.
Nello specifico, è ammesso l’invio del modello Redditi (e non del 730) in modalità cartacea, tramite gli uffici postali, per chi:
- pur potendo presentare il modello 730, deve dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
- deve presentare la dichiarazione dei redditi per conto di contribuenti deceduti.
La via del cartaceo è una possibilità e non un obbligo e, in ogni caso, è bene evidenziare che il tempo a disposizione si restringe. La trasmissione per il tramite degli uffici postali è infatti prevista fino alla data ultima del 30 giugno.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione dei redditi: guida completa e aggiornata