Modello 730/2023: chi lo può fare e soggetti esonerati

Anna Maria D’Andrea - Modello 730

Chi può fare il modello 730/2023 per adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi? I casi in cui è possibile e un focus su quelli che sono invece i soggetti esonerati

Modello 730/2023: chi lo può fare e soggetti esonerati

Il modello 730/2023 è la dichiarazione dei redditi semplificata, ma non sempre si può fare in alternativa al modello Redditi.

Chi può fare il modello 730 quindi, e quali sono invece i casi di esonero?

Lavoratori dipendenti e pensionati sono i contribuenti che possono fare il modello 730, dichiarazione messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate in modalità precompilata e che può essere trasmessa entro la scadenza del 30 settembre.

Non solo però dipendenti e pensionati: possono utilizzare il modello 730/2023 anche altri soggetti, tra cui i titolari di redditi da lavoro autonomo per i quali non è necessaria l’apertura della partita IVA e, in specifici casi, i titolari di redditi assoggettati a tassazione separata IRPEF.

Quando si parla di dichiarazione dei redditi è altresì importante soffermarsi su chi sono i soggetti esonerati dall’invio del modello 730/2023, considerando che non sempre è obbligatoria la presentazione.

Facciamo quindi il punto sulle istruzioni, riepilogando anche quali sono i soggetti che non devono presentare la dichiarazione dei redditi con modello 730 in quanto esonerati per legge.

Chi può fare il modello 730/2023 precompilato o ordinario

È l’Agenzia delle Entrate a fornire le istruzioni in merito a chi può fare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730/2023, sia precompilato che ordinario per il tramite di un CAF o del proprio commercialista.

Può presentare il modello 730 chi:

  • è pensionato o lavoratore dipendente (anche se il lavoro è svolto all’estero qualora il reddito sia determinato in base alla retribuzione convenzionale),
  • percepisce indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • è socio di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • i sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • i giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • le persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
    • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
    • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

In merito ai redditi che si possono dichiarare con il modello 730, precompilato o ordinario, sarà necessario che in riferimento al 2022 le somme percepite rientrino in una delle seguenti categorie:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

La scadenza per l’invio della dichiarazione con il modello 730 è fissata al 30 settembre 2023, termine che slitta al 2 ottobre cadendo di sabato.

Chi non deve fare il modello 730: soggetti esonerati

Quando si parla dei soggetti che devono presentare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi non si può non analizzare quelli che sono i casi di esonero.

È l’Agenzia delle Entrate ad indicarci quali sono i soggetti esonerati.

In primo luogo, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali non è dovuta un’imposta superiore a 10,33 euro, come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:
imposta lorda (*) –
detrazioni per carichi di famiglia –
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –
ritenute =
importo non superiore a euro 10,33

(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.

Sono tuttavia previsti ulteriori casi in cui non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi.

  • Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che possiedono esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna (l’esonero non si applica nel caso di restituzione totale o parziale del bonus Irpef):
TIPO DI REDDITOCONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)
Lavoro dipendente o pensione Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio - Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) "
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche) "
Redditi esenti (Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali)
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.

  • Casi di esonero con limite di reddito (ad esclusione dei soggetti tenuti a restituire il bonus Irpef)
TIPO DI REDDITOLIMITE DI REDDITO (UGUALE O INFERIORE A)CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*)) 500
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**) 8.176 Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito (**) 8.500 Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni - Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.) 7.500 (pensione) 185,92 (terreni) "
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli 8.500
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale 5.500
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche 30.658,28

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Chi non può fare il 730 e deve usare il modello Redditi PF 2023

Il modello 730 è noto come la dichiarazione dei redditi semplificata per lavoratori dipendenti e pensionati e il vantaggio maggiore consiste nel fatto che addebiti e accrediti IRPEF vengono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta.

Non tutti possono tuttavia presentarlo. In alcuni casi è obbligatorio utilizzare il modello Redditi PF 2023, ovvero qualora in riferimento all’anno d’imposta 2022 si siano percepite le seguenti categorie di redditi o si rientri nelle seguenti condizioni:

  • redditi derivanti da produzione di agroenergie oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • redditi «diversi» non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi provenienti da «trust», in qualità di beneficiario;
  • nel 2019 e/o nel 2020 non sono residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

In tutti questi casi il modello Redditi 2023 dovrà essere presentato in modalità telematica ed entro la scadenza del 30 novembre.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network