Restituzione del trattamento integrativo (ex bonus Renzi) nel modello 730

Giuseppe Guarasci - Modello 730

Nuove regole per la restituzione del trattamento integrativo (l'ex bonus Renzi) nel modello 730/2023. Chi rischia di dover restituire le somme erogate dal datore di lavoro? Un focus su regole e novità.

La restituzione del trattamento integrativo nel modello 730/2023 fa i conti con le nuove regole introdotte dallo scorso anno.

Per verificare il diritto alla spettanza dell’ex bonus Renzi bisognerà infatti tenere presenti le modifiche introdotte dal 1° gennaio 2022 e il “doppio binario” previsto per i contribuenti con redditi fino a 15.000 euro e per i titolari di somme superiori.

Sebbene l’importo spettante venga riconosciuto mensilmente in busta paga dal datore di lavoro, non è cambiata la regola generale secondo la quale la verifica del rispetto dei requisiti di reddito previsti per ricevere il bonus IRPEF viene effettuata con la presentazione del modello 730/2023.

È previsto l’obbligo di restituzione nel caso in cui il contribuente dichiari redditi inferiori o superiori ai limiti stabiliti per legge.

I contribuenti che rientrano in tali ipotesi dovranno provvedere alla restituzione del credito IRPEF, per la somma che è stata loro corrisposta a titolo di trattamento integrativo, ex-bonus Renzi.

Restituzione ex-bonus Renzi 80 euro e trattamento integrativo nel modello 730/2023

A partire dal 1° gennaio 2022 il trattamento integrativo in busta paga, meglio conosciuto come bonus Renzi, spetta solo ai titolari di redditi fino a 15.000 euro.

Superata tale soglia, l’agevolazione è “inglobata” dalle detrazioni fiscali sui redditi da lavoro, ad eccezione dei lavoratori che per via di altri sgravi fiscali in corso di fruizione ne risulterebbero svantaggiati e che ne continuano a beneficiare fino al limite di 28.000 euro di reddito.

Come riportato nelle istruzioni del modello 730/2023 fornite dall’Agenzia delle Entrate, il bonus di 1.200 euro spetta quindi ai lavoratori la cui imposta, considerando i redditi da lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati, sia di importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e in caso di reddito non superiore a 15.000 euro.

In caso di reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, aumentato dei redditi assoggettati a cedolare secca e al netto del reddito dell’abitazione principale, il trattamento integrativo spetta solo se la somma di alcune detrazioni è superiore all’imposta dovuta. In questa ipotesi spetta l’ex bonus Renzi, ma l’importo è calcolato considerando la differenza tra somma delle detrazioni e imposta lorda.

Quali sono quindi le detrazioni da considerare, anche al fine di stabilire chi deve restituire in tutto o in parte il bonus IRPEF? Si tratta dei seguenti oneri:

  • a) detrazioni per carichi di famiglia;
  • b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
  • c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro, per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità e spese per l’acquisto di cani guida, tutte sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  • f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  • g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:
    a. interventi ammessi al c.d. Sisma bonus;
    b. interventi ammessi al c.d. Bonus verde;
    c. interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - Bonus facciate;
    d. interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
    e. spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili;
    f. spese per l’arredo degli immobili giovani coppie;
    g. spese per acquisto abitazione classe energetica A o B;
    h. spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus;
    i. superbonus;
    j. spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).

Nel reddito da considerare ai fini del trattamento integrativo sono inoltre comprese:

  • le somme esenti dall’IRPEF previste per i ricercatori, i docenti universitari e gli impatriati;
  • i redditi da locazione tassati con la cedolare secca.

La verifica da fare per capire chi deve restituire il trattamento integrativo si fa quindi più complicata, soprattutto nel caso di lavoratori con redditi tra i 15.001 e i 28.000 euro che beneficiano del credito IRPEF nel rispetto delle condizioni sopra indicate.

Le novità relative al “doppio sistema” rendono quindi necessario soffermarsi sui casi in cui sarà necessario restituire in tutto o in parte il bonus IRPEF.

Chi deve restituire l’ex bonus Renzi con il modello 730/2023

Riassumendo, dovranno restituire il bonus IRPEF i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • contribuenti che si trovano al di sotto della soglia degli 8.174 euro annui lordi (la cosiddetta no tax area), ovvero i soggetti incapienti;
  • contribuenti che si trovano al di sopra della soglia dei 15.000 euro annui lordi, se non beneficiano della “tutela” prevista per i titolari di somme fino a 28.000 euro;
  • contribuenti con redditi superiori a 28.000 euro che hanno percepito indebitamente il bonus IRPEF in busta paga (in questo caso spettando comunque le detrazioni per lavoro dipendente);
  • contribuenti che hanno subito errori nella compilazione del modello 730 ordinario e precompilato.

Queste sono le fasce di reddito e i limiti che devono essere considerati per capire chi sono i contribuenti chiamati alla restituzione del bonus IRPEF.

Restituzione bonus Renzi e trattamento integrativo per i contribuenti che percepiscono meno di 8.174 euro

Le modifiche introdotte in materia di trattamento integrativo non hanno cambiato le regole in caso di incapienza.

Si tratta dei contribuenti che si trovano obbligati alla restituzione del bonus Renzi o del trattamento integrativo in quanto il reddito annuo lordo a consuntivo si rivela inferiore ad 8.174 euro.

Si considerano contribuenti incapienti coloro che registrano detrazioni IRPEF da lavoro dipendente maggiori rispetto all’imposta lorda dovuta (quindi non possono percepire alcun bonus di questo tipo).

Qualora il contribuente abbia un rapporto di lavoro precario o a tempo determinato conviene quindi rinunciare al bonus mensile ed attendere la dichiarazione dei redditi dell’anno dopo. Se in questa sede il contribuente si trova in una fascia di reddito idonea, percepirà il totale della somma spettante.

Restituzione trattamento integrativo per i contribuenti che hanno subito errori nel modello 730

La terza situazione, molto residuale a dir la verità, si verifica per i contribuenti che subiscono errori nella compilazione del modello 730.

In alcuni casi, infatti, la perdita dei requisiti previsti per l’ottenimento del bonus IRPEF è causata da errori del contribuente (o purtroppo della stessa Agenzia delle Entrate) nella compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.

A questo proposito, il consiglio che diamo ai contribuenti privi di adeguata competenza fiscale è quello di rivolgersi ad un professionista al fine di predisporre, verificare ed inviare la propria dichiarazione dei redditi modello 730.

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