Dichiarazione IMU omessa, ravvedimento operoso entro il 28 settembre 2023

Dichiarazione IMU omessa, scade il 28 settembre 2023 il termine di 90 giorni per beneficiare del ravvedimento operoso. Sanzione ridotta a un decimo del minimo per chi regolarizza l'invio relativo alle annualità 2021 e 2022

Dichiarazione IMU omessa, ravvedimento operoso entro il 28 settembre 2023

Dichiarazione IMU omessa, in scadenza il ravvedimento operoso in caso di mancata trasmissione entro il termine ordinario.

I 90 giorni di tempo concessi per l’invio oltre i termini della dichiarazione annuale scadono il 28 settembre 2023, data quindi per regolarizzare l’omesso invio del modello relativo alle annualità 2021 e 2022.

L’obbligo di dichiarazione IMU interessa i contribuenti per i quali nel corso del periodo d’imposta si sono verificate variazioni che incidono sul versamento dell’imposta. La scadenza ordinaria era fissata al 30 giugno, termine relativo sia all’annualità 2021 che al 2022.

Una scadenza doppia, così come sarà quella prevista per beneficiare del ravvedimento operoso e quindi della sanzione ridotta.

Dichiarazione IMU omessa, ravvedimento operoso entro il 28 settembre 2023

È l’Agenzia delle Entrate, sulle pagine della rivista telematica FiscoOggi, a ricordare il termine previsto per beneficiare del ravvedimento operoso in caso di omessa dichiarazione IMU.

La scadenza del 28 settembre 2023 consente, al pari di quanto previsto per gli altri adempimenti dichiarativi, di versare la sanzione applicata in caso di omesso invio nei termini in misura ridotta.

Nel dettaglio, chi non ha inviato la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2023 potrà quindi versare la sanzione minima ridotta ad un decimo, così come l’eventuale imposta dovuta e i relativi interessi.

Si ricorda che in caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU la sanzione dovuta va dal 100 al 200 per cento del tributo, con un minimo di 51 euro, o è applicata in misura fissa fino ad un massimo di 258 euro in caso di imposta non dovuta.

La possibilità di ravvedere l’omesso invio della dichiarazione IMU riguarderà le due annualità per le quali la scadenza era fissata alla fine del mese di giugno. Quindi, sia la dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria relativa a variazioni intervenute nel corso del 2021 che quelle relative al 2022.

Si ricorda infatti che con il Decreto Milleproroghe 2022 la scadenza della dichiarazione IMU 2021 è stata prorogata al 30 giugno 2023, stesso termine per la trasmissione del modello relativo al 2022.

Chi deve presentare la dichiarazione IMU, dalle esenzioni alle riduzioni

A dover regolarizzare l’omesso invio della dichiarazione IMU non sono tutti i contribuenti tenuti a versare il tributo.

L’obbligo dichiarativo coinvolge i contribuenti per i quali sono intervenute modifiche nel corso del 2021 e nel corso del 2022 che comportano il diritto ad esenzioni IMU, agevolazioni o al contrario comportano la necessità di eseguire il versamento dell’imposta.

Così come indicato nelle istruzioni del MEF contenute nel decreto direttoriale del 29 luglio 2022, con il quale sono state aggiornate le regole relative alla dichiarazione annuale IMU e IMPI e la relativa modulistica, l’obbligo di inviare la dichiarazione IMU decorre nei seguenti casi:

  • quando gli immobili godono di riduzioni di imposta, ad esempio:
    • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati;
    • fabbricati di interesse storico o artistico;
    • fabbricati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota;
    • fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce);
    • terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP;
  • quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, ad esempio:
    • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
    • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
    • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
    • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
    • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
    • l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
    • è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
    • è stato acquisito o perso nel corso dell’anno l’esenzione IMU;
    • il fabbricato appartiene al gruppo catastale D ed è posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.

Sono queste le principali casistiche in cui sorge l’obbligo di dichiarazione IMU.

Non è invece necessario l’adempimento dichiarativo per quel che riguarda l’esenzione IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale, essendo tale informazione disponibile per il Comune.

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