Il passaggio agli ATECO 2025 e la conseguente variazione del modello ISA impatta sia sul concordato 2024-2025 che sulla nuova stagione di adesioni al patto con il Fisco. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il concordato preventivo biennale fa i conti con la nuova classificazione ATECO in vigore dal 1° gennaio e con i possibili “impatti” sul fronte del modello ISA adottato.
Non solo sulle adesioni relative al biennio 2025-2026, ma anche sul patto con il Fisco già firmato lo scorso anno da parte di circa 500.000 partite IVA soggette all’applicazione degli ISA, incide la variazione della classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT dal 1° gennaio.
Sugli effetti del cambio di ATECO, con contestuale variazione della modello usato per l’attribuzione del punteggio di affidabilità fiscale, interviene l’Agenzia delle Entrate con un chiarimento a ridosso della scadenza del 30 settembre.
La risposta all’interpello n. 236 del 10 settembre 2025 esclude la cessazione dal concordato in caso di variazione dell’ISA di riferimento, specificando tuttavia l’obbligo di utilizzare la modulistica aggiornata già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Concordato preventivo biennale 2025-2026, l’impatto di nuovi ATECO e variazione ISA
A presentare istanza di interpello è un agente plurimandatario di commercio nel settore del noleggio di autoveicoli, intenzionato ad aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026.
Le valutazioni su pro e contro del patto tra Fisco e partite IVA si affiancano alla necessità di confrontarsi con gli impatto della nuova classificazione ATECO, che dal 1° gennaio 2025 ha previsto per questa attività un codice specifico, il numero 77.51.00.
In precedenza non era previsto un codice “abbinato”, con il conseguente utilizzo della codifica più prossima rispetto all’attività effettivamente esercitata, la numero 45.11.02 (Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri).
Come noto, per le partite IVA la scelta del codice ATECO impatta sugli adempimenti fiscali e in primis sull’ISA da compilare in sede di dichiarazione dei redditi. È quindi evidente che la nuova classificazione adottata dall’ISTAT e in vigore dal 1° gennaio 2025 ha un importanza decisiva e da valutare con cura.
Nel caso specifico, la variazione ATECO ha portato ad una variazione dell’ISA di riferimento, con il passaggio al modello EG61U. Una modifica che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, incide nell’immediato sulla dichiarazione dei redditi 2025.
Già con il modello Redditi da presentare per il periodo d’imposta 2024 sarà quindi necessario usare nuovo ATECO e nuovo ISA.
Passaggio ad ATECO 2025, cambio di ISA: impatto immediato in dichiarazione
La risposta pubblicata il 10 settembre è utile in primis per chiarire che già dalla dichiarazione dei redditi 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, bisognerà usare il modello ISA abbinato al nuovo codice ATECO attribuito.
A differenza di quanto ipotizzato dal contribuente istante, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’adozione della nuova classificazione è obbligatoria negli atti e nelle dichiarazioni a partire dal 1° aprile 2025, come specificato con la risoluzione n. 24/E.
Solo la dichiarazione IVA è rimasta esclusa dall’obbligo di adeguamento, con la possibilità per i contribuenti di scegliere se indicare il vecchio o il nuovo codice ATECO. Una scelta che viene meno in relazione alla dichiarazione dei redditi 2025: nel caso specifico è obbligatorio passare alla nuova classificazione e tener conto delle variazioni all’ISA di riferimento.
Un obbligo che garantisce continuità rispetto al biennio 2025-2026 e che dribbla la questione della cessazione del concordato in caso di variazione dell’attività rispetto a quella del periodo d’imposta precedente.
Cambio di ATECO e ISA in dichiarazione dei redditi 2025: non si decade dal concordato
Il fulcro dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate è relativo all’impatto del cambio di codice ATECO e ISA sul fronte dell’adesione al concordato preventivo biennale.
L’articolo 21 del decreto legislativo n. 13/2024 prevede infatti che il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente cambia l’attività svolta nel corso del biennio, rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente, con l’eccezione delle attività per le quali è prevista l’applicazione dello stesso ISA.
Sebbene quindi la nuova classificazione ATECO non impatti sul biennio 2025-2026, dovendo adottare le modifiche - e i cambi di ISA - già in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, è necessario guardare alla stagione passata del patto con il Fisco.
In questo caso però l’Agenzia delle Entrate ricorda che già con la FAQ del 28 maggio 2025 è stato chiarito che il cambio del codice attività a seguito dell’aggiornamento della classificazione ATECO, anche qualora comporti l’applicazione di un diverso ISA, non determina la cessazione del concordato preventivo biennale, in quanto la variazione non rappresenta una modifica sostanziale dell’attività esercitata.
Si applicano pertanto le seguenti regole:
- se l’attività nel biennio concordatario corrisponde a quella svolta nel periodo d’imposta antecedente allo stesso non si verifica la cessazione dal CPB di cui all’articolo 21, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13 del 2024;
- quando l’attività viene modificata nel biennio concordatario non si incorre nella suindicata causa di cessazione dal CPB qualora l’indice sintetico di affidabilità fiscale (di seguito anche solo ISA) applicabile rimane il medesimo;
- al cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non consegue la cessazione dal CPB, poiché non si configura un cambio sostanziale nell’attività effettivamente svolta dal contribuente.
La continuità effettiva dell’attività svolta pre e post adesione salva quindi il patto siglato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Concordato preventivo biennale e ATECO 2025: esclusa la cessazione se cambia l’ISA