Tassazione plusvalenze: novità in arrivo

Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

L'articolo 15 del disegno di Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità in materia di plusvalenze

Tassazione plusvalenze: novità in arrivo

La Legge di Bilancio 2026 modificherà il regime di tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali.

In particolare, l’articolo 86 del TUIR vedrà completamente sostituito il comma 4 dalla previsione seguente:

Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito:

  • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il secondo;
  • per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente;
  • le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto;
  • le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Le scelte di cui sopra devono essere indicate in dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.

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