Concordato preventivo biennale, nuovi chiarimenti del Fisco a ridosso della scadenza

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Nuove FAQ datate 25 settembre per l'adesione al concordato preventivo biennale 2025/2025. Al centro dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate le cause di esclusione per professionisti associati e STP

Concordato preventivo biennale, nuovi chiarimenti del Fisco a ridosso della scadenza

Tre nuovi chiarimenti sul concordato preventivo biennale 2025/2026, pubblicati il 25 settembre e quando è ormai scattato il countdown alla scadenza per l’adesione.

Nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il focus è relativo alle nuove cause di esclusione che interessano in particolare professionisti associati e società tra professionisti.

Confermato il legame stretto tra associati e studio. L’adesione individuale è vincolata al rinnovo del concordato già siglato dallo studio per il biennio 2024/2025 e viceversa.

Concordato preventivo biennale 2025/2026, le FAQ confermano il legame stretto tra associati e studio

La scadenza del concordato preventivo per il biennio 2025/2026 è fissata al 30 settembre, e nelle valutazioni finali che impegnano partite IVA e intermediari si inseriscono i nuovi chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.

Tre diverse FAQ datate 25 settembre tornano sul tema delle cause di esclusione, cessazione e decadenza dal patto fiscale, alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo correttivo n. 81/2025.

I “ritocchi” al concordato hanno interessato in particolare i professionisti associati, ribadendo il legame stretto tra i singoli membri dotati di partita IVA individuale e studio professionale.

In particolare, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 13/2024, per effetto delle modifiche apportate dal correttivo di cui sopra, prevede l’esclusione dal concordato per i titolari di partita IVA che partecipano ad associazioni o società tra professionisti. Uno stop che viene meno se anche l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per gli stessi periodi d’imposta del socio o associato.

Stessa cosa per quel che riguarda le associazioni e le società tra professionisti: l’adesione al concordato è ammessa solo in caso di parallela accettazione da parte di tutti i soci e gli associati titolari di partita IVA.

Nel caso specifico sono due i quesiti ai quali risponde l’Agenzia delle Entrate.

Una delle FAQ datate 25 settembre chiede se gli associati di uno studio professionale dotati di partita IVA individuale, che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025 possano farlo per il biennio d’imposta 2025-2026 nel caso in cui lo studio abbia già aderito al CPB per il biennio 2024-2025.

L’Agenzia delle Entrate risponde affermativamente, evidenziando quanto segue:

“gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio d’imposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte dell’associazione professionale”.

Stesso legame anche nel caso opposto, ossia qualora gli associati dotati di partita IVA autonoma abbiano aderito al concordato per il biennio 2024-2025.

Anche lo studio può aderire al CPB per il biennio 2025-2026, ma per il periodo d’imposta 2026 gli effetti del patto siglato saranno subordinati al rinnovo dell’adesione da parte dei singoli associati.

Il mancato rinnovo del concordato da parte della società o associazione nel primo caso o da parte del singolo nella seconda ipotesi, comporta la cessazione dell’accordo.

Concordato 2025/2026 per lo studio in caso di causa di esclusione per uno degli associati con partita IVA

Sempre sulle cause di esclusione che interessano società e associazioni, un’ulteriore FAQ chiarisce che possono aderire al concordato per il biennio d’imposta 2025-2026 uno studio associato e gli associati dotati di partita IVA autonoma, qualora uno dei partecipanti incorra in una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, ad esempio in caso di applicazione del regime forfettario.

Richiamando ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 9/E/2025, l’Agenzia delle Entrate specifica che la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA quale l’applicazione del regime forfettario, non preclude l’adesione al da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.

Concordato anche per la ditta individuale che ha ceduto un ramo d’azienda

Nessun veto al concordato per la ditta individuale che nel 2024 ha ceduto un ramo d’azienda.

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, prevede, tra le cause di cessazione dal concordato, le ipotesi in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”.

La circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha chiarito che:

“anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”.

Tuttavia, considerando che le società e l’impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato, la FAQ specifica che l’esclusione non si applica alle imprese individuali, escluse quindi dalla causa di cessazione.

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