Assicurazione INAIL lavoratori autonomi dello spettacolo, iscrizione o variazione entro il 18 marzo 2022

Edoardo Lisi - Leggi e prassi

Assicurazione INAIL, c'è tempo fino al 18 marzo 2022 per inviare la denuncia di iscrizione o di variazione della posizione per i lavoratori autonomi dello spettacolo. La circolare n. 11 del 24 febbraio 2022 riporta scadenze e adempimenti a carico di committenti e imprese.

Assicurazione INAIL lavoratori autonomi dello spettacolo, iscrizione o variazione entro il 18 marzo 2022

Assicurazione INAIL, i committenti hanno tempo fino al 18 marzo 2022 per presentare la denuncia di iscrizione dei lavoratori autonomi dello spettacolo alla tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il 18 marzo è anche il termine ultimo per l’invio della denuncia di variazione della posizione assicurativa, nel caso in cui questa non includa il rischio assicurato per le categorie professionali interessate dalla recente estensione dell’obbligo assicurativo.

È quanto si apprende dalla circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio, che illustra gli adempimenti e le scadenze relative all’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’obbligo di assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

Assicurazione INAIL lavoratori autonomi dello spettacolo, iscrizione o variazione entro il 18 marzo

La circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022 riporta le istruzioni operative per assolvere alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2022 attuativo del decreto Sostegni bis, che dal 1° gennaio 2022 ha esteso l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo.

La circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio specifica che i committenti possono inviare la denuncia di iscrizione all’INAIL fino al 18 marzo 2022, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 che obbliga ad adempiere all’obbligo in questione entro il giorno di inizio del’attività che deve essere assicurata.

Una deroga disposta in virtù di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto interministeriale del 22 gennaio 2022, che al comma 1 ha stabilito che per il primo anno di introduzione dell’obbligo assicurativo, i soggetti non titolari di posizioni INAIL attive possano effettuare la denuncia di iscrizione entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

La scadenza del 18 marzo 2022 è legata alla data di pubblicazione del decreto attuativo, messo a disposizione nella sezione Pubblicità Legale del portale del Ministero del Lavoro il 16 febbraio 2022.

Entro questa data quindi il committente non titolare di assicurazioni attive presso l’INAIL che si avvale di collaboratori autonomi dovrà dunque inviare la comunicazione di iscrizione, indicando come primo giorno di lavoro il 1° gennaio 2022.

Il 18 marzo 2022 rappresenta il termine per presentare la denuncia di variazione assicurativa, nell’eventualità in cui la posizione assicurativa del committente non includa il rischio assicurato per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Anche in questo caso, il documento inviato all’INAIL dovrà indicare il 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio.

L’Istituto sottolinea che entrambe le tipologie di comunicazione dovranno presentare l’indicazione dei compensi che si presume di corrispondere al lavoratore nel 2022 e nel 2023.

Inoltre, in entrambi i casi l’assicurante corrisponderà all’INAIL il premio anticipato relativo al 2022 insieme al certificato di assicurazione, emesso dalla sede competente dell’Istituto.

Premi INAIL lavoratori autonomi dello spettacolo con l’autoliquidazione 2022/2023

I committenti titolari di posizioni assicurative che già riportano il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori autonomi dello spettacolo dovranno invece versare i premi assicurativi dovuti per il 2022 attraverso l’autoliquidazione 2022/2023.

Entro il 28 febbraio 2023 gli assicuranti dovranno presentare la dichiarazione delle retribuzioni, comprensiva dei compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi e delle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, etc.) assicurati alla stessa voce di tariffa.

L’Istituto sottolinea che la retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo ammonta al totale dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera previsto.

Lavoratori autonomi dello spettacolo, i soggetti tutelati dall’estensione dell’assicurazione INAIL

Il decreto del 22 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito le modalità di attuazione dell’estensione della tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali ad artisti, maestranze e operatori del settore dello spettacolo.

La circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022 definisce invece la platea di lavoratori autonomi dello spettacolo tutelati, le prestazioni erogabili, le modalità per il versamento dei premi assicurativi e il corretto inquadramento nella gestione tariffaria.

L’obbligo di iscrizione all’INAIL riguarda categorie di lavoratori che svolgono lavori artistici o tecnici che concorrono direttamente a produrre o realizzare gli spettacoli.

Nell’amplia platea di soggetti tutelati figurano, tra gli altri:

  • cantanti di musica leggera;
  • coristi;
  • attori;
  • figuranti;
  • mimi;
  • ballerini;
  • registi teatrali e cinematografici;
  • direttori d’orchestra;
  • coreografi;
  • macchinisti;
  • elettricisti;
  • falegnami;
  • tappezzieri;
  • pittori;
  • decoratori.

L’Istituto sottolinea che l’obbligo assicurativo comprende anche le attività retribuite di insegnamento o di formazione che sono realizzate da enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche oppure dalla PA stessa.

Allo stesso tempo, l’estensione assicurativa si applica anche ai lavoratori impegnati in attività retribuite di carattere promozionale riguardanti spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo.

Quindi, dal 1° gennaio 2022 le categorie professionali dello spettacolo specificate all’interno della circolare in questione hanno diritto alle stesse prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’INAIL.

L’Istituto sottolinea che possono essere erogate anche cure integrative riabilitative, assistenza protesica e interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita relazionale.

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