Disoccupazione agricola, dipendenti delle zone alluvionate: le istruzioni INPS per il calcolo

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

L'INPS fornisce le istruzioni sulla disoccupazione agricola che spetta per il 2023. Nella circolare n. 22 le istruzioni sul calcolo nel caso di dipendenti che hanno avuto accesso all’ammortizzatore sociale unico per i lavoratori colpiti dalle conseguenze delle alluvioni in Emilia Romagna

Disoccupazione agricola, dipendenti delle zone alluvionate: le istruzioni INPS per il calcolo

L’INPS fornisce le istruzioni per il calcolo della disoccupazione agricola relativa al 2023, nel caso in cui i dipendenti del settore abbiano avuto accesso al nuovo ammortizzatore sociale unico previsto a sostegno dei lavoratori colpiti dalle alluvioni in Emilia Romagna.

La circolare INPS numero 22 del 26 gennaio scorso fornisce i chiarimenti sui beneficiari della misura, sui requisiti da rispettare in relazione alla disoccupazione agricola e sul calcolo della stessa indennità.

Il documento di prassi si sofferma anche sulla retribuzione di riferimento e sulle modalità operative, che però sono rinviate alla pubblicazione di un successivo messaggio.

Disoccupazione agricola, dipendenti delle zone alluvionate: i requisiti per l’accesso

Con la circolare INPS numero 22 del 26 gennaio scorso, l’Istituto fornisce le istruzioni da seguire per il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola in relazione all’anno 2023.

INPS - Circolare numero 22 del 26 gennaio 2024
indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2023. Equiparazione al lavoro dei periodi di fruizione, da parte dei lavoratori dipendenti, dell’ammortizzatore sociale unico per fronteggiare l’emergenza e le alluvioni in Emilia Romagna.

Il documento di prassi si concentra sul caso dei lavoratori agricoli dipendenti, destinatari dell’ammortizzatore sociale unico introdotto dal decreto n. 61/2023 a sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che si sono susseguiti a partire dal 1° maggio scorso in Emilia Romagna.

Nella circolare vengono innanzitutto chiariti i requisiti per i beneficiari di disoccupazione agricola, ovvero gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

In merito agli operai agricoli a tempo determinato, gli stessi devono risultare iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti all’anno 2023 e aver prestato almeno un giorno di effettivo lavoro.

Sono esclusi dall’indennità gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Dal 1° gennaio 2022 tale categoria di lavoratori rientra, infatti, nell’indennità di disoccupazione NASpI.

Sono invece inclusi nella disoccupazione agricola i dipendenti del settore agricolo che per effetto degli eventi alluvionali non abbiano potuto prestare attività lavorativa.

Nel caso in cui siano presenti più rapporti di lavoro per lo stesso lavoratore, come precisato nella circolare INPS:

“saranno valorizzati solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione del rapporto di lavoro agricolo.”

Nel documento di prassi dell’INPS sono inoltre forniti anche chiarimenti in merito ai requisiti contributivi per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola.

La circolare precisa quanto segue:

“Al fine di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l’Istituto applicherà il beneficio previsto dal comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 61/2023 anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.”

I periodi di fruizione della misura saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per accedere all’indennità.

Disoccupazione agricola, dipendenti delle zone alluvionate: le istruzioni INPS per il calcolo

L’INPS fornisce anche le istruzioni per il calcolo della disoccupazione agricola relativa al 2023.

Tale indennità è erogata per massimo 365 giornate. Da tale parametro annuo di riferimento devono essere sottratte le giornate relative alle seguenti voci:

  • i periodi di lavoro dipendente, agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate:
  • le giornate non indennizzabili (ad esempio per espatrio definitivo).

Alle giornate di lavoro effettivo devono essere aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico.

Dal momento che la disoccupazione agricola può essere erogata esclusivamente per giornate non coperte da altri tipi di contribuzione, la somma tra le giornate di lavoro e quelle in cui è riconosciuto l’ammortizzatore sociale unico non possono superare il limite di 182 giornate.

La circolare chiarisce, inoltre, quanto di seguito riportato:

“Superato il predetto limite, il beneficio di cui al comma 5 dell’articolo 7 del decreto legge n. 61/2023 viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento all’anno 2023.”

Il documento di prassi spiega anche qual è la retribuzione di riferimento che deve essere presa in considerazione.

Per i lavoratori a tempo determinato l’importo è pari al 40 per cento della retribuzione. Deve inoltre essere detratto il 9 per cento dell’indennità giornaliera per ciascuna giornata di disoccupazione erogata, entro il limite di 150 giorni, a titolo di contributo di solidarietà.

Per i lavoratori a tempo indeterminato, invece, l’indennità spetta nella misura del 30 per cento della retribuzione effettiva e non devono essere applicate trattenute.

Infine, per i lavoratori dipendenti del settore privato, l’importo previsto per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa è pari a quello previsto per le integrazioni salariali.

In conclusione l’Istituto sottolinea quanto segue:

“Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2023 sarà pari al 40 per cento per gli OTD e al 30 per cento per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale.”

La procedura per la liquidazione verrà implementata per recepire le indicazioni fornite del messaggio e le istruzioni operative saranno fornite in un successivo messaggio.

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