Ventilazione dei corrispettivi, scontrino elettronico senza aliquota IVA

Ventilazione dei corrispettivi, lo scontrino elettronico è senza aliquota IVA. Un'eccezione sul layout del documento commerciale ammessa dall'Agenzia delle Entrate. I chiarimenti e le istruzioni da seguire nella risposta all'interpello numero 420 del 23 ottobre 2019.

Ventilazione dei corrispettivi, scontrino elettronico senza aliquota IVA

In caso di ventilazione dei corrispettivi, lo scontrino può non riportare l’aliquota IVA, è sufficiente specificare la dicitura “AL - Altro non IVA”. Si tratta di un’eccezione per il layout del documento commerciale, che deve sempre indicare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni o servizi acquistati.

A fornire chiarimenti e istruzioni è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 420 del 23 ottobre 2019.

Come di consueto, lo spunto per affrontare la questione arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un contribuente che svolge attività di commercio al minuto e utilizza il metodo della ventilazione per la liquidazione dell’imposta, applicando, quindi, una sorta di “aliquota media” per semplificare il calcolo dell’IVA da versare.

Si tratta della possibilità offerta ad alcune categorie di soggetti che vendono merci a cui si applicano aliquote IVA diverse. È il caso delle farmacie che ai prodotti cosiddetti etici, che necessitano di ricetta, applicano un’IVA del 4% o del 10%, mentre a quelli non etici applicano il 22%.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 420 del 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Documento commerciale e ventilazione dei corrispettivi.

Ventilazione dei corrispettivi, scontrino elettronico senza aliquota IVA

L’esercente si rivolge all’Agenzia delle Entrate con un interrogativo che deriva dall’obbligo dello scontrino elettronico, a cui si è adeguato dal 1° luglio 2019.

Dal momento che il layout del documento commerciale, a cui è necessario attenersi, deve riportare l’aliquota IVA applicata, chi adotta il regime di ventilazione può omettere il dato?

Con la risposta all’interpello numero 420 del 23 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate conferma questa possibilità e fornisce le istruzioni da seguire, richiamando il provvedimento numero 99297 del 18 aprile 2019 con le specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nel medesimo provvedimento è stato definito, nell’allegato ad esso dedicato, il Layout del documento commerciale che prevede l’esposizione dell’aliquota IVA applicata; sono state, tuttavia, individuate delle codifiche per poter indicare, nel documento, l’eventuale esenzione, non imponibilità ed altri casi di esclusione dell’IVA.

Pertanto, nel caso prospettato, al fine di evitare l’indicazione dell’aliquota IVA nel documento commerciale, non rilevabile all’atto della cessione dei singoli beni per le motivazioni evidenziate dall’istante, è possibile inserire nel documento medesimo la dicitura “AL - Altro non IVA”.

Il documento chiarisce, dunque, gli accorgimenti da adottare per lo scontrino elettronico in caso di regime di ventilazione IVA.

Nella stessa giornata l’Agenzia delle Entrate si sofferma, con due diverse risposte all’interpello, su alcuni casi particolari previsti dal regime IVA e sulle modalità da seguire alla luce del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

I chiarimenti arrivano poco dopo l’annuncio dell’introduzione imminente di una dichiarazione IVA precompilata, stando alle prime bozze del Decreto Fiscale dovrebbe debuttare in via sperimentale a luglio 2020.

E invitano a una riflessione: gli innumerevoli e diversi casi possibili nel panorama IVA rendono complessa la sfida di avere delle dichiarazioni già pronte all’uso, e di superare la necessità di affidarsi a un professionista.

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