Scontrino elettronico e liquidazione IVA buoni pasto: le istruzioni delle Entrate

Scontrino elettronico e liquidazione IVA buoni pasto: l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire e sgombera il campo dalle incongruenze che potrebbero emergere dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e dall'emissione della fattura. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 419 del 2019.

Scontrino elettronico e liquidazione IVA buoni pasto: le istruzioni delle Entrate

Scontrino elettronico e liquidazione IVA buoni pasto: l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire per essere in regola con la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi e per procedere senza il rischio di un’incongruenza sul versamento dell’imposta dovuta, avendo emesso anche la fattura elettronica. I chiarimenti nella risposta all’interpello numero 419 del 23 ottobre 2019.

Come di consueto, lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico, protagonista è un soggetto che svolge attività di ristorazione con somministrazione in diversi punti vendita e accetta buoni pasto da parte dei clienti, consentendogli anche di pagare solo una parte in contanti o tramite bancomat.

Agenzia delle Entrate - Risposta numero 419 del 23
Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - Pagamento con buoni pasto.

Scontrino elettronico e liquidazione IVA buoni pasto: le istruzioni delle Entrate

Accade quindi che venga rilasciato uno scontrino fiscale con l’importo totale della consumazione, l’indicazione della quota relativa all’IVA a debito e le due diverse modalità di pagamento ricevute.

I dati vengono poi trasmessi all’Agenzia delle entrate e, con cadenza mensile, per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti da parte della Società che gestisce i buoni pasto, emette una fattura elettronica di riepilogo.

È da questa doppia certificazione che nascono i dubbi della società di ristorazione sul pericolo di un’incongruenza nei dati inviati e sulle corrette regole da seguire.

Per le stesse operazioni imponibili, e quindi per la stessa IVA sui buoni pasto, vengono emessi due diversi documenti fiscali:

  • scontrino fiscale rilasciato al cliente;
  • fattura elettronica emessa mensilmente nei confronti della società che gestisce i buoni pasto.

Entrambi i documenti hanno l’IVA a debito e vengono trasmessi ed elaborati
dall’Agenzia delle Entrate, ma la società di ristorazione al momento della redazione della liquidazione periodica IVA e con riferimento ai pagamenti ricevuti tramite ticket, liquida l’imposta a debito una sola volta.

Con la risposta all’interpello numero 419 del 23 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate tranquillizza il contribuente e sostiene che il dubbio non ha ragione di esistere “Considerato che, [...], la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto) o, al più, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura, dovendo partecipare alla sola liquidazione (con cadenza mensile o trimestrale) dell’imposta propria di quel momento.

E continua:

“Il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente”.

Il documento indica anche l’ escamotage da adottare : è possibile specificare nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate che il corrispettivo non è stato riscosso.

Scontrino elettronico e liquidazione IVA buoni pasto, complicazioni per la dichiarazione IVA precompilata?

Il documento si sofferma su un caso particolare di liquidazione IVA relativa ai buoni pasto e il chiarimento spinge a una riflessione: se si va verso una dichiarazione IVA precompilata, come annuncia il Decreto Fiscale 2020, e più in generale a un ruolo sempre meno in prima linea dei professionisti del settore, il sistema sarà in grado di occuparsi di situazioni articolate come quella analizzata?

Forse in prospettiva potrà farlo, ma nell’immediato sembra molto difficile. La risposta all’interpello numero 419 del 2019 dimostra che qualsiasi elemento di novità apre innumerevoli possibilità e richiede un assestamento del sistema: le regole sull’esigibilità dell’IVA restano le stesse, ma il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i buoni pasto fa affiorare nuovi dubbi.

Così si legge anche nel documento dell’Agenzia delle Entrate:

“A fronte della successiva fattura, ex articolo 21 del decreto IVA, volta a documentare nei confronti delle società di emissione dei buoni pasto l’avvenuta prestazione e l’incasso dei corrispettivi inizialmente non riscossi, la procedura - che non si discosta da quanto già in essere prima dell’avvento dei registratori telematici - potrebbe far sorgere il dubbio di una duplicazione del debito IVA”.

Perplessità che possono essere superate seguendo specifiche istruzioni, che il contribuente, però, deve poter conoscere e verso le quali deve essere guidato.

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