Ecobonus 110%, cessione del credito con utilizzo in compensazione dopo un anno

Ecobonus del 110%, cessione del credito con utilizzo in compensazione dall'anno successivo per imprese e fornitori: è questo uno dei punti evidenziati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020. L'unica via per il recupero veloce è la cessione ad ulteriori soggetti, banche in testa.

Ecobonus 110%, cessione del credito con utilizzo in compensazione dopo un anno

Ecobonus del 110%, cessione del credito con uso in compensazione dall’anno successivo: a fornire i dettagli è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020.

Per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura la prima data da ricordare è quella del 15 ottobre 2020: è questo il giorno in cui si apre la finestra temporale per l’invio del modulo relativo ai lavori avviati nel 2020. La scadenza è fissata al 16 marzo del 2021.

L’impresa che accetta il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al contribuente che ha sostenuto lo spesa, potrà utilizzarlo in rate annuali, secondo le stesse tempistiche previste per il beneficiario iniziale.

Una regola che sposta al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento dell’onere l’utilizzo del credito d’imposta ceduto in compensazione.

Ecobonus 110%, cessione del credito con utilizzo in compensazione dopo un anno

Bisognerà attendere fino a metà ottobre per poter accedere alle due modalità alternative di fruizione della detrazione del 110%. L’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito potrà essere effettuata solo dal 15 ottobre 2020.

Un tempo che appare particolarmente utile per le imprese, anche per valutare vantaggi e svantaggi delle due opzioni.

Il provvedimento dell’8 agosto 2020, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate insieme alla circolare n. 24/E, consente di avere alcuni dettagli in più. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le modalità di utilizzo da parte delle imprese del credito d’imposta ceduto.

Sia per l’ecobonus del 110% che per tutti i bonus casa per i quali vengono “attivate” le due opzioni, l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione dovrà seguire le stesse regole stabilite per la detrazione originaria.

Accanto alla ripartizione in 5 rate annuali, il credito d’imposta ceduto potrà essere utilizzato dal 1° gennaio dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Ipotizziamo quindi una cessione del credito relativa a spese sostenute in data 1° ottobre 2020: il cessionario potrà compensare la somma ceduta solo dal 1° gennaio 2021, periodo d’imposta a partire dal quale sarebbe stata utilizzata anche la detrazione fiscale.

La ripartizione del credito nei 5 anni è inflessibile: la quota non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Ecobonus del 110%, ulteriore cessione del credito d’imposta

Gli elementi da valutare per capire l’effettiva convenienza della cessione del credito sono quindi almeno due:

  • il primo consiste nelle tempistiche per il recupero della somma da parte dell’impresa. Il rinvio di un anno “blocca” la possibilità di recuperare l’importo, e presenta notevoli criticità soprattutto per le attività più piccole;
  • il secondo riguarda il rischio di incapienza e di perdere di fatto la quota annuale di credito utilizzabile in compensazione.

Due criticità che, ricordiamo, possono essere superate con la facoltà di successiva cessione dei crediti d’imposta relativi ai bonus casa. Le indicazioni operative per le imprese sono contenute sempre nel provvedimento dell’8 agosto 2020.

Cessionari e fornitori potranno optarvi dal decimo giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione telematica relativa all’opzione esercitata dal soggetto che ha sostenuto la spesa.

In campo anche le banche ed in genere gli intermediari finanziari. Le regole per i secondi cessionari sono quelle ordinarie: tempi e modalità non cambiano.

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