Terzo settore: diverse novità dal decreto economia di maggio

Cristina Cherubini - Associazioni

Il terzo settore protagonista del decreto economia (ex decreto aprile): ecco le ultime novità, in attesa dell'approvazione definitiva del testo ufficiale.

Terzo settore: diverse novità dal decreto economia di maggio

Le novità previste all’interno del decreto economia di maggio 2020 (ex decreto aprile) vedranno gli enti del terzo settore giocare un ruolo cruciale nella lotta alla crisi economica, sociale ed anche sanitaria al COVID-19. Almeno ciò è quanto si può ragionevolmente presumere dalla letture della bozza del decreto in circolazione nelle ultime ore.

Le misure previste per gli enti no profit sono difatti per la maggior parte le stesse già emanate a marzo per gli esercenti attività d’impresa o professionale. A fronte delle numerose proteste provenienti dal mondo del no profit e dal fabbisogno di agenti economici, è stata prevista un’imponente apertura delle misure agevolative ed economiche al mondo del terzo settore.

Erogazione di contributi per l’acquisto di dispositivi di protezione contro il contagio, agevolazioni fiscali in ordine alla sanificazione degli ambienti, sospensione canoni di locazione, queste alcune delle misure previste dal nuovo decreto di Aprile per gli enti del terzo settore che andremo adesso ad analizzare nel dettaglio.

Contributi agli enti del terzo settore per i presidi sanitari: cosa prevede il decreto economia di maggio 2020

L’articolo 12 del decreto di maggio 2020 introduce il primo importante provvedimento volto a favorire la continuità delle attività svolte dagli enti del terzo settore anche in vista dell’implementazione della fase 2 di convivenza con il COVID-19.

Tale articolo, infatti, va ad integrare quanto già previsto dall’articolo 43 del Decreto Legge 18/2020 relativamente ai contributi da destinare alle imprese per l’acquisto dei dispositivi sanitari e la relativa messa in sicurezza dei lavoratori. Con la modifica introdotta dal decreto di aprile sarà possibile favorire il ritorno all’operatività anche a tutti gli agenti delle organizzazioni no profit che già molto hanno fatto in questi giorni di crisi.

Il combinato disposto tra l’art 43 del Decreto Legge 18/2020 e l’art. 12 del decreto economia riporta quanto segue:

«Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese (“nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”), a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese (“e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.»

Enti del terzo settore: anche il credito d’imposta per la sanificazione nel decreto economia di maggio 2020

Un altro importante traguardo raggiunto ai fini del riconoscimento all’interno del settore economico-sociale degli enti del terzo settore si evince dalla lettura dell’articolo 16 della bozza di decreto di maggio, all’interno del quale si prevede la possibilità anche per le associazioni del comparto no profit di poter ottenere un beneficio fiscale a fronte delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti ove esse svolgono la loro attività, per permettere ai propri volontari ed operatori di lavorare in piena sicurezza.

Tale articolo va ad integrare quanto già previsto dall’ art. 64 del Decreto Legge 18/2020, e il combinato disposto tra di essi sancisce la seguente normativa:

"Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (nonché agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta,nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020".

Le modalità di applicazione e di fruizione effettiva di tale credito saranno poi successivamente stabilite dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’economia e delle finanze con apposito decreto.

Sospensione dei canoni di locazione anche per gli enti del terzo settore

Una delle difficoltà più sentite in questo periodo dagli agenti economici di ogni settore è sicuramente quella di dover sostenere i costi fissi senza poter effettivamente svolgere la propria attività ed avere quindi un flusso di entrate sufficienti per poter coprire tali uscite.

È indubbio che tale problematica gravi anche sugli enti del terzo settore, i quali basano per natura la loro sussistenza su introiti di origine non commerciale e di fatti hanno meno possibilità di poter affrontare questo periodo di crisi.

L’art. 17 del decreto economia di maggio estende agli enti del terzo settore la possibilità di vedersi sospendere i canoni di locazione degli immobili presso i quali si svolge la loro attività.

Come si evince dal combinato disposto tra l’articolo 17 medesimo e l’articolo 95 del Decreto Legge 18/2020:

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche (“nonché per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383), che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di (immobili) pubblici dello Stato e degli enti territoriali”.

La norma già quindi adottata per le società sportive e per le ASD, oggi grazie al decreto economia è stata estesa anche a tutti gli enti del terzo settore, i quali potranno versare i canoni, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzandoli in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Indennità per i lavoratori sportivi: bonus INPS fino a 1000 euro

L’articolo 22 del decreto di maggio 2020, conferma quanto già previsto dall’articolo 27 del Decreto Legge 18/2020 disponendo in particolare al comma 3 che "ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro".

L’articolo 38 della bozza di decreto di maggio 2020 riprende tale comma specificando che:

"per il mese di aprile 2020, l’indennità di cui all’articolo 22, comma 3, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), già in essere alla data del 23 febbraio 2020".

Le domande dovranno essere presentate, insieme all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Si segnala inoltre che come ogni altre indennità prevista dal decreto, tale emolumento non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi vigente testo unico delle imposte sui redditi.

Sostegno alla liquidità degli enti del terzo settore: altra novità del decreto di maggio

Un’ulteriore spinta propulsiva per gli enti del terzo settore è stata data dalla previsione dell’art. 39 del decreto di Aprile con la quale il legislatore ha voluto estendere a tali enti la possibilità di accedere ai prestiti garantiti dallo Stato attraverso la società SACE spa, integrando quanto disposto dall’art. 1 del Decreto Legge 23/2020, con la seguente previsione:

“Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa”).

Incremento del Fondo per gli ETS

Il legislatore dopo aver previsto benefici fiscali, indennità ad alcune tipologie di collaboratori, uno snellimento per l’accesso al credito, fornisce un’ultima ma estremamente significativa sferzata allo sviluppo degli enti del comparto no profit, andando ad implementare con maggiori risorse finanziarie quanto già previsto nell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, cioè il fondo previsto per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.

Volendo ricordare brevemente quanto iscritto nell’articolo 72 del decreto legislativo numero 117/2017 si incontra la seguente previsione:

è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore

L’articolo 40 della bozza di decreto di maggio (l’ex decreto aprile di cui si è parlato in queste settimane) ha integrato tale previsione con la seguente «al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui è incrementata di 120 milioni di euro per l’anno 2020, mentre la prima sezione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020».

Vi sarà quindi un complessivo incremento di 130 milioni di euro del Fondo per il per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, istituito con l’articolo 72 del decreto legislativo 117/2017.

Queste sono le principali novità che il legislatore ha voluto riservare agli enti del terzo settore, sottolineando attraverso tali misure l’ingente impegno che tali organizzazioni hanno da sempre profuso nell’intero territorio nazionale, e dimostrando così la contezza che lo Stato ha del ruolo che essi ricoprono all’interno del tessuto socio economico italiano.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network