Gli enti non commerciali esclusi dal terzo settore

Cristina Cherubini - Associazioni

Il legislatore con il d.lgs 117/2017, da tutti conosciuto come codice del terzo settore ha voluto riunificare in un unico comparto tutti gli enti facenti parte dell'universo associativo e no profit, singolarmente regolamentati da specifiche norme.

Gli enti non commerciali esclusi dal terzo settore

Il codice del terzo settore, all’art. 4 riepiloga quali sono gli enti che possono entrare a far parte del nuovo comparto associativo, per i quali il legislatore ha quindi previsto la possibilità di far parte di un unico assetto normativo, uniforme a livello nazionale.

L’art. 4 del d.lgs 117/2017 prevede infatti che siano “enti del terzo settore”:

  • le organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
  • le fondazioni;
  • altri enti di carattere privato diversi dalle società.

A patto che essi siano “costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Tutto ciò premesso, è necessario chiedersi però cosa accade agli enti che per scelta o per obbligo non rientrano tra quelli elencati nell’art. 4, o che pur rientrandovi decidono di non entrare a far parte del terzo settore.

Gli enti esclusi dal terzo settore

L’esclusione dal terzo settore, può avere origini diverse, derivanti dalla volontà delle associazioni stesse o da una previsione normativa che non permette loro di far parte del nuovo mondo no profit.

Volendo fare una suddivisione concettuale delle diverse situazioni emergenti, avremo:

  • soggetti che risultano normativamente esclusi dalla nuova disciplina applicabile agli ETS;
  • soggetti potenzialmente iscrivibili nella categoria residuale del RUNTS che volontariamente decidono di non applicare la nuova disciplina applicabile agli ETS;
  • soggetti non richiamati dal D.Lgs. 117/2017.

È opportuno ricordare ai fini della presente analisi che secondo quanto contenuto nel decreto n. 106 del 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’iscrizione al RUNTS, ha effetto costitutivo, ed inoltre è presupposto inderogabile per la fruizione delle agevolazioni previste dal legislatore ai fini fiscali.

Un ente che quindi per obbligo o per propria scelta non entra a far parte del terzo settore, e non procede quindi con l’iscrizione al RUNTS, deve essere consapevole di quali saranno le conseguenze e a quali discipline fiscali e normative dovrà conformarsi.

L’art. 4 del d.lgs 117/2017 al comma 2 specifica quali sono gli enti esclusi dal legislatore dal terzo settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
  • le formazioni e le associazioni politiche,
  • i sindacati,
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
  • le associazioni di datori di lavoro,
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4.

Tali sono le tipologie di enti, per le quali il legislatore non prevede l’iscrizione al RUNTS, poi vi sono le categorie che non vengono neanche menzionate, per questo si considerano escluse, ad esempio i comitati, previsti anche dal codice civile ma non dal codice del terzo settore, ed infine le associazioni che pur potendo rientrare nella riforma spontaneamente di non entrare a far parte di questo nuovo comparto legislativo.

Enti fuori dal terzo settore: disciplina fiscale

Gli enti che restano al di fuori del terzo settore e che quindi per i più vari motivi non si adeguano alle norme previste dal d.lgs 117/2017 e non procedono all’iscrizione al RUNTS, devono ben comprendere quali saranno le conseguenze, a quali norme dovranno sottendere e come sarà composto l’assetto normativo a cui dovranno fare riferimento.

Le modifiche apportate dagli artt. 89 e 102 del CTS hanno profondamente riformato quanto contenuto all’interno del TUIR in merito alla disciplina fiscale degli enti non commerciali come un tempo erano conosciuti.

In particolare è stato stravolto un aspetto fondamentale contenuto all’interno dell’art. 148 del D.P.R 917/1986 dove al comma 3 il legislatore prevedeva per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, la possibilità di non considerare commerciali “le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.

La modifica intervenuta con l’entrata in vigore del d.lgs 117/2017 ha portato all’eliminazione delle associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, e delle associazioni di formazione extra-scolastica della persona.

Nel caso in cui quindi fossimo in presenza di tali tipologie associative, non intenzionate ad entrare a far parte del terzo settore, esse non potranno più beneficiare della decommercializzazione delle attività svolte, in quanto ad oggi esclude dalla previsione dell’art. 148 comma 3 del TUIR.

Si delinea quindi un nuovo quadro normativo di riferimento, composto dalle previsioni del TUIR, in combinazione con il codice civile ed alcune leggi complementari, che sembrano però in contrasto con una disciplina iva che dovrà sicuramente essere adeguata agli standard europei, e per questa analisi si rimanda ad un approfondimento specifico.

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