ODV e trattamento fiscale: le attività decommercializzate

Cristina Cherubini - Associazioni

La riforma del terzo settore attuata dal d.lgs 117/2017 ha profondamente modificato anche il trattamento fiscale riservato agli enti del settore no profit, ridefinendo il confine tra attività commerciali e non, e prevedendo una nuova modalità di tassazione. Focus sulle ODV e le attività decommercializzate.

ODV e trattamento fiscale: le attività decommercializzate

ODV e trattamento fiscale: la disciplina riservata agli enti non commerciali è da sempre stata definita attraverso il TUIR e le normative specifiche previste dal legislatore ad esempio per le ONLUS o per le associativo appartenenti al settore dello SPORT.

Il principio però basilare che accumunava tutte le associazioni del no profit sotto il profilo fiscale era quello legato alla possibilità di scindere l’attività istituzionale da quella strettamente commerciale e di godere della decommercializzazione di particolari fattispecie che per qualsiasi organismo a scopo lucrativo sarebbero state invece oggetto di tassazione, ottenendo così un forte beneficio fiscale.

La riforma del terzo settore ha mantenuto una serie di benefici e di agevolazioni fiscali per gli enti non commerciali, differenziandole però a seconda della tipologia di ente considerato, andando anche ad introdurre nuovi regimi di tassazione e specifiche decommercializzazioni di attività settorialmente svolte da particolari categorie di organizzazioni no profit.

Le imposte sui redditi degli ETS

L’art. 79 al comma 2 del d.lgs 117/2017 specifica che “le attività di interesse generale di cui all’art. 5 si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano costi effettivi”.

Volendo analizzare tale assunto possiamo esplicitare che le entrate di cui tratta l’art. 79 comma 2 sono proventi realizzati attraverso lo svolgimento di attività classificabili come istituzionali, in quanto comprese all’interno dell’art. 5 del d.lgs 117/2017 e specificate all’interno dello statuto dell’ente, come direttamente imputabili al raggiungimento del fine per cui l’associazione stessa è stata costituita.

Oltre a tenere presente la suddetta specifica, è importante anche effettuare calcoli precisi e puntuali, in quanto oltre a trattarsi di entrate direttamente riconducibili ad attività di tipo istituzionale, dovranno essere anche comprese in ben determinati margini o di natura completamente gratuita.

Le attività di cui all’art 5, come specificato al comma 2 dell’art. 79 potrebbero essere prestate anche in convenzione, accreditamento o a mezzo contratto con una pubblica amministrazione, ricevendo quindi per il loro svolgimento anche contributi di natura pubblica e sovvenzioni, ma tali apporti dovranno essere computati nel calcolo del margine richiesto dalla normativa ai fini della determinazione di un’eventuale commercialità di tale attività.

Volendo fare un esempio pratico, riportando quando scritto all’interno della relazione illustrativa al decreto legislativo 117/2017, “l’attività dell’ETS si considera non commerciale, se la somma tra il corrispettivo proveniente dall’utente o da terzi, e i contributi non superano i costi effettivi”.

Sembra quindi che la differenza tra le entrate e le uscite di un’associazione influenzi la possibilità di decommercializzare l’attività stessa da un punto di vista fiscale, ed è quindi di fondamentale importanza per l’ente calcolare puntualmente l’incidenza dei costi sui proventi conseguiti in quanto un eventuale surplus potrebbe significare che siamo in presenza di esercizio di attività economica con modalità commerciale.

In contropartita una strategia di pareggio tra costi e ricavi potrebbe causare all’ente l’impossibilità di attuare forme di autofinanziamento, per questo sembra che la riforma fiscale implementata per gli ETS risulti essere in contrasto con la realistica conduzione dell’attività degli enti no profit.

Inoltre nel caso in cui l’ente svolga più di un’attività, il calcolo del margine tra costi e ricavi dovrà essere valutato per ognuna di esse, imputando i costi indiretti proporzionalmente per ognuna.

Attività decommercializzate per gli ODV

L’art. 84 del d.lgs 117/2017 prevede un particolare sistema incentivante specifico per le ODV, studiato per garantire a questa categoria di enti no profit la possibilità di decommercializzare particolari attività, al rispetto di obiettivi non lucrativi e di pubblica utilità.

L’art. 84 comma 1 del CTS prevede infatti che “non si considerano commerciali, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato”.

Il legislatore ha quindi previsto che oltre alle attività illustrate dall’art. 79 comma 2 e 3, siano considerate non commerciali per gli ODV anche l’esercizio:

  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

L’art. 84 al comma 2 prevede inoltre che “i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle EDV sono esenti dall’imposta sul reddito IRES”.

Il legislatore ha previsto quindi all’interno del CTS un più favorevole trattamento ai fini fiscali per gli ETS che rispettano i requisiti imposti dalla riforma del terzo settore.

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