ETS: cosa cambia per i collaboratori occasionali con il nuovo obbligo di comunicazione preventiva

Cristina Cherubini - Associazioni

Il decreto legge 146/2021 ha introdotto dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo a carico dei committenti che usufruiscono del lavoro di alcuni soggetti fin ora classificato come di natura occasionale. Le istruzioni per gli ETS che generalmente ne restano esclusi. Non mancano, però, i casi che fanno eccezione.

ETS: cosa cambia per i collaboratori occasionali con il nuovo obbligo di comunicazione preventiva

Il legislatore con il decreto-legge 146/2021 ha rivoluzionato la modalità di fruizione di una particolare prestazione lavorativa quale la collaborazione occasionale, introducendo l’obbligo di una comunicazione preventiva.

Il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge appunto in maniera occasionale un’attività senza vincolo di subordinazione, che se per lo svolgimento della quale riceve un compenso inferiore ai 5.000 euro lordi non è obbligato all’apertura della partita IVA né all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

La natura dell’ attività esercitata dagli enti no profit e la differenziazione progettuale delle varie iniziative rendono spesso necessaria la fruizione di collaboratori occasionali.

Le novità introdotte dal legislatore sembravano quindi inizialmente dover rivoluzionare ulteriormente il mondo del terzo settore.

Ma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una serie di FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate sul tema ha sciolto diversi dubbi sull’introduzione del nuovo obbligo.

ETS: cosa cambia per i collaboratori occasionali con l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva

La novità introdotta con il decreto-legge 146/2021 in merito al lavoro autonomo di natura occasionale riguarda l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva.

Il committente che vorrà avvalersi delle prestazioni sopra citate dovrà preventivamente procedere con la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

L’obbligo è stato introdotto anche con l’intenzione di sanare anche situazioni già in essere. La novità è stata applicata a tutti i rapporti lavorativi avviati a partire dal 21 dicembre, anche se già cessati, e per quelli già in vigore, e ancora in corso con la necessità di inviare le informazioni richieste entro la scadenza del 18 gennaio 2022.

Le modalità di comunicazione sono in realtà estremamente facili e fruibili da tutti i soggetti, è infatti possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

  • sms;
  • posta elettronica;

Dopo aver introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva con il decreto-legge 146/2021, sono stati chiariti i primi aspetti legati alla conduzione pratica di questo adempimento con la nota congiunta n. 29 dell’11 gennaio 2022 a firma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il primo chiarimento atteso dagli enti del terzo settore, però, è arrivato solo lo scorso 27 gennaio con la nota n. 109/2022.

Nota INL 109 del 27 gennaio 2022
Scarica le FAQ dell’INL con i chiarimenti sugli imprenditori tenuti ad inviare la comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali.

ETS, collaboratori occasionali esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva

Tra le diverse istruzioni per l’applicazione pratica del nuovo obbligo, si legge che tra i soggetti obbligati alla comunicazione preventiva non sono compresi gli enti non commerciali.

L’obbligo di comunicazione preventiva a carico dei committenti riguarda i soli committenti che operano in qualità di “imprenditori”, come meglio specificato anche nella nota del 27 gennaio 2022.

La prima domanda contenuta nella nota 109 è particolarmente rilevante per gli ETS:

Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.

Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

Da tale risposta possiamo quindi ben comprendere che:

  • la possibilità di esonero da tale comunicazione preventiva non si limita ai soli enti del terzo settore ma a tutti gli enti non commerciali;
  • gli enti non commerciali che possiedono solo il codice fiscale e che quindi non svolgono in nessun caso attività di tipo commerciale non devono mai effettuare tale comunicazione preventiva;
  • gli enti non commerciali che invece svolgono anche se in forma residuale attività commerciale devono fare tale comunicazione, limitatamente però ai lavoratori coinvolti nello svolgimento di attività commerciale.

Ulteriori chiarimenti operativi, poi, sono stati forniti con la nota INL del 1° marzo 2022. Nel testo si specifica che anche i volontari che ricevono un rimborso spese per le loro attività sono esclusi dall’obbligo.

INL - Nota numero 393 del 1° marzo 2022
Art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022

ETS e collaboratori occasionali: il contenuto della comunicazione preventiva

Appare chiaro, quindi, che nel caso in cui un ente non commerciale possiede anche la partita IVA e svolge in via residuale attività definibile come commerciale per la realizzazione della quale si avvale di collaboratori occasionali, sarà obbligato a effettuare la comunicazione preventiva.

Nella comunicazione preventiva dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

  • i dati del committente e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • la data di inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
  • l’ammontare del compenso, qualora risulti definito al momento del conferimento dell’incarico.

Resta sempre possibile annullare o modificare una comunicazione già inviata seguendo i medesimi canali sopra descritti.

Nel caso in cui non siano ben specificati gli elementi sopra indicati e non sia possibile identificare i soggetti cui il committente e il prestatore di lavoro oltre al luogo ove l’attività sarà svolta, la comunicazione verrà considerata come omessa, e quindi oggetto di sanzioni.

Sarà sempre bene stampare e conservare copia di tale comunicazione in caso di eventuali controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente.

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