Superbonus, novità in arrivo per la cessione del credito?

Tommaso Gavi - Imposte

Superbonus, novità in arrivo per la cessione del credito? Con il Decreto Aiuti quater cambiano le regole dell'agevolazione ma non quelle della cessione. Allo studio del Governo misure per sbloccare i crediti incagliati, con interventi che potrebbero arrivare con la Legge di Bilancio 2023.

Superbonus, novità in arrivo per la cessione del credito?

Il Decreto Aiuti quater, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede l’introduzione di un regime transitorio per gli interventi già in cantiere e la riduzione dell’aliquota della detrazione da 110 per cento a 90 per cento per gli interventi che inizieranno dal prossimo 25 novembre.

Nelle bozze del provvedimento non ci sono esplicite modifiche del meccanismo di fruizione indiretta dell’agevolazione ma non si escludono interventi a riguardo anche nella Legge di Bilancio 2023.

Nella conferenza stampa dello scorso 11 novembre il Ministro dell’Economia Giorgetti ha chiarito che il Governo è al lavoro per definire una possibile via d’uscita per i crediti incagliati.

Per chi riceve un credito derivante da interventi che rientrano nel superbonus resta la possibilità di portare gli importi in compensazione con altri tributi e somme dovute.

Superbonus, novità in arrivo per la cessione del credito?

Con il Decreto Aiuti quater, il cui testo dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 18 novembre prossimo, si aggiunge un altro tassello alla normativa del superbonus.

L’agevolazione resta al 110 per cento per chi ha già deliberato l’intervento e presenta o presenterà la CILAS, comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus, entro il 25 novembre prossimo.

Superbonus ancora al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 anche per le villette unifamiliari che entro il 30 settembre scorso hanno completato il 30 per cento degli interventi.

In linea generale, con l’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis la detrazione passerà al 90 per cento, anche per le unifamiliari, nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • l’edificio sia prima casa;
  • i committenti abbiano redditi medio bassi (15mila euro l’anno innalzati in base al quoziente familiare).

Sebbene non siano previsti interventi diretti sulla cessione del credito, il problema è noto all’Esecutivo.

In merito a tale questione, nel corso della conferenza stampa dell’11 novembre 2022, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha messo in evidenza quanto di seguito riportato:

“Sul credito d’imposta su cui noi cercheremo di intervenire perché questo è il problema reale di molte imprese. I cassetti fiscali sono pieni, non c’è la possibilità di assorbimento. Quindi rispetto allo stock esistente cercheremo e stiamo definendo una possibile, non dico soluzione, una via d’uscita rispetto alla situazione attuale.”

Oltre alle misure allo studio per sbloccare la situazione dei crediti incagliati, il Ministro ha espresso considerazioni più generali sulla cessione del credito e sulla possibilità di adottarla in futuro:

“Però una cosa la voglio ribadire: la cessione e la cedibilità del credito d’imposta è una possibilità, non è un diritto. E quindi tutti coloro che in qualche modo d’ora in avanti decideranno di fare questi interventi hanno la certezza di poterli detrarre dai loro redditi negli anni, come sempre avvenuto, ma non hanno e né possono avere la certezza, lo devo dire perché su questa cosa va fatta chiarezza rispetto al fatto che possano certamente in qualche modo trovare una banca o un’istituzione che accetti la possibilità di cedere il credito d’imposta. Altrimenti avremmo creato una moneta e non è stata creata.”

La posizione espressa solleva qualche dubbio, tuttavia, soprattutto se collegata alla possibilità di continuare a prevedere il superbonus anche per contribuenti con redditi bassi.

Senza la cessione del credito, infatti, la misura è monca in quanto difficilmente i committenti e le aziende (incaricate di più lavori) hanno sufficiente capienza fiscale per portare in detrazione le somme riconosciute per gli interventi.

Le difficoltà più grosse, da questo punto di vista, sono proprio dei contribuenti con redditi più bassi, considerando anche il fatto che la maxi-detrazione deve essere “spalmata” in 4 o 5 anni, a seconda del periodo in cui sono iniziati i lavori (anziché in 10 come avviene per il bonus ristrutturazione).

Inoltre gli interventi di miglioramento energetico e sismico per loro natura richiedono lavori di portata rilevante e piuttosto costosi.

Per non impedire, nei fatti, l’accesso all’agevolazione ai cittadini con redditi più bassi, in alternativa alla cessione del credito si potrebbe prevedere un allungamento dei tempi di fruizione tramite detrazione dell’agevolazione.

Una via alternativa, ad oggi già possibile, è la cessione a soggetti che possono a loro volta portare le somme in compensazione.

Superbonus, l’utilizzo in compensazione dei crediti

Come possono essere utilizzati in compensazione i crediti derivanti da interventi che rientrano nel superbonus? Quali imposte possono essere “compensate”?

A fornire chiarimenti sulle modalità con le quali i soggetti che ricevono crediti possono utilizzarli è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020.

Cessionari e fornitori destinatari dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi, o da quelli elencati nel secondo comma dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, possono utilizzare tali crediti in compensazione con modello F24, sulla base di quanto disposto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Come chiarito nella circolare numero 24 del 2020, le somme possono compensare il pagamento:

“delle imposte sui redditi, l’IVA, l’IRAP, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le tasse sulle concessioni governative, le tasse scolastiche, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA, le somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS.”

In tali casi il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a pena di scarto.

Un ulteriore chiarimento dell’Amministrazione finanziaria è arrivato con la risposta all’interpello numero 425 del 25 agosto scorso.

Nel documento di prassi si precisa che è possibile:

“compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito” – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

L’utilizzo dell’agevolazione secondo le modalità appena indicate è tutt’ora permesso e prescinde dagli interventi sulle regole della cessione del credito. La prima cessione ad un soggetto in grado di “compensare” l’importo riconosciuto come credito può essere un’alternativa alla cessione a banche o istituti di credito.

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