L'impiego di lavoratori in nero legittima l'accertamento analitico induttivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche nel caso di reddito congruo agli studi di settore. La decisione nell'Ordinanza della Cassazione n. 30792 del 26 novembre 2019.
La rilevazione di personale in nero, desunta da elementi indiziari forti, costituisce valida presunzione, grave e precisa, da porre a base per l’accertamento analitico induttivo nei confronti della società, anche nell’ipotesi in cui il reddito dichiarato nel periodo d’imposta accertato risulti congruo agli studi di settore.
Così ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 30792/2019.
- Corte di Cassazione - ordinanza numero 30792 del 26 novembre 2019
- L’impiego di lavoratori in nero legittima l’accertamento induttivo
La sentenza - La vicenda prende le mosse dal ricorso avverso un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette emanato dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società, contenente la determinazione con metodo analitico induttivo del reddito complessivo, accertato sulla base dell’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati dalla presenza di lavoratori in nero.
Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio di merito. In particolare, a parere della CTR la congruità del reddito dichiarato agli studi di settore, eccepita dalla società, non costituiva una valida prova contraria alla pretesa erariale.
Infatti, nella libertà di scelta del metodo di accertamento riservata all’Amministrazione finanziaria, è ben possibile che l’Ufficio rinunci ad avvalersi dei parametri determinati in base agli studi di settore, nel caso in cui le irregolarità riscontrate nella contabilità non impedivano di ricostruire gli elementi positivi e negativi di reddito.
La società ha impugnato la decisione d’appello ma anche i giudici di legittimità hanno rigettato i motivi di doglianza.
Con il ricorso in cassazione la società ha eccepito violazione e falsa applicazione dell’art. 39 DPR n.600/73 perché, a proprio parere, la C.T.R. ha errato quando ha ritenuto legittimo l’accertamento impugnato laddove il fatto ritenuto certo (impiego di lavoratori in nero) era, invece, frutto di presunzioni.
Sulla questione della legittimità dell’accertamento analitico induttivo previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, la Corte di cassazione è ferma nel ritenere che, “il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa.”
Nel caso di specie la presunzione riguarda la presenza di lavoratori in nero, desunta da plurimi elementi indiziari, quali: le plurime bolle di consegna sottoscritte da parte di soggetti non indicati nel libro matricola della Società e la mancata congruità del personale dichiarato rispetto alle prestazioni fatturate.
Tale presunzione, grave e precisa, è quindi idonea a sorreggere la maggior pretesa erariale e la CTR ha motivato in maniera adeguata e logicamente non contraddittoria la sua rilevanza nell’ambito del processo logico applicato in concreto.
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