Superbonus: tassazione delle plusvalenze per chi vende casa entro 10 anni dalla fine dei lavori

Tommaso Gavi - Irpef

Le plusvalenze sulle vendite di immobili oggetto di interventi di superbonus saranno tassate se la cessione a titolo oneroso è realizzata entro 10 anni dalla conclusione dei lavori. Periodo di tempo raddoppiato nell’ultima bozza del DDL di Bilancio 2024, che stabilisce eccezioni per le abitazioni principali

Superbonus: tassazione delle plusvalenze per chi vende casa entro 10 anni dalla fine dei lavori

Nella conferenza stampa del 16 ottobre 2023 il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, aveva sottolineato che non ci saranno modifiche alle regole sulla cessione del credito del superbonus con la prossima Legge di Bilancio 2024.

Il DDL di Bilancio, tuttavia, contiene novità sull’agevolazione edilizia.

Alle plusvalenze che derivano dalla vendita di immobili su cui sono stati realizzati interventi di superbonus, nel caso in cui la vendita avvenga entro i primi 10 anni successivi alla conclusione dei lavori, si applicherà l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito.

La durata di 5 anni, prevista in precedenza, è stata raddoppiata nell’ultima bozza a disposizione. Restano le eccezioni alla regola per specifiche situazioni.

Superbonus, novità in arrivo con il DDL di Bilancio 2024: tassazione delle plusvalenze per chi vende entro 10 anni

Con la nuova Legge di Bilancio 2024 potrebbero arrivare novità anche in tema di superbonus.

Sebbene il Ministro Giorgetti abbia escluso una modifica alle regole della cessione del credito, nella bozza del disegno di Legge di Bilancio 2024 sono inserite misure che riguardano gli immobili sui quali sono stati realizzati interventi che rientrano nell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

Per le plusvalenze realizzate dalla “cessione a titolo oneroso di beni immobili” entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, in altre parole per la vendita degli edifici su cui sono stati realizzati interventi che rientrano nel superbonus, è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, di cui all’articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L’imposta dovrà essere corrisposta nella misura del 26 per cento per un periodo che, nell’ultima bozza in circolazione, è raddoppiato rispetto a quanto indicato in precedenza.

Lo scopo della norma è quello di disincentivare le vendite speculative di abitazioni che sono state oggetto di interventi finanziati con la maxi agevolazione.

La regola, qualora approvata nel testo che otterrà il via libera al termine dell’iter parlamentare, si applicherà alle cessioni a partire dal 1° gennaio 2024.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’intervento confluiranno nel “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”, previsto con la Legge di Bilancio 2023.

Un’ulteriore novità riguarda anche la determinazione dei costi inerenti agli immobili. Nel calcolo non verranno considerati i costi relativi agli interventi del superbonus con agevolazione al 110 per cento, nel caso in cui il beneficiario abbia scelto la strada della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Per gli stessi immobili, qualora siano costruiti o acquistati oltre cinque anni dopo la conclusione dei lavori, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sarà rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Superbonus: le eccezioni all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze

Nella bozza del testo del DDL di Bilancio 2024 sono previste alcune eccezioni all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze delle vendite entro 10 anni dalla conclusione dei lavori che rientrano nel superbonus.

Per prima cosa sono esclusi gli immobili che vengono acquisiti per successione.

La “tassazione” delle plusvalenze, inoltre, non si applicherà alle unità immobiliari che sono state adibite ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla cessione.

Nel caso in cui tra la data di acquisto o di costruzione dell’immobile e la vendita dell’unità immobiliare sia trascorso un periodo minore di 10 anni, il requisito dovrà essere valutato su tale periodo.

Con tali disposizioni si intende escludere dall’applicazione dell’imposta sostitutiva le compravendite di immobili che non sono dettate da finalità speculative.

Si sottolinea, infine, che per l’ufficialità si dovrà attendere la conclusione dell’iter parlamentare del disegno di Legge di Bilancio 2024, che a breve sarà presentato in Parlamento.

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