Superbonus 110% e abuso edilizio, la domanda di condono salva la detrazione

Superbonus 110% anche in caso di abuso edilizio per lievi irregolarità, se è stata presentata domanda di condono e anche qualora la stessa non sia ancora stata definita. I dettagli arrivano dalla dall'Agenzia delle entrate delle Marche, con la consulenza giuridica 910-1 del 1° agosto 2020.

Superbonus 110% e abuso edilizio, la domanda di condono salva la detrazione

Superbonus 110% in caso di abuso edilizio di lieve entità, e anche nel caso in cui la domanda di condono non sia ancora stata definita.

Dall’Agenzia delle Entrate delle Marche arrivano alcuni importanti chiarimenti, con la consulenza giuridica n. 910-1/2020 richiesta dal Collegio provinciale dei geometri di Ancona.

La detrazione fiscale del 110% spetta anche in caso di lavori effettuati su un immobile per il quale è stata presentata domanda di condono per irregolarità sanabili di lieve entità.

Superbonus 110% e abuso edilizio, la domanda di condono salva la detrazione

La richiesta di consulenza giuridica presentata dal Collegio provinciale dei geometri di Ancona all’Agenzia delle Entrate delle Marche riguarda la possibilità di accesso al superbonus del 110% in caso di lavori effettuati su un immobile, già oggetto di domanda di condono edilizio ma non ancora sanato (ovvero non in possesso del titolo in sanatoria).

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è affermativa: la detrazione al 110% può essere riconosciuta in caso di abusi edilizi di lieve entità, e quindi sanabili.

Sarà comunque necessario redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui dovrà essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili. L’autodichiarazione è necessaria anche in caso di lavori in edilizia libera, per i quali non sono richiesti titoli abilitativi.

Come sintetizzato nella nota diramata dal Collegio provinciale dei geometri di Ancona, l’ecobonus ed il sismabonus al 110% possono essere richiesti anche per immobili sanabili e “fiscalmente tollerabili”, a fronte dell’autocertificazione indicante la data di inizio lavori, la tipologia (libera) dei lavori o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per cento.

Agenzia delle Entrate delle Marche - consulenza giuridica n. 910-1/2020
Superbonus 110% e lieve abuso edilizio, il quesito del Collegio dei Geometri di Ancona

Superbonus 110% e abuso edilizio, autodichiarazione per i lavori in edilizia libera

Le abilitazioni amministrative richieste per il lavoro che si intende effettuare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavoro) rientrano tra i documenti necessari e da conservare per beneficiare delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie.

Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Conclude quindi l’Agenzia delle Entrate delle Marche:

“qualora non risultino necessarie le preventive autorizzazioni edilizie ed effettivamente gli interventi da attuare siano riconducibili nell’ambito della c.d. edilizia libera e nel novero degli interventi agevolabili di cui all’articolo 16-bis del TUIR, il contribuente potrà fruire della detrazione in argomento”.

Non rappresenta quindi un ostacolo per l’accesso ai benefici fiscali il fatto che per l’immobile non sia ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio, nel caso di spese agevolabili diverse da quelle oggetto di condono.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network