Superbonus, cessione del credito o detrazione? La scelta per ciascun intervento trainante e trainato

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus, cessione del credito o detrazione? La scelta può essere effettuata per ciascun intervento, trainante e trainato. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 279 del 19 maggio 2022. Per scegliere la cessione dovrà essere inviata una comunicazione per ciascun intervento e si dovrà inserire il relativo codice identificativo della tipologia dello stesso.

Superbonus, cessione del credito o detrazione? La scelta per ciascun intervento trainante e trainato

Superbonus, il contribuente può scegliere se beneficiare dell’agevolazione con la detrazione diretta o con la cessione del credito per ciascun intervento realizzato, trainante e trainato.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 279 del 19 maggio 2022, che chiarisce un aspetto piuttosto importante sulla maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio.

Nel caso in cui si scelga l’opzione di fruizione indiretta della cessione del credito a banche, intermediari o altri soggetti, tale scelta potrà essere effettuata per ciascun intervento.

In altre parole, si potrà scegliere di cedere il credito derivante dalla sostituzione della caldaia e portare in detrazione le spese sostenute per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Se si sceglie la cessione, si dovrà utilizzare l’apposito modulo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, inserendo il codice identificativo della tipologia di intervento.

Dovranno essere inoltrate tante comunicazioni quanti gli interventi per cui si intende cedere il credito.

Superbonus, cessione del credito o detrazione? Si può scegliere per ciascun intervento trainante e trainato

Continuano i chiarimenti sul superbonus 110 per cento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nella giornata di ieri, 19 maggio 2022, l’Amministrazione finanziaria ha aggiornato le FAQ con alcune precisazioni sulla cessione parziale del credito, dopo le modifiche alla disciplina apportate dal decreto Sostegni ter.

Nella stessa giornata, l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato la risposta all’interpello numero 279, che scioglie i dubbi su una questione di non poco conto.

Lo spunto per i chiarimenti arriva dopo la richiesta di un contribuente, che intende cedere una parte dei crediti relativi alle spese del superbonus e portarne un’altra parte in detrazione.

Nello specifico l’istante intende realizzare i seguenti interventi:

  • sostituzione con caldaia a condensazione (intervento trainante);
  • installazione dei pannelli fotovoltaici (intervento trainato);
  • installazione del sistema di accumulo (intervento trainato);
  • installazione di una colonnina di ricarica dei veicoli elettrici (intervento trainato).

Lo stesso intende cedere esclusivamente i crediti derivanti dalle spese sostenute per il primo intervento, quello trainante.

L’Agenzia delle Entrate conferma quanto previsto dalla soluzione proposta dall’istante e chiarisce le modalità per effettuare la scelta, dopo aver riepilogato il quadro normativo.

L’articolo 121 del decreto Rilancio prevede due possibilità alternative alla fruizione diretta tramite la detrazione: la cessione del credito e lo sconto in fattura.

A prescindere dalla scelta della modalità di fruizione, la circolare numero 30 del 2020 precisa che:

“nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.”

Sarà possibile, quindi, fruire dell’agevolazione a patto che le spese di ciascun intervento siano distintamente contabilizzate.

Nello specifico il provvedimento attuativo del 3 febbraio scorso, l’ultimo di una lunga lista iniziata con il provvedimento datato 8 agosto 2022, ai punti 3.2 e 3.3 segnala che:

  • il credito oggetto di cessione è pari alla detrazione spettante;
  • la detrazione spettante è commisurata alle «spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta».
Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 279 del 19 maggio 2022
Articolo 121 del d.lgs 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77- cessione del credito solo per l’intervento «trainante» e indicazione nella dichiarazione dei redditi della detrazione relativa alle spese per gli interventi «trainati».

Superbonus, nella comunicazione della cessione va inserito il codice identificativo dell’intervento

Lo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fornisce, in allegato, le istruzioni per la comunicazione dell’opzione.

Nel campo “Tipologia intervento” il contribuente deve indicare il codice identificativo dell’intervento per il quale effettua la comunicazione.

I codici in questione sono indicati nella tabella riportata nelle istruzioni di compilazione del modello.

Tale codice permette, nei fatti, di distinguere ciascun intervento e di scegliere di quali si intende cedere il credito.

Si può quindi scegliere, ad esempio, di cedere il credito relativo alle spese dell’anno per l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale e portare in detrazione le spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Per farlo sarà sufficiente inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per gli interventi per cui si intende cedere il credito, compilando il modello con il corretto codice che identifica la tipologia dell’intervento.

Per le spese da portare in detrazione, invece, non si dovrà inviare la comunicazione.

Nel caso in cui uno stesso fornitore realizzi diversi interventi, le spese dovranno essere distinte per ciascun intervento, inserendo l’apposito codice. Dovrà quindi essere inviata una comunicazione per ciascun intervento realizzato.

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